Gli aspetti da considerare per avere un bagno a norma sono molti, vista la particolarità dell’ambiente: un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricità. Quando si costruisce una nuova abitazione e quando se ne ristruttura una esistente (anche se si interviene su un solo locale, come il bagno), è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno.
Queste norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) che disciplina la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato. Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale. Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo.
In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte “architettonica” del locale.
Le Misure per un Bagno in Casa
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete più corta.
Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o più di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m. Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. Ci sono poi località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno, come appunto a Milano, ma questo può essere dimensionato a piacere. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili.
Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.
Bagno a Norma: le Deroghe
In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria. L’eccezione: In generale non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se l’intervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.
Caratteristiche
È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: “pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.”
In Bagno Ci Vuole la Finestra?
La legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale.
Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equivalente portata d’aria viziata viziata mediante un apposito apparecchio.
Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata. Il progetto è relativo a un bagno privo di finestra, consentito perché nell’abitazione ve ne è un altro dotato invece di aeroilluminazione naturale. In questo caso la superficie di 3,5 mq consente di avere entrambi i sanitari, ma trattandosi di secondo bagno sarebbe stato anche possibile rinunciare al bidet.
Bagno, l’Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Antibagno: Quali Regole per il Disimpegno?
Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio: “l’ambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tutt’altezza e serramenti; lo stesso dovrà essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente l’angolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)”. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.
Il progetto illustra come sfruttare l’antibagno di circa 2 mq: in questo caso è stata allestita una zona lavanderia, poiché la normativa ammette l’inserimento del lavabo in questo spazio di disimpegno. Per agevolare i percorsi e ottimizzare i due ambienti, bagno e antibagno, sono state previste porte scorrevoli a scomparsa.
L’Impianto Elettrico in Bagno
È la variante V3 alla norma Cei 64/8 ”impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” (pubblicata il 31 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 2011) che stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto.
Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce. Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.
Sicurezza in Bagno: Acqua e Luce Insieme
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti. La norma Cei 64-8, che per la parte “sicurezza” non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia).
La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno. In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi.
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 (alla sez. zona 0 - è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. zona 1 - è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm. Nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. zona 2 - comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale, con la distanza verticale misurata dal pavimento. zona 3 - si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm. Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.
Zona 0: colore bianco - zona 1: colore arancione - zona 2: colore giallo - zona 3: colore azzurro. La zona 0 è il volume interno alla vasca o al piatto doccia. La zona 1 non include la zona 0.
Domande e Risposte: Come Deve Essere un Bagno a Norma?
Un bagno a norma deve essere corrispondente alle indicazioni fornite dal Regolamento edilizio comunale (quando non è stilato si fa riferimento alla legge nazionale che è il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975). In genere non vengono fornite indicazioni per quanto riguarda la superficie minima del locale, ma piuttosto per quanto riguarda la larghezza minima e la dotazione minima.
Quanto Deve Essere Alto un Bagno per Essere a Norma?
Per essere a norma, un bagno deve essere alto quanto stabilito dal Regolamento edilizio locale o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975. Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa un’altezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). Così il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.
Quanto Può Essere Piccolo un Bagno?
Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purché ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
Distanza Tra Bagno e Cucina: Cosa Dice la Normativa?
Quando si progetta o si ristruttura un’abitazione, una delle questioni fondamentali riguarda la distanza tra bagno e cucina. Non si tratta solo di estetica, ma di funzionalità e, soprattutto, di rispetto delle normative igienico-sanitarie. La normativa italiana prevede disposizioni precise per garantire igiene e sicurezza, evitando sovrapposizioni problematiche che potrebbero comportare sanzioni.
Non esiste una distanza minima obbligatoria tra bagno e cucina. Tuttavia, la normativa che disciplina questa materia, ovvero il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, impone che questi due ambienti siano separati in modo adeguato. Ecco i punti chiave della normativa:
- Il decreto stabilisce che, per garantire standard igienici adeguati, prevenendo la diffusione di odori e batteri, i locali di servizio igienico (bagni) devono essere separati da altri ambienti, in particolare dalla cucina e dalla zona giorno, mediante un disimpegno (antibagno).
- L'obbligo dell'antibagno si applica soprattutto quando il bagno si affaccia direttamente su ambienti come la cucina, dove vengono preparati e consumati cibi.
