Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024. La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%. L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.

Una possibilità prevista di qui al 31 dicembre 2025 per tutti gli interventi che rispettano le prescrizioni del D.M. Lisa de Simone ha preparato un ebook su questa agevolazione: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%.

Bonus Barriere Architettoniche: Detrazione del 75%

Il bonus, introdotto dal 1° gennaio 2022, è stato poi prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31/12/2025 sui lavori finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Potremmo definirlo una sorta di “costola” estrapolata dal macro-bonus al 50% sui lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili abitativi, che infatti contempla al suo interno anche lo sgravio sulla rimozione delle barriere architettoniche. Poi appunto dal 1° gennaio 2022, e così fino a tutto il 2025, su questa tipologia di lavori si è deciso di focalizzare una detrazione specifica al 75% “staccandola” di fatto dal bonus 50%.

Oltre alla percentuale più generosa di sconto fiscale, un’altra differenza che sussiste col bonus di origine sta nei tempi di percorrenza: se infatti ci vogliono di norma dieci anni per estinguere tutta una detrazione al 50%, nel caso del bonus 75% l’arco temporale si dimezza a cinque anni (ossia 5 rate di pari importo anziché le 10 ordinarie, a partire dall’anno successivo a quello del sostenimento delle spese).

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Una condizione fondamentale per accedere al bonus in esame è quella di rispettare la normativa di settore, così come indicato all’interno dell’art. 119-ter del D.L. 34/2020. In particolare il comma 4 del decreto rilancio comunica che, per l’accesso alla detrazione in esame e ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi previsti devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 236/1989. Analizzando il D.M. in esame, tra gli interventi di eliminazione delle barriere rientrano espressamente quelli di rifacimento o adeguamento di impianti, compresi i servizi igienici.

Detrazione del 75% fino al 2025 per tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche con la possibilità di rifare il bagno. Il bonus barriere architettoniche 75% dal primo gennaio 2022, grazie alla Legge di Bilancio 197/2022 dello scorso anno, ha ottenuto una proroga fino al 31 dicembre 2025, una opportunità prevista per tutti gli interventi conformi alle disposizioni del D.M. 236/1989, indipendentemente dal fatto che il committente dei lavori sia o meno disabile.

Limitazioni introdotte dal D.L. 212/2023

Tuttavia, il D.L. 212/2023 ha introdotto importanti limitazioni per poter accedere al bonus per il rifacimento del bagno. Per il 2024, l’art. 3 del D.L. 212/2023 ha introdotto importanti limitazioni sul bonus barriere architettoniche; nello specifico, questo bonus può essere utilizzato per rifare il bagno soltanto nei casi di seguito riportati:

  • se alla data del 29 dicembre 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto salva Superbonus) è stata già presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • in caso non sia prevista la presentazione del titolo abilitativo, è possibile accedere all’agevolazione solo se i lavori sono già iniziati;
  • nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati deve essere stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori e deve essere stato già versato un acconto sul prezzo.

Per coloro che non hanno rispettato il termine per i suddetti adempimenti, il bonus barriere architettoniche può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche quali:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscale;
  • piattaforme elevatrici.

Inoltre, per garantire il corretto utilizzo del bonus e prevenire abusi, è stato introdotto l’obbligo di un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti. Questa asseverazione dovrà essere rilasciata da tecnici abilitati ed è finalizzata a verificare la conformità degli interventi alle normative.

Nel caso in cui si possa usufruire della detrazione del 75%, essa è valida sia per la sostituzione delle porte esistenti con modelli a battente o scorrevoli conformi alle normative, sia per interventi mirati come l’eliminazione delle soglie o la creazione di spazi manovrabili.

Bonus Ristrutturazione Bagno 2024

Come ogni anno il Governo, con la Legge di Bilancio, decide se prorogare o meno i vari bonus. Nel caso dell'incentivo destinato alla ristrutturazione bagno ha optato per una proroga al 31 dicembre 2024, per cui restano invariati gli incentivi per coloro che, durante l'anno in corso, decideranno di ristrutturare il bagno, sostituendo anche i sanitari , e che potranno contare su un risparmio abbastanza consistente sulle spese da sostenere.

La ristrutturazione bagno è una tipologia di intervento decisamente impegnativo, che richiede tempo per la definizione del progetto e può comportare costi elevati. Ma quali sono i lavori che danno diritto al bonus sulla ristrutturazione del bagno? Come già accaduto negli anni scorsi si tratta di un incentivo legato alla spesa per rinnovare l’impianto idrico-sanitario, ovvero destinato ai lavori di manutenzione straordinaria .

Coloro che decidono di effettuare interventi di manutenzione straordinaria in bagno potranno beneficiare, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione fiscale Irpef del 50% sulla spesa sostenuta, fino a un massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Ciò significa che - a fronte di un costo complessivo di 50.000 euro - sarà possibile "recuperare" 25.000 euro. La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per cui - sempre sulla base dell'esempio fatto sopra - il contribuente potrà avere uno sconto sulle imposte da pagare o un rimborso di 2.500 all'anno per 10 anni.

Chi può richiedere il Bonus Bagno 2024?

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.

