La questione dell'uso dei bagni nei bar è spesso fonte di dubbi e discussioni. Molti si chiedono se sia possibile utilizzare i servizi igienici di un bar senza dover necessariamente consumare qualcosa. Questo articolo mira a fare chiarezza sulla normativa vigente, sui diritti dei clienti e sugli obblighi degli esercenti.
La Normativa di Riferimento: Il TULPS
La normativa principale di riferimento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato nel 1940. L'art. 187 del Regolamento al TULPS recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Pertanto, due sono le condizioni fondamentali:
- Domandare una prestazione.
- Corrispondere il prezzo.
Di conseguenza, se si entra in un bar, si consuma e si paga, si ha il diritto di usare la toilette.
Bagni Pubblici vs. Bagni nei Locali Pubblici
È fondamentale distinguere tra bagni pubblici e bagni all'interno dei locali pubblici. I bagni nei locali pubblici non sono considerati "bagni pubblici". La giurisprudenza ha chiarito che l'uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti.
In tal senso, il Tar Toscana, con la sentenza n. 691 del 18 febbraio 2010, ha stabilito che “l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti”.
Quindi, se si entra in un bar e si paga una prestazione (ad esempio, un caffè), si ha diritto ad usare la toilette. Al contrario, nei bagni pubblici si paga un biglietto per l'uso del servizio. Se si è un passante, il barista può negare l'utilizzo del bagno, e se non lo fa, è solo per gentilezza.
Del resto, servirsi del bagno ha un costo legato alla pulizia e manutenzione, che viene compensato dal prezzo della consumazione.
Cosa Dice la Giurisprudenza
La sentenza del TAR Toscana è il risultato di un ricorso contro la delibera del Comune di Firenze che imponeva ai pubblici servizi di garantire l’uso del bagno a chiunque lo richiedesse, ritenendo che pubblici esercizi fosse sinonimo di bagni pubblici (Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 24 luglio 2007). La sentenza ha ribadito che fare una consumazione prima di adoperare il WC è una regola di educazione e buon senso.
Vale la pena sottolineare, infatti, che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare.
Obblighi degli Esercenti
Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.
Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici.
La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.
Toilette Fuori Servizio o Inagibile
Se un cliente ha effettuato una consumazione e ha necessità di servirsi del WC, non possono legittimamente impedirglielo, sempre sulla base dell’art. 187 Reg. TUPL. Per cui la scusa che il bagno è fuori servizio, in manutenzione ecc., non regge e si può validamente chiedere l’intervento della Polizia Municipale che eleverà loro una contravvenzione.
Se invece si è un cliente molesto o in stato di ebrezza alcolica, possono rifiutare l’uso del bagno. In questo caso è meglio cercare i bagni pubblici che di solito si trovano vicino alle stazioni ferroviarie, ai parchi, ai centri commerciali.
Requisiti dei Servizi Igienici
La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale. Ma quali sono i requisiti previsti dalla legge?
L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.
Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.
Servizi Igienici per Disabili
Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici, compresi i locali di somministrazione.
Secondo il D.M. 236/1989, i servizi igienici devono essere progettati in modo da consentire l’accesso e l’utilizzo anche a persone con mobilità ridotta, prevedendo spazi adeguati per la manovra con sedia a rotelle, sanitari specifici e sistemi di allarme.
In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici.
Sanzioni
Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.
Bagni a Pagamento
I Bagni a Pagamento sono un servizio sempre più richiesto in diversi luoghi pubblici come stazioni, autogrill, bar e luoghi di ristorazione. A seconda della struttura è possibile scegliere la soluzione migliore per garantire il servizio più comodo ed efficiente. Nei Bagni a Pagamento la Cassa Automatica può essere posizionata sopra il Tornello o in prossimità dell’ingresso ai bagni. E’ possibile utilizzare sia monete che banconote di diverso taglio.
Alcuni esercizi pubblici scelgono di far utilizzare i propri bagni solo ai clienti che hanno effettuato una consumazione.
Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.
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