La trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si definisce come la modifica di un'area che non incrementa la portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.
Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, è necessario realizzare un volume minimo di invaso per la laminazione delle piene. Questo volume deve essere collocato, in ogni area con aumento delle superfici impermeabili, a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore.
Detto volume minimo d'invaso deve essere realizzato in ogni intervento che modifichi le condizioni preesistenti del sito in termini di permeabilità delle superfici.
Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti la trasformazione che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei suoli possono concordare la realizzazione di volumi al servizio dell'intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque idraulicamente a monte del recapito finale.
Il volume minimo di cui ai commi precedenti deve essere calcolato secondo la procedura riportata nell'Allegato n. 6 della Relazione tecnica - Rischio idraulico del Piano di bacino, che vale ai fini del presente articolo come Regolamento di attuazione.
I Comuni, nell'approvare gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, secondo le vigenti norme e in base alle procedure correnti, verificano la rispondenza dei piani attuativi e dei progetti ai requisiti di volume di invaso. In base alle indicazioni tecniche di cui all'Allegato n. 6 della Relazione tecnica - Rischio idraulico del Piano di bacino, sono fissati i criteri per considerare nel computo del volume richiesto anche il contributo delle reti fognarie.
Per le aree di trasformazione urbanistica che portino ad una impermeabilizzazione superiore al 30% della superficie territoriale, nei soli casi in cui la superficie territoriale complessiva dell'area di trasformazione disciplinata da un medesimo Piano attuativo sia superiore ai 10 ha, è richiesto di verificare con un apposito modello previsionale, da valutarsi in accordo con l'Autorità idraulica competente sul recapito del drenaggio dell'area, che non si abbia un aggravio alla piena del corpo idrico recettore nemmeno a seguito della laminazione operata attraverso i volumi prescritti ai sensi del comma 2.
La norma del presente articolo si applica anche a tutti gli interventi di impermeabilizzazione che comportino un ampliamento netto delle superfici coperte da pavimentazioni o da volumi edilizi. Nelle apposite sedi autorizzative, i soggetti che rilasciano l'autorizzazione sono tenuti al controllo del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2.
Non possono essere in nessun caso considerati a tal fine tetti con copertura a verde ed aree in cui siano presenti manufatti che intercettano l'acqua infiltrata in profondità nel sottosuolo, quali i volumi edilizi interrati anche se ricoperti superiormente da terreno naturale.
Possono essere adottate soluzioni alternative a quella della realizzazione del volume d'invaso di cui ai commi precedenti, purché si dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di portata di piena ai valori precedenti l'impermeabilizzazione. A tal fine il proponente dovrà corredare il progetto di un'apposita documentazione idrologica ed idraulica, che dovrà essere accettata dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione all'intervento.
L'Autorità di Bacino promuove iniziative di monitoraggio ai fini di perfezionare le modalità di calcolo dei volumi minimi di invaso in funzione degli indici di fabbricazione, e si riserva di sostituire le prescrizioni di cui all'Allegato n. 6 alla Relazione tecnica - Rischio idraulico con un nuovo regolamento di attuazione del presente articolo. Detto regolamento potrà essere adottato direttamente dal Comitato istituzionale della Autorità di Bacino, senza costituire variante al presente Piano.
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