Come Richiedere il Bonus Bagno 2024

Per accedere al bonus bagno, è necessario:

  • inviare all’ASL competente per territorio (prima di iniziare i lavori) una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL;
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Requisiti per il Bonus Bagno 2024

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dal bonus bagno è necessario che gli interventi rispettino determinati requisiti previsti dal D.M. 236/89. Nello specifico nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. In particolare:

  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
  • lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
  • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si devono preferire i rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Cosa Comprende il Bonus Bagno 2024

Il D.M. 236/89 contiene anche delle specifiche che spiegano nel dettaglio cosa comprende il bonus bagno 2024. È necessario garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con difficoltà motorie, motivo per cui deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.

Caratteristiche degli apparecchi sanitari:

  • i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
  • i w.c. e i bidet sono di tipo sospeso (preferibilmente), in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. Qualora l’asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
  • la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Cessione del Credito e Sconto in Fattura

Ad oggi, nessuna agevolazione consente di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Tuttavia, in riferimento al bonus barriere architettoniche, si presenta un doppio scenario:

  • Caso 1: scadenza e requisiti rispettati

    Se il beneficiario ha rispettato la scadenza del 29 dicembre 2023 ha la possibilità di scegliere 2 alternative alla detrazione diretta:

    • cessione del credito: è possibile cedere il proprio credito d’imposta, equivalente all’importo della detrazione, a terzi soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari;
    • sconto in fattura: riguarda un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e viene anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori.
  • Caso 2: scadenza e requisiti non rispettati

    Nel caso in cui non siano state rispettate le disposizioni al 29 dicembre 2023, l’art. 3 del D.L. 212/2023 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile usufruire delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per questa detrazione fiscale. Tuttavia, sono presenti alcune eccezioni specifiche:

    • per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
    • per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
      • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
      • abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
      • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Progettare un Bagno per Disabili

Per progettare un bagno per i disabili è necessario prevedere determinati elementi caratteristici essenziali per un “bagno tipo”, in particolare:

  • wc;
  • corrimani orizzontale;
  • porta con anta scorrevole o con apertura a libro;
  • segnaletica situata sulla porta (lato esterno);
  • appoggio ribaltabile;
  • lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva;
  • specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.

Inoltre, nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:

  • una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm;
  • una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.

A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:

  • se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe);
  • se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.

Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.

Il tipo di menomazione, le caratteristiche antropometriche della singola persona, il tipo di carrozzina e la tecnica usata per girarla sono le variabili relative all’ambito spaziale di manovra di una persona disabile in carrozzina.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.

Edilizia Residenziale, Locali Aperti al Pubblico e Adeguamento

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi. La tipologia e le caratteristiche dei maniglioni devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., ad un’altezza di 80 cm dal calpestio, e di 3-4 cm di diametro; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentito eliminare il bidet e provvedere alla sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra, anche senza modifiche sostanziali.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di...

Documenti Necessari

È necessario presentare oltre alla domanda anche altri documenti che attestino le condizioni e l'entità della disabilità o parziale motilità.

  • autocertificazione con l’ubicazione dell’immobile in cui la persona disabile interessata all’erogazione dei contributi in merito alle barriere architettoniche abbia effettiva dimora.
  • copie dei bonifici bancari (parlanti) con i quali sono stati effettuati i pagamenti.

Anziani e disabili che vogliono usufruire di queste agevolazioni fiscali devono presentare la domanda al Sindaco della città in cui risiedono entro il 1 Marzo di ogni anno.

  • descrizione delle opere e ristrutturazioni poste in essere per sopperire alle esigenze di anziani e disabili.
  • autocertificazione con l’ubicazione dell’immobile in cui la persona disabile interessata all’erogazione dei contributi in merito alle barriere architettoniche abbia effettiva dimora.

La presentazione della pratica per le agevolazioni fiscali e le detrazioni inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche deve essere fatta prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Anche lo stesso acquisto di vasche con porta, ausili di sicurezza od ausili per disabili in generale deve essere fatto a posteriori della certificazione dei requisiti necessari.

Il soggetto richiedente può comunque iniziare i lavori per l’adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche sebbene non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.

Condizione fondamentale per poter usufruire della detrazione per la quale sono previsti tetti di spesa differenzianti a seconda della tipologia di alloggio - 50 mila euro per le villette, 40 mila o 30 mila per gli appartamenti in condominio - è il rispetto della normativa di settore, come indicato nell’art. 119-ter del decreto Rilancio con il quale è stato introdotto il bonus. Il comma 4 dell’articolo stabilisce infatti espressamente che “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

Nel caso del rifacimento del bagno le prescrizioni specifiche da seguire per avere i servizi a norma di fatto sono quelle ormai adottate nella progettazione delle nuove costruzioni.

Tutte prescrizioni facilmente rispettabili nell’ottica di uno svecchiamento dei servizi oltre che di un miglioramento della vivibilità. Fondamentale per sfruttare al massimo l’agevolazione è la tipologia di contratto da stipulare con la ditta.

No alla maxi detrazione, invece, per gli interventi “parziali” ossia alla semplice sostituzione dei vecchi sanitari con altri più adatti alle proprie esigenze, se non sono a norma. Ad esempio - spiegava l’AdE con la circolare 3/2016 - “non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia perché anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa, non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili”.

Resta inteso ovviamente che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n.

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