Ristrutturare casa è una decisione impegnativa, in tutti i sensi. Per questo può essere sicuramente di conforto sapere che si può risparmiare qualcosa usufruendo dell’IVA agevolata per la ristrutturazione della casa.

Di quest’IVA agevolata forse ne avete già sentito parlare: si tratta di un’agevolazione fiscale che, in base al tipo di intervento, può abbassare l’IVA al 4% o al 10%.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta.

IVA Agevolata al 4%

L’aliquota IVA agevolata al 4% è applicabile alle spese relative alla realizzazione di opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico e di opere necessarie per la costruzione della prima casa.

Inoltre, per interventi di ampliamento della prima casa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sull’applicazione dell’IVA del 4%, a patto che alla fine dei lavori l’immobile non risulti di lusso.

IVA Agevolata al 10%

La detrazione vale, come anticipato, per i lavori di manutenzione ordinaria, ossia tutti i lavori ciclici di rinnovamento di parti strutturali e di mantenimento degli impianti tecnologici esistenti, ma anche per la manutenzione straordinaria, cioè gli interventi saltuari di adeguamento impiantistico.

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R.

L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L.

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L.

Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n.

Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti con il citato documento di prassi, viene altresì stabilito che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

In entrambi i casi la detrazione si può richiedere mediante un’autocertificazione, con la quale si dichiara lo svolgimento dei lavori al fine di ottenere il diritto all’IVA agevolata.

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: Definizioni

L’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.

In particolare, alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“.

Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • realizzazione nuovi impianti
  • installazione di una caldaia e dell’impianto termico
  • modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento

Applicazione dell'IVA al 10%

L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).

Dunque:

  • sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%
  • sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se:
    • la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto

nei limiti previsti per i beni significativi.

In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.

Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia.

Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.

In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:

  • la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • le prestazioni rese da professionisti.

Materie Prime e Semilavorati

L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.

Beni Significativi: Definizione e Implicazioni

I beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate.

Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.

I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Il decreto del D.M. del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).

Attenzione: ribadiamo che la categoria dei beni significativi, che spesso spaventa molti per la complessità della fatturazione, assume rilevanza solo nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
  • la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

Il concetto di beni significativi è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018).

In particolare, quest’ultima disposizione prevede che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva al 10.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, si pone il problema di verificare se le stesse debbano essere autonomamente considerate o seguire la sorte dei beni significativi.

In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (i.e. bene significativo).

In altri termini, le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota non soggetta a Iva al 10%.

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.

In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

Come si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).

Esempio Pratico: Sanitari e Rubinetteria

Su sanitari e rubinetteria hai diritto ad avere l'applicazione dell'iva ridotta al 10% se:

  1. acquisti dei prodotti classificati come "beni finiti"
  2. acquisti nell'ambito di specifiche tipologie di interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457/78

Per quanto concerne il primo punto: sanitari e rubinetteria sono "beni finiti". La prima condizione è soddisfatta!

Veniamo alla seconda condizione. Per capire quali sono gli interventi per cui è concessa l'iva al 10% dobbiamo rifarci all'articolo di legge.

Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 457/78 che prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

  1. manutenzione ordinaria
  2. manutenzione straordinaria
  3. restauro e risanamento conservativo
  4. ristrutturazione edilizia
  5. ristrutturazione urbanistica

La denominazione precisa degli interventi è riportata nei documenti che presenti in Comune per comunicare o per farti autorizzare l'intervento

Sotto questa categoria rientrano 2 tipi di interventi:

  1. La prima tipologia, manutenzione ordinaria. Questa tipologia di intervento non da diritto alla possibilità di acquisto di sanitari e rubinetti con iva ridotta al 10%. É il caso della semplice sostituzione di un rubinetto o di un sanitario. L'aliquota iva sarà quella ordinaria al 22%
  2. La seconda tipologia di intervento manutenzione straordinaria. È il caso più complesso e lo affronteremo nel successivo paragrafo.

La terza tipologia restauro così come la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, invece, danno diritto all'applicazione di iva ridotta al 10% sull'acquisto di sanitari e rubinetteria.

In questi casi ti verrà solamente richiesto di consegnare una fotocopia dell'autorizzazione edile, necessaria per questi interventi.

Queste tre tipologie di interventi, infatti, non sono classificabili come interventi di edilizia libera quindi non è sufficiente presentare la semplice CILA.

Manutenzione Straordinaria: Il Caso Più Critico

Il caso più critico, e molto diffuso, è però il secondo: manutenzione straordinaria. Stiamo parlando del rifacimento del bagno che interessa anche gli impianti con il riposizionamento di sanitari o la conversione della vasca in doccia.

In questo caso devi distinguere tra:

  1. il puro e semplice acquisto dei sanitari e miscelatori;
  2. l'affidamento in appalto dei lavori del bagno ad un operatore professionale, in cui oltre all'acquisto di sanitari e rubinetti c'è anche il lavoro sull'impianto e l'installazione degli stessi.
  1. Nel caso di semplice acquisto di sanitari e miscelatori ti verrà applicata l'ìva ordinaria al 22%.
  2. Nel caso in cui ti trovi ad acquistare, oltre ai sanitari e alla rubinetteria, anche la relativa installazione in opera degli stessi è possibile applicare l'iva al 10% su una porzione della fattura o eventualmente anche sul totale, in base ad un calcolo.

Come Determinare l'IVA sulla Manutenzione Straordinaria

La legge individua dei, cosiddetti, "beni significativi" - tra i quali appunto sanitari e rubinetterie - per i quali l'iva ridotta, in caso di intervento di manutenzione straordinaria, spetta "fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione". Sembra complicato ma in realtà non lo è!

Si tratta di calcolare il valore dei "beni significativi" (quindi dei rubinetti e dei sanitari) e poi di confrontarli con il costo della manodopera.

Ti potresti trovare in due situazioni differenti:

  1. il valore della manodopera supera il valore dei "beni significativi" -> si applica l'iva ridotta al 10% sull'intero importo;
  2. il valore della manodopera è inferiore al valore dei beni significativi: si applica l'iva ridotta sui beni significativi solo fino all'importo della manodopera. Sulla parte eccedente si applica l'iva al 22%.

Esempio Pratico

Valore dei beni significativi 1.500 euro, valore della manodopera 1.000 euro.

Si applica l'iva al 10% sulla manodopera ed anche - fino ad un valore massimo di 1.000 euro - sul costo di sanitari e rubinetteria.

Sui rimanenti 500 euro si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Altri Beni Rilevanti

Le Entrate, con la Circolare 15/E 2018, hanno individuato alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni; in particolare si tratta di:

  • tapparelle, scuri, veneziane
  • zanzariere
  • inferriate o grate di sicurezza

Tapparelle, Scuri, Veneziane

Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi.

Le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA al 10%.

In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle).

Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi.

In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.

Zanzariere

Le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti.

In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che è applicabile l’aliquota IVA del 10%.

Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi.

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