In parole povere, un bagno non può aprire su una zona giorno, ma essere “schermato” da una sorta di disimpegno come un antibagno o specifiche soluzioni architettoniche che impediscano a bagno e cucina di comunicare direttamente.
Come Separare il Bagno dalla Cucina?
Per attuare una separazione tra bagno e cucina è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore che sono in grado di capire come sfruttare al meglio gli spazi e come agire in rispetto alla legge. L'antibagno rimane la scelta più comune, ma si possono anche utilizzare pareti divisorie in cartongesso, porte scorrevoli a scomparsa o strutture a doppia porta per creare un disimpegno funzionale. In alternativa, si possono sfruttare elementi d'arredo, come librerie o armadi a muro, per definire visivamente e fisicamente la separazione tra gli ambienti.
Come Predisporre un Antibagno
L'antibagno, come detto, rappresenta la soluzione ideale per separare bagno e cucina senza doverli posizionare a distanza eccessiva. Esso consiste in un piccolo disimpegno dalle dimensioni minime di 1 x 1,2 m con un’altezza di 2,4 metri (si scende a 2 metri se posizionato in un sottotetto). Può non avere la finestra, necessaria solo nel caso in cui nella stanza siano presenti una caldaia, uno scaldabagno o un boiler. In caso contrario, va considerata l’installazione di una ventilazione meccanica. L’antibagno può ospitare un lavandino, quindi diventare parte integrante di un bagno, anche se separato da esso. Ed essere quindi utilizzato come zona lavanderia, come ripostiglio o come area di stoccaggio.
Antibagno Obbligatorio: Cosa Dice la Normativa?
Il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 stabilisce che il bagno non può aprirsi direttamente su un locale adibito a preparazione e consumo di cibi, come la cucina. La normativa prescrive che tra i due ambienti debba esserci un filtro, sia esso un antibagno o un disimpegno. In via generale si può dire che la zona bagno deve essere isolata dalla zona giorno e dalla cucina mediante almeno due porte. Se l'abitazione dispone di un disimpegno o corridoio, e gli accessi sono già provvisti di porte, non è necessario installare ulteriori barriere.
In assenza di disimpegno o corridoio, è obbligatorio realizzare un antibagno. Esso funge da spazio intermedio tra il bagno e gli altri ambienti, garantendo la separazione prescritta.
Ci sono tuttavia delle eccezioni. Quando il bagno è direttamente accessibile dalla camera da letto, l'antibagno non è obbligatorio. A meno che non si tratti del bagno principale dell'abitazione.
Per capire se il proprio antibagno è a norma o meno, e verificare con certezza che si debba rispettarne l’obbligo di costruzione, il consiglio è quello di affidarsi a un geometra o a un architetto. Saranno loro a occuparsi del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e a compensare eventuali carenze. In ogni caso, è buona norma conservare la documentazione relativa ai lavori eseguiti.
Accertarsi Che il Bagno Sia Delle Giuste Dimensioni
Prima di avviare i lavori, quindi, è necessario capire se lo spazio a disposizione è sufficiente a creare un ambiente a sé. Le dimensioni del bagno, infatti, devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dai regolamenti edilizi locali. Quindi:
- una superficie totale non inferiore a 4 mq;
- una superficie calpestabile non inferiore a 2 mq;
- il lato più corto del bagno non inferiore a 1,20 m.
Anche l’altezza minima è regolamentata e solitamente è di 2,40 metri, con alcune deroghe per locali situati in sottotetti.
Quante Porte Ci Devono Essere Tra Bagno e Cucina?
La legge prevede che il bagno non abbia accesso diretto alla cucina; quindi, almeno una porta di separazione è necessaria.
Tabella Riassuntiva dei Requisiti del Bagno a Norma
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Superficie Minima | Definita dal Regolamento Edilizio Comunale (assenza di indicazioni nella legge nazionale) |
| Altezza Minima | 2.40 metri (Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) |
| Finestra | Apertura finestrata per il ricambio dell’aria o impianto di aspirazione meccanica (Regolamento Edilizio Comunale) |
| Antibagno | Obbligatorio se l'accesso al bagno è diretto dalla cucina o zona giorno (Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975) |
| Impianto Elettrico | Minimo 2 punti presa e 2 punti luce (Variante V3 alla norma Cei 64/8) |
| Materiali | Pavimenti e pareti rivestiti in materiale impermeabile, liscio e lavabile fino a 180 cm (Regolamento Edilizio Comunale) |
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