Per far funzionare gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria, utilizziamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo annualmente nelle nostre abitazioni. Questa percentuale può variare notevolmente a seconda della zona climatica e delle scelte personali, come il numero di ore di accensione, la temperatura impostata negli ambienti e il tipo di impianto installato.
Inoltre, una regolazione precisa ed una manutenzione adeguata possono ridurre significativamente i consumi energetici di questi impianti e, di conseguenza, anche le spese associate al loro funzionamento. Inoltre, un impianto ben mantenuto è più sicuro e inquina meno, poiché rilascia una quantità inferiore di gas nocivi per l’ambiente e la nostra salute.
Cos'è un Impianto Termico?
Secondo la Legge 90/2013 un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Prima dell’11 giugno 2020, l’art. 2, co.1 lett. i-trecies, DLgs 192/2005 definiva l’impianto termico come: “l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Questa definizione è stata modificata diventando: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Chi è il Responsabile dell'Impianto Termico?
Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Si delineano, però, delle situazioni particolari, per le quali cambia il responsabile dell’impianto. Nello specifico:
- l’inquilino è responsabile nel caso di edifici in locazione;
- l’amministratore di condominio è responsabile nel caso di impianti centralizzati;
- il proprietario o l’amministratore delegato è responsabile nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le suddette figure possono delegare al “terzo responsabile” la responsabilità. Il terzo responsabile deve avere i requisiti previsti dal decreto del ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37. In genere è un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e nella manutenzione degli impianti termici.
Come si Fa la Manutenzione degli Impianti Termici
La manutenzione degli impianti termici (art. 7 del D.P.R. 74/2013) così come l’esercizio, la conduzione ed il controllo, sono in capo al responsabile dell’impianto termico, il quale deve anche assicurarsi del rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. La manutenzione comprende tutte le operazioni necessarie per mantenere nel tempo le prestazioni degli apparecchi e dei componenti, garantendo sicurezza, funzionalità e riduzione dei consumi energetici. Le tempistiche per la manutenzione di ogni apparecchio o componente sono indicate dai produttori nei libretti d’uso e manutenzione.
È fondamentale eseguire la manutenzione secondo le indicazioni e con la frequenza prevista nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal produttore degli apparecchi. Installatori e manutentori devono informare chiaramente ed in forma scritta il committente o l’utente, riferendosi sempre alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del produttore degli apparecchi, su:
- il dettaglio delle operazioni di manutenzione necessarie per l’impianto;
- la frequenza con cui queste operazioni devono essere eseguite.
Al termine del lavoro, il manutentore deve rilasciare un rapporto della manutenzione e compilare le sezioni pertinenti del libretto di impianto. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo l’art. 8 del D.P.R. 74/2013.
La Periodicità della Manutenzione degli Impianti Termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Le periodicità delle manutenzioni dipendono:
- dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
- se mancano le indicazioni dell’installatore, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
- se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norme UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Secondo l’art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013 gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- la frequenza con la quale devono essere effettuate le operazioni di controllo e manutenzione.
Se non sono disponibili le istruzioni tecniche per la manutenzione dell’impresa installatrice (richiamate dallo stesso art. 74/2013: definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Libretto di Uso e Manutenzione Impianto Termico
Il D.M. è un documento obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal D.Lgs. 192/2005 modificato dalla legge 90/2013) per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria. Include le caratteristiche tecniche e