In Italia, i bagni per disabili sono obbligatori in determinati contesti e tipologie di edifici pubblici o privati aperti al pubblico. Le disposizioni normative che regolano l’accessibilità degli edifici e che richiedono la presenza di bagni per disabili sono principalmente stabilite dalla legge italiana n. 13/1989 e dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Contesti in cui i Bagni per Disabili sono Obbligatori

La progettazione di aree bagno per persone con difficoltà motoria è obbligatoria, secondo legge, in diversi contesti:

  • Centri commerciali e grandi magazzini: Devono mettere a disposizione bagni per disabili.
  • Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti.

Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

È importante notare che l’obbligo di avere bagni per disabili può variare in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso e alla data di costruzione dell’edificio. Le disposizioni specifiche possono essere reperite nelle normative tecniche di riferimento, come la normativa UNI 9177, che fornisce linee guida sulla progettazione e l’installazione di servizi igienici accessibili.

Come Progettare un Bagno Accessibile

I bagni per disabili devono essere progettati in modo da garantire l’accesso e l’uso autonomo a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. I requisiti specifici possono variare da paese a paese, ma fornirò alcune linee guida generali che spesso sono comuni nelle normative sulla progettazione di bagni accessibili.

  • Accesso: Il bagno deve avere un ingresso senza barriere architettoniche, preferibilmente con una porta larga che consenta il passaggio di una sedia a rotelle.
  • Dimensioni: Il bagno deve essere sufficientemente spazioso per consentire il movimento di una sedia a rotelle.
  • Lavabo: Il lavabo deve essere posizionato a un’altezza accessibile, in modo che una persona seduta su una sedia a rotelle o con altre limitazioni fisiche possa facilmente raggiungerlo.
  • WC: Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative.
  • Piani di appoggio: Se possibile, prevedere un piano di appoggio o un ripiano all’interno del bagno, che possa essere utilizzato per appoggiare oggetti o effettuare trasferimenti.

Normative e Fonti di Legge

In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:

  • Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” - Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.
  • Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.
  • Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili” - Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” - Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
  • D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.

Dettagli Tecnici e Misure

La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.

Altre specifiche includono:

  • Porta: La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
  • WC: Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.
  • Lavabo: Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento.
  • Specchio: Deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
  • Corrimani: Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.

Tabella Riepilogativa Misure e Spazi Minimi

Elemento Misura/Spazio Minimo
Dimensioni minime del bagno 180 x 180 cm
Larghezza porta 85 cm
Altezza seduta WC 42-45 cm
Sporgenza WC dal muro 75-80 cm
Altezza lavabo 80 cm
Spazio laterale WC 100 cm dall'asse
Spazio frontale lavabo 80 cm

È molto importante anche garantire la presenza e l’usabilità dei corrimano per disabili, utili come sostegno per aiutarsi a muovere la carrozzina o a camminare.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione.

La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.

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