Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/08.

Il D.M. 37/2008 definisce i requisiti per le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008. Pertanto, queste imprese devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.

Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve possedere determinati requisiti professionali.

Requisiti Tecnico-Professionali (Art. 4 D.M. 37/08)

I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/08 includono:

  • Cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell'Unione Europea, o di uno dei paesi aderenti all'EFTA.
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008.
  • Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
  • Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

É possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. 37/2008. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi".

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art. 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

L’esperienza di lavoro deve rappresentarsi come “pratica sul campo”, e non solo “da ufficio”. Sostanzialmente, l’inquadramento amministrativo deve garantire l’adeguata copertura assicurativa e previdenziale per l’accesso sui cantieri ed il lavoro manuale.

Incompatibilità e Responsabilità

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

In generale, il preposto alla gestione tecnica può essere il titolare dell’impresa, un socio prestatore d’opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l’impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (con parere n. Si, avete capito bene. Qualsiasi natura o specie. Il Ministero l’ha definito chiaramente. La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.

Esempio di situazione non conforme: Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, ed è anche legale rappresentante di una società BETA. NON VA BENE. Mario Rossi è legale rappresentate e responsabile tecnico della società ALFA, e nella società BETA è socio, ma non legale rappresentante.

Obblighi e Dichiarazioni

In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/90, per l'attività tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

Art. 6. 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Art. 7. 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Tale dichiarazione deve essere resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6.

Art. 8. 1. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Art. 11. 1. Fatte salve le disposizioni concernenti gli impianti posti al servizio di attività produttive, commerciali e del terziario, gli impianti elettrici realizzati in edifici adibiti ad uso civile, ovvero negli immobili adibiti ad attività produttive, commerciali e del terziario, sono collaudati dall'impresa installatrice al termine dei lavori, nel rispetto della normativa vigente. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 11. 1. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto. Lo sportello unico provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Ricordiamo, infine, l’art. 13 della legge n. 46/90.

TAG: #Idraulici

Potrebbe interessarti anche: