Se stai pensando di rinnovare l'impianto idraulico di casa, migliorare l'efficienza energetica o affrontare interventi di manutenzione straordinaria, ci sono detrazioni fiscali del 50% e del 65% che potrebbero interessarti.
- Detrazione al 50%: valida per interventi di ristrutturazione edilizia, compresi lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idraulici.
- Detrazione al 65%: riservata a interventi di riqualificazione energetica, come l'installazione di caldaie a condensazione, sistemi ibridi o pompe di calore.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione del 50-36% per il 2025 (a seconda dell'immobile) da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di spesa che varia a seconda degli interventi previsti.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell'intervento stesso.
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
E' possibile cumulare più incentivi, però, è necessario rispettare le seguenti regole:
- se i lavori effettuati sono agevolabili da più incentivi contemporaneamente, dovrai scegliere quale incentivo applicare; ossia è possibile utilizzare un solo incentivo per singolo lavoro effettuato, ovviamente quello più conveniente a te.
- se nello stesso immobile effettui più lavori contemporaneamente e tali interventi sono agevolabili da diversi incentivi, è possibile cumularli.
Ad esempio per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o agevoli del Superbonus 110% o dell’Ecobonus 50%, non puoi agevolare di entrambi sul medesimo lavoro.
Aggiornamento 17 febbraio 2023: con la pubblicazione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 il Governo ha cessato la possibilità per tutti i bonus edilizi di usufruire delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito per tutti i lavori non ancora iniziati a partire da giorno 17 febbraio 2023.
Interventi Detraibili
Gli investimenti, da parte di aziende o privati, finalizzati all'installazione di pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento degli ambienti, possono godere di una detrazione fiscale del 65% sull'IRPEF. Questo significa che se si investono 1.000 euro (IVA e lavori d'installazione compresi), 650 euro non si pagheranno in tasse. La detrazione andrà però suddivisa nei 10 anni successivi.
Pompe di Calore
L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09.
Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.
Caldaie a Biomassa
A seguito della legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 ) è agevolabile con limite specifico di 30.000 euro di detrazione per i lavori effettuati nel corso del 2015 sia come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti.
Sono richiesti i seguenti requisiti: un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); e rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006.
Le opere connesse agevolabili sono lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
Altri Interventi
- INSTALLAZIONE SERRAMENTI ED INFISSI AD ALTA CAPACITA' ISOLANTE e COIBENTAZIONE DI PARETI VERTICALI TETTI E SOLAI.
- ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI per il controllo degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o climatizzazione da remoto.
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI con un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella definita con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11/03/2008 e modificato dal decreto del 26/01/2010.
Documenti Necessari
Per beneficiare dell’agevolazione occorre acquisire l’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa rilasciati da tecnici abilitati.
È necessario trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.
Occorre inoltre che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante bancario o postale soggetto a ritenuta, riportante:
- il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione;
- il codice fiscale o la partita IVA del fornitore;
- la seguente causale: “Detrazione del 50/65% ai sensi della Legge 296/2006″.
Le aziende sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Documentazione da Conservare
- Asseverazione redatta da un tecnico abilitato.
- In alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
- Fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale.
- Ricevuta del bonifico bancario o postale.
- Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).
Requisiti Generali dell'Immobile
- deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
Trasmissione dei Documenti all'ENEA
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
Per la trasmissione dei documenti, si deve fare la registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste).
Seguire la procedura guidata di registrazione al sito, ricordandosi di indicare il CODICE FISCALE sul quale verrà emessa la fattura.
All'ENEA non va inviata una domanda ma una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa).
Asseverazione del Tecnico Abilitato
Tra i documenti necessari per sfruttare la Detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sul costruito vi è l’asseverazione di un tecnico abilitato.
Questo documento consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Da ultimo va specificato che l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (DM 6 agosto 2009 ).
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
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