Il vasto mondo dei cantieri edilizi è regolamentato da numerose normative che devono essere accuratamente osservate per tutta la durata del lavoro. In particolare, una di queste prevede l’obbligo di installare i bagni chimici da cantiere. Quando si progettano dei lavori e si decide di aprire un cantiere, uno degli obblighi del datore di lavoro è l’installazione di dispositivi sanitari mobili che rispettino i bisogni fisiologici dei dipendenti e, soprattutto, le norme igieniche vigenti.

Molto spesso si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro come di una noiosa e inutile incombenza burocratica. In tutti i casi, il rischio è sempre quello di perdere di vista il punto focale della sicurezza ossia la persona e la sua dignità, la persona e la sua integrità. La necessità di un servizio provvisorio realmente igienico rientra in questo focus.

Evoluzione dei Bagni da Cantiere

Fino a pochi anni fa, ad esempio, il bagno da cantiere era una cabina in lamiera con un buco per terra. La comparsa dei primi bagni chimici ha dato una forte spinta alla risoluzione del problema, in particolare il problema dei buchi sul terreno é stato così risolto definitivamente. Per bagni chimici si intendono delle cabine ad uso toilette nelle quali si utilizzano degli agenti chimici per disinfettare il vaso.

Data la natura temporanea e non fissa dei cantieri, di solito la scelta ricade sui bagni mobili, anche per la loro semplicità di installazione: tali dispositivi infatti possono essere posizionati in quasi tutti i contesti senza particolari oneri o complicazioni, di solito non richiedono allacciamenti di tipo fognario o idrico e sono relativamente economici.

Normativa di Riferimento

Le prime disposizioni in materia di WC chimici per cantieri sono quelle emanate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Testo unico sulla sicurezza, contenuto nel decreto legislativo n. 81/2008 è tra le normative da prendere come riferimento in materia di bagni chimici in un cantiere. L’articolo 96, prevede le prescrizioni che il datore di lavoro deve osservare per evitare sanzioni e salvaguardare la salute dei dipendenti.

Visto il sempre più crescente impiego dei bagni mobili anche in altri settori, specie quello legato a eventi e manifestazioni, e con esso la necessità di una regolamentazione più specifica e dettagliata, nel 2012 è intervenuta la normativa europea. La UNI EN 16194:2012 ribadisce alcune delle disposizioni previste dal D.Lgs n.

Prima del 2012, non c’era nessuna normativa che ne regolasse la presenza, ora fortunatamente ci pensa la normativa UNI EN 16194. Alla normativa italiana, nel 2012 si è aggiunta la normativa europea con la UNI EN 16194:2012 che conferma le disposizioni previste dal D.Lgs n.

Requisiti e Caratteristiche Tecniche

Al di là delle varie tipologie tra cui scegliere, fondamentale è rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti, che riportano precise indicazioni relativamente, ad esempio, alle dimensioni e alle distanze da tenersi all’interno dei cantieri. Pur non esistendo vincoli nella scelta del modello di bagno chimico all’interno di un cantiere, questi devono rispettare determinati requisiti igienico-sanitari per essere considerati idonei:

  • Numero Adeguato: deve esserci un numero sufficiente di bagni in relazione al numero di lavoratori presenti nel cantiere.
  • Requisiti minimi: i bagni mobili devono avere uno spazio interno utile di almeno 1m² ed un’altezza interna di almeno 2 metri, devono essere forniti di carta igienica in quantità sufficiente, un dispenser per il sapone.

Le caratteristiche tecniche dei wc chimico cantiere sono indicate nella norma UNI EN 16194. Obbligatoriamente all’interno ci devono essere un gancio appendiabiti, un portarotolo di carta ed una seduta con tavoletta su un serbatoio di raccolta reflui. Esistono diversi tipi di bagni cantiere, che possono essere a pedale a olla turca, il modello può essere liberamente scelto da chi si occupa dell’organizzazione del cantiere.

Obblighi del Datore di Lavoro

In Italia, l’obbligo di fornire servizi igienici adeguati nei cantieri è sancito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). L’articolo 96 di questo decreto stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienici, in numero sufficiente e con caratteristiche tali da garantire l’igiene e la privacy di ciascuno.

Il datore di lavoro deve applicare l’articolo 96 del Testo Unico della Sicurezza (suddetto D.Lgs.

Pulizia e Igienizzazione

La pulizia ordinaria del bagno deve essere quotidiana. Quanto all’igienizzazione, le norme oggi in vigore la prevedono dopo una media di 100 utilizzi, il che di solito significa ogni 5 giorni di uso continuativo. La pandemia da Covid-19 ha reso più stringenti e vincolanti le disposizioni igienico-sanitarie per i cantieri, bagni mobili inclusi.

Sanzioni

Le normative riguardanti i bagni chimici in cantiere non possono essere ignorate. La pena per il non rispetto delle regole da parte del datore di lavoro è una multa che va dai 500 ai 2000 euro.

Considerazioni Finali

I bagni devono essere dotati di acqua corrente, adeguati sistemi di scarico, di igienizzazione e di ventilazione. È importante inoltre considerare che i bagni garantiscono il benessere e la salute dei lavoratori per questo devono essere posizionati in modo da garantire l’accesso facile e sicuro a tutti, senza impedimenti o ostacoli.

In definitiva, i bagni chimici nei cantieri non sono semplici accessori, ma elementi fondamentali per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza dei lavoratori.

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