Il termine reverse charge, noto anche come "inversione contabile", si riferisce a una modalità di assolvimento dell'IVA che deroga le regole ordinarie, designando il cessionario o committente come soggetto debitore dell'imposta anziché il cedente o prestatore.

Ambito Normativo e Applicazione

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha introdotto rilevanti novità all'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72. Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (la novità è contenuta nel comma 629 della legge di stabilità per il 2015 che ha apportato modifiche all'art.

Il nuovo meccanismo impositivo è già applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 , facendo eccezione alle operazioni previste al punto 5 della tabella sopra riportata, ovvero, le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nella disciplina del reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici.

Con la Legge 190/2014 (lettera a-ter, art. 17 comma 6, D.P.R. 633 /72) sono state introdotte e specificate le modalitĂ  di applicazione del meccanismo di inversione contabile per alcuni servizi dei lavori edili, diversi da quelli generici (previsti dalla lettera a) dello stesso comma) per i quali si applica il meccanismo giĂ  dal 2007.

Al fine di poter applicare quindi il reverse charge ad alcuni servizi dei lavori edili occorre soddisfare precisi criteri oggettivi: le attività ammesse innanzitutto devono rientrare all’interno di una tabella di codici ATECO, l’operazione deve essere qualificabile come prestazione di servizi e deve essere eseguita su edifici. Nella fattura elettronica andrà utilizzato il codice natura operazione N 6.7 invece del codice N.6.3.

Sono comprese anche le attività di: finitura e completamento degli edifici; installazione di tutti i tipi di servizi (per esempio impianti idraulico-sanitari, riscaldamento e condizionamento dell’aria, antenne, sistemi di allarme, apparati elettrici, sistemi antincendio, ascensori, etc.); isolamento, rivestimento e installazione di impianti di illuminazione e segnaletica nel settore trasporti; riparazione e manutenzione per le citate casistiche; noleggio attrezzature per la costruzione con manovratore.

Da notare che le prestazioni sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività, quindi non è rilevante che il soggetto passivo operi abitualmente nel settore edile. Può accadere che un unico contratto abbia per oggetto sia prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’inversione contabile, sia prestazioni escluse.

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2015 in questo caso occorre procedere scomponendo le varie operazioni. Vi sono casi in cui però non è possibile procedere alla scomposizione e quindi all’applicazione del regime di reverse charge: per esempio in presenza di un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione, il restauro o ristrutturazione di un edificio. L’Agenzia in questo caso per motivi di semplificazione richiede che sia applicato il regime ordinario.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione relative a impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale, anche se formano un tutt’uno con l’edificio.

Nello specifico, la circolare prevede che l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti, apparecchi o congegni fissi, che formano parte integrante di un edificio debbano scontare l’Iva seguendo quanto disposto dall’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R.

Chiarimenti sulla Manutenzione e Riparazione

L’ambito applicativo della citata disposizione è stato successivamente chiarito dalla prassi con riguardo, fra l’altro, agli impianti posizionati in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio (es. impianti di videosorveglianza e di climatizzazione), nonché in relazione all’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale.

Le manutenzioni e riparazioni, devono riguardare impianti relativi ad edifici. In tal caso, può essere utile a chiarire i dubbi interpretativi quanto disposto dal Reg. UE 282/2011, così come modificato dal Reg. 1042/13, sebbene le modifiche saranno efficaci solamente a partire dal 2017.

In tal senso si devono intendere porte, finestre, tetti, ascensori, scale e qualsiasi altro elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente, che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato.

La circolare n. 14/E/2015 ha precisato che restano escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera.

Per identificare le differenze tra manutenzione e riparazione occorre fare riferimento alle definizioni contenute nell’OIC 16. In tal senso, i costi di manutenzione sono i costi sostenuti per mantenere in efficienza i beni aziendali per assicurarne la vita utile prevista.

Esempio Pratico

Due società stipulano un contratto di manutenzione dell’impianto elettrico. Il contratto prevede un importo annuo per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, e in cui vi è inclusa la fornitura dei materiali da sostituire perché danneggiati.

Dato che le due società hanno stipulato un contratto in cui è sì prevista la manutenzione, ma anche la fornitura dei materiali da sostituire, l’operazione è una prestazione di servizi. Questo accade perchè il contratto prevede un importo annuo fisso, senza effettuare distinzioni tra prestazione di servizi e cessione dei beni, la cessione del bene risulta un elemento accessorio rispetto alla prestazione di servizi.

Reverse Charge e Impianti Idraulici

Il meccanismo del reverse-charge è applicabile alle prestazioni relative all'attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile.

Lo ha specificato l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 154/E del 5 luglio 2007, chiarendo che anche l'attività di mera manutenzione di impianti idraulici esistenti può essere inquadrata fra quelle rese nel comparto delle costruzioni.

E' stato ricordato come destinatari della norma della Finanziaria 2007, che ha esteso l'applicazione del meccanismo del reverse-charge al settore dell'edilizia, fossero i soggetti (appaltatore e subappaltatore) operanti nel quadro di un'attivitĂ  riconducibile alla sezione "Costruzioni" della tabella Atecofin.Richiamando la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, documento nel quale sono specificati i lavori compresi nell'attivitĂ  di costruzione, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, fugato il principale dubbio del subappaltatore.

L'istallazione di impianti idraulico-sanitari va considerata attività resa nell'ambito delle "costruzioni"; del resto, come si è detto, l'attività è espressamente compresa nella sezione F della tabella Atecofin.

Interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate

La circolare n. La circolare n. Detto documento di prassi, elegge, di fatto, come criterio base al fine di comprendere quali siano le attività che rientrano nella fattispecie applicativa della lettera a-ter), quello della collocazione della prestazione in un determinato codice attività della tabella Ateco 2007, fornendone un’elencazione tassativa.

Come abbiamo detto, la Circolare n. L’Agenzia ha ritenuto, inoltre, che il legislatore ha voluto limitare l’ambito di applicazione dell’art. 17 comma 6 lett. a)-ter del DPR n.

Le note esplicative della Commissione Ue alle novità del Regolamento Ue n. 1042/2013, infatti, precisano che il termine “edificio” ha un significato più ampio rispetto a quello di “fabbricato”, poiché include anche altre strutture erette dall’uomo che non si considerano fabbricati (es. strade, ponti, aerodromi, porti, ecc.).

Esempi di Applicazione del Reverse Charge

  • Impianti posti in parti interne ed in parti esterne dell’edificio. In tal caso troverĂ  applicazione il reverse charge, qualora l’installazione di un impianto risulti funzionale o servente all’edificio. Ciò anche se una parte dell’impianto risulta fuori dall’edificio.
  • Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi posti all’esterno come le telecamere sono collocati fuori per motivi funzionali e tecnici.
  • Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.
  • Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato all’interno dell’edificio. L’impianto nel suo complesso è unico e relativo all’edificio, anche se una parte è posta all’esterno.
  • Impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, per tali motivi si applica il regime del reverse charge.

Casi di Esclusione

  • Allacciamento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. L’IVA si applica anche in questo caso con le modalitĂ  ordinarie.
  • Installazione degli impianti funzionale allo svolgimento di un’attivitĂ  industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. L’IVA va applicata secondo le modalitĂ  ordinarie.

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