Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.

Obbligo di Toilette nei Locali di Somministrazione

L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.

Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Servizi Igienici per Disabili

Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce le disposizioni necessarie per garantire l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi igienici da parte di persone con mobilità ridotta.

Secondo il D.M. 236/1989, i bagni accessibili devono essere dotati di specifici requisiti, come dimensioni adeguate per consentire la manovra di una sedia a rotelle, presenza di maniglioni di sostegno, sanitari ad altezza adeguata e un sistema di allarme facilmente raggiungibile in caso di necessità.

Utilizzo dei Bagni: Clienti vs. Non Clienti

Ma è davvero legale questo monito? Cosa dice la legge a riguardo? Usare i servizi è sempre e comunque un nostro diritto? Facciamola breve: la risposta è no.

A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici.

La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. 187 stabilisce che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.

Lo ha chiarito la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”.

La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost.

La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”.

Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili.

Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne. Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un “giustificato motivo”.

Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti.

Sanzioni e Requisiti Igienico-Sanitari

Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.

La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale.

Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.

Requisiti minimi strutturali:

  • I pavimenti devono essere realizzati in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
  • Le finestre e altre aperture del laboratorio e della dispensa devono essere dotate di rete cattura insetti (zanzariera) con idoneo sistema di lotta agli insetti (es. Zanzariere);
  • I locali devono possedere illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento e superficie apribile per 1/8 o 1/16 della superficie del pavimento (in base alla destinazione d’uso del vano e da quanto previsto dal Regolamento Comunale di Igiene) per garantire una corretta aerazione naturale e/o ventilazione.

I servizi igienici messi a disposizione del personale, separati da quelli del pubblico, devono essere piastrellati almeno fino a 2 m di altezza, imbiancati e intonacati nella parte sovrastante e con pavimento in materiale idoneo ed impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile. Dotati di antibagno con lavabo con comando di erogazione dell’acqua (calda e fredda) azionabile con pedale o fotocellula, distributori di sapone e asciugamani a perdere e cestino con coperchio manovrato a pedale per la raccolta degli stessi una volta utilizzati. Le stesse indicazioni valgono per il servizio igienico riservati al pubblico.

In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici.

Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.

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