Ristrutturare casa è una decisione impegnativa, e sapere che si può risparmiare usufruendo dell’IVA agevolata per la ristrutturazione può essere di conforto.
Questa agevolazione fiscale, in base al tipo di intervento, può abbassare l’IVA al 4% o al 10%. In entrambi i casi la detrazione si può richiedere mediante un’autocertificazione, con la quale si dichiara lo svolgimento dei lavori al fine di ottenere il diritto all’IVA agevolata.
L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese relative alla realizzazione di opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico e di opere necessarie per la costruzione della prima casa. Inoltre, per interventi di ampliamento della prima casa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sull’applicazione dell’IVA del 4%, a patto che alla fine dei lavori l’immobile non risulti di lusso.
La detrazione vale per i lavori di manutenzione ordinaria, ossia tutti i lavori ciclici di rinnovamento di parti strutturali e di mantenimento degli impianti tecnologici esistenti, ma anche per la manutenzione straordinaria, cioè gli interventi saltuari di adeguamento impiantistico.
Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R.
L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L.
Chiaramente, nella determinazione dell’agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro.
Tuttavia, sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con propria circolare n.
Sanitari e rubinetteria: quando l'IVA è al 10%?
Su sanitari e rubinetteria hai diritto all'applicazione dell'IVA ridotta al 10% se:
- acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
- acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78
Per quanto concerne il primo punto: sanitari e rubinetteria sono "beni finiti". La prima condizione è soddisfatta!
Quali interventi danno diritto all'IVA agevolata?
Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'IVA al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento, come ad esempio questa CILA qui sotto:
Come si vede dall'intestazione del documento, la CILA vale per gli interventi di edilizia libera e cioè NON soggetti ad autorizzazione.
Tipologie di intervento e IVA applicabile:
- Manutenzione ordinaria: Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con IVA ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota IVA sarà quella ordinaria al 22%.
- Manutenzione straordinaria: È il caso più complesso.
- Restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica: Invece, danno diritto all'applicazione di IVA ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria. In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi. Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.
Manutenzione straordinaria: il caso più critico
Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.
In questo caso devi distinguere tra:
- il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori
- l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
- Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori ti verrà applicata l'IVA ordinaria al 22%.
- Nel caso in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'IVA al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.
Determinare l'IVA sulla manutenzione straordinaria
La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'IVA ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione".
Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera. Ti potresti trovare in due situazioni differenti:
- il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'IVA ridotta al 10% sull'intero importo;
- il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'IVA ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'IVA al 22%.
Esempio:
Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro. Si applica l'IVA al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.
Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.
Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.
L’elenco dei cosiddetti beni “significativi” è tassativo ed è contenuto nel D.M.
I beni “significativi” tassativamente indicati dal D.M.
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. “la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n.
Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell’impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel D.M.
Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti a Iva con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni.
Infine, con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n.
Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti con il citato documento di prassi, viene altresì stabilito che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
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