Un idraulico installa e mantiene i tubi nelle nostre case e attività, occupandosi di acqua potabile, drenaggio, irrigazione, fognature e altri usi. Questa è una professione con un ampio numero di possibili percorsi di carriera, che può essere molto gratificante.

Un esperto di impianti idraulici è a conoscenza dei regolamenti edilizi e degli standard di sicurezza e lavora per assicurarsi che questi standard siano rispettati. Anche le competenze legali possono essere un aspetto dell’impianto idraulico, poiché le leggi che regolano questo settore variano a seconda di dove vivi e possono essere difficili da capire. La sicurezza del lavoro tende ad essere una variabile importante in questo campo, perché le persone avranno sempre bisogno di impianti idraulici.

Generalmente si utilizza il termine di idraulico oggi si parla più in generale di termoidraulico ovvero una persona che esegue l’installazione di impianti alle LETTERE C, D, E.

Normativa di Riferimento

Rispetto a tanti anni fa oggi l’attività di impiantistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008). Tale decreto è poi stato rivisto nel 28/12/2010, in seguito ad una revisione della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive rispetto all’attività di impiantistica (vedi D.M.). Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90. L’attività di installazione degli impianti è disciplinata dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, entrato in vigore il 27 marzo 2008, che ha abolito pertanto la legge 46/90. Le disposizioni valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio.

Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività:

  • A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  • F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • G.

Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.

Requisiti Tecnico-Professionali

Le imprese che si occupano di installazione di impianti devono nominare un responsabile tecnico, che deve possedere determinati requisiti tecnico-professionali indicati nell’articolo 4 D.M. 37/2008.

Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Per ulteriori informazioni sul rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico, è possibile consultare l'approfondimento.

I requisiti tecnico-professionali sono:

  1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
  2. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc. Per un elenco completo si rimanda al sito della Camera di Commercio.
  3. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D).
  4. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all’articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n.
  5. a-bis. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Abilitazioni Limitate

Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore. Di fatto le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:

  • le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
  • le attività di cui alla lettera B;
  • le attività di cui alla lettera C.

Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito.

Altre Certificazioni e Requisiti

Per operare nella fase di installazione e manutenzione degli impianti il responsabile tecnico deve essere in possesso del requisito F.E.R. ai sensi della Legge 28/2011, nota anche come Decreto Rinnovabili, che prevede requisiti specifici per chi vuole ottenere la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Per essere certificato come installatore e manutentore di impianti di climatizzazione ai sensi del DPR 146/2019, che attua il Regolamento (UE) n. Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. Impianti di 1^ categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n.

Avvio dell'Attività

L’attività deve essere iscritta al Registro delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio. È obbligatoria per operare in modo legale. Dovrai presentare la SCIA presso il Comune di riferimento, per dichiarare che l’attività è conforme ai requisiti di legge. Dal 1 giugno 2022 la SCIA relativa all’attività di impiantistica deve essere inviata contestualmente alla Comunicazione Unica.

Tali requisiti sono provati se, a carico dei soggetti interessati, non sussistono misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali in corso per reati di natura mafiosa. cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA. Gli enti previdenziali e assicurativi garantiscono copertura ai fini pensionistici e protezione in caso di infortuni sul lavoro. Grazie al Servizio Avvio d’impresa, puoi affidarti a Confartigianato Bergamo per avere un’assistenza completa e personalizzata in ogni fase del processo di apertura della tua attività di installatore di impianti.

Termoidraulici e caldaisti hanno l’obbligo di iscrizione al CURIT, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Si tratta di una banca dati istituita da Regione Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

Le abilitazioni relative all’attività di installazione di impianti hanno valore su tutto il territorio nazionale. Pertanto, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in altra provincia, la SCIA non deve essere presentata nuovamente, in quanto non occorre dimostrare nuovamente i requisiti (a condizione che l’attività trasferita sia la medesima e non sia variato il responsabile tecnico).

Documentazione Utile

Pratica ComUnica (Mod. S5 per le società - Mod. Mod. Mod. Intercalare A - Dichiarazione antimafia art. 67 del D. Mod.

La Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese la possibilità di chiedere un parere, prima dell'invio della pratica telematica, circa i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di impiantistica.

Per ulteriori approfondimenti, nell'area download in calce a questa pagina è disponibile il Manuale contenente i titoli di studio abilitanti per le attivià regolamentate.

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