La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale.
Obbligo di Toilette nei Locali di Somministrazione
Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.
L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.
Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.
Requisiti Specifici per i Servizi Igienici
Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Servizi Igienici per Disabili
Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce le disposizioni necessarie per garantire l'accessibilità. Secondo il D.M. 236/1989, i bagni per disabili devono rispettare determinati standard dimensionali e funzionali.
Per quanto riguarda i diversamente abili, la normativa prevede:
- dimensione minima 180×180 cm
- spazi adeguati di manovra con sedia a rotelle
- presenza di corrimano o punti d’appoggio
- porta scorrevole
- campanello per le emergenze
Antibagno: Cosa Prevede la Normativa?
Quando si progetta il bagno in locale commerciale occorre conoscere la normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il bagno in locale commerciale richiede particolare attenzione alle normative edilizie ed igienico-sanitarie che descrivono e disciplinano le caratteristiche precise e i requisiti fondamentali che i locali igienici devono rispettare per essere considerati a norma.
Il punto di riferimento normativo, nello specifico, per la progettazione di bagno e antibagno è il Decreto ministeriale n°190 del 5 luglio 1975, che disciplina le dimensioni minime dell’antibagno e i requisiti di ventilazione e ricambio dell’aria, illuminazione, isolamento e riscaldamento.
Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti.
Eccezioni all'Obbligo
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
Supermercati e Bagni Pubblici
Gli esercizi commerciali devono avere bagni pubblici solo se:
- prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti e pizzerie. Al contrario, non è obbligatorio per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto;
- sono di dimensioni superiori a 250 mq (art. 5, D.M. 14 giugno 1989, n. 236). In questa ipotesi, almeno un bagno deve essere accessibile ai disabili.
Al di fuori di queste ipotesi, le attività commerciali aperte al pubblico non devono avere bagni appositamente destinati alla clientela.
I supermercati devono avere bagni pubblici di cui i clienti possono servirsi, ma solo se le dimensioni del locale superano i 250 mq di superficie netta oppure se, al suo interno, sono previste attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Le dimensioni dei bagni sono stabilite dalle norme tecniche previste dai Comuni e dalle Regioni.
In ogni caso, i servizi igienici non possono affacciare direttamente sulle aree di passaggio della clientela oppure su quelle in cui si preparano o servono i cibi; pertanto, in questi casi occorre necessariamente la realizzazione di un antibagno.
È Possibile Usufruire del Bagno Senza Consumare?
È possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare? La risposta breve è no: di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente.
Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.
Secondo la legge (art. 187, regolamento per l’esecuzione del T.u.l.p.s.), il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere il bagno a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo.
Dunque, per poter utilizzare legittimamente un bagno all’interno di un supermercato o di altro esercizio commerciale aperto al pubblico occorre:
- essere un cliente pagante;
- che non ci sia un giustificato motivo per impedire l’uso dei servizi igienici.
Sanzioni e Verifiche
Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.
Negozio senza somministrazione di alimenti
Tutti i luoghi di lavoro hanno l'obbligo dei servizi igienico assistenziali.
Poiché i dipendenti saranno in numero inferiore a dieci, nel piccolo negozio di abbigliamento sarà indispensabile avere un solo bagno, senza antibagno.
Discorso differente per il piccolo negozio di alimentari; i servizi igienici devono essere costituiti da bagno ed antibagno e rivestiti da materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 m.; l'antibagno deve essere provvisto di lavandino dotato di acqua calda e fredda, erogatore non azionabile a mano (pedale, fotocellula), distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili, nonché cestino con coperchio manovrato a pedale per la raccolta degli stessi asciugamani una volta utilizzati.
Le attività alimentari di nuova attivazione, per gli aspetti igienico sanitari, devono realizzarsi in conformità ai requisiti previsti dal pacchetto igiene ed in particolare definiti dal Regolamento CE 852/2004 e secondo le linee guida SIAN realizzate dal Servizio Igiene degli Alimenti dell'AUSL competente territorialmente.
Secondo il regolamento CE 852/2004, occorre l'antibagno in caso di vendita di alimenti, sia freschi che confezionati.
Considerazioni Finali
Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe. A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti.
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