La Giunta Regionale del Veneto, con Delibera n. 3260 del 15.11.2002 (e successive modifiche ed integrazioni), ha affidato ai Consorzi di Bonifica, in delegazione, la gestione amministrativa dei corsi d’acqua pubblici, nonché le funzioni di polizia idraulica.

Distanze minime e regolamenti

Per quanto concerne le distanze minime da rispettare per la realizzazione di opere in fregio ai collettori di bonifica, valgono i Regi Decreti del 1904 nr. 368 e nr. 523. In particolare:

  • Il R.D. n. 368/1904 (corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione) all’Art. 133, comma a) prescrive che sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di bonifica:
    • Piantagioni di alberi e siepi
    • Fabbriche e movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua.
  • Il R.D. n. 523/1904 (acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese), all’Art. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 586 del 06 dicembre 2023.

Pareri tecnici e idraulici dei Consorzi di Bonifica

Per tutti gli interventi di trasformazione territoriale che possono comportare una modifica alla risposta idraulica del territorio od un alterazione del regolare deflusso delle acque, il Consorzio di Bonifica rilascia il proprio parere tecnico (tombinamenti, accessi carrai ecc.) od idraulico (lottizzazioni, interventi diretti ecc.) da allegare ai documenti da presentare alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo.

Interventi che comportano il tombinamento di fossi privati, sono di norma autorizzati esclusivamente per la realizzazione di accessi carrai per accedere a fondi di proprietà da una viabilità pubblica. L’accesso dovrà avere una larghezza massima di ml 8,00 ed il manufatto, opportunamente dimensionato, dovrà avere caratteristiche tecniche tali da non risultare d’ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Relazioni di Compatibilità Idraulica e Criteri di Redazione

Le Relazioni di Compatibilità Idraulica, dovranno essere redatte secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. Fino alla data del 31/12/2021, al fine di agevolare la transizione ai nuovi parametri delle curve di possibilità pluviometrica, sarà possibile utilizzare indifferentemente i parametri delle curve presenti in entrambi gli studi. Sono proposti ai Professionisti due strumenti di verifica del calcolo dei volumi da reperire per assicurare l’invarianza idraulica (ex DGRV 10 maggio 2006 n. 1322 e ss.mm.ii.).

Aggiornamenti Normativi e Piano di Tutela delle Acque (PTA)

La delibera 3637/2002 ha subito diverse modifiche e integrazioni tutte recepite nell'ultima D.G.R. approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5/11/2009 e relative NTA (Allegato 3). Sono state poi aggiornate le NTA con Delibera della Giunta Regionale n. alla Tutela della Risorsa Idrica, sono state pubblicate diverse FAQ relative a singoli temi molto delicati contenuti nelle NTA.

In data 05.09.2017 viene pubblicata la DGRV n. recante "Approvazione della modifica al Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui all'Allegato A3 della DCR n.

Acque Meteoriche e Disciplina degli Scarichi

Nel dettaglio si segnala al punto 3 che "gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all'art. mentre vi rientra l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. DGRV n. DGRV n. fenomeni di inquinamento di origine antropica [leggasi PFAs].

Idrovia Venezia Padova e scolmatore per le piene

25.06.2013 - l'Idrovia Venezia Padova come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) e Limiti allo scarico

Parte III - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. Limiti allo scarico in c.i.s.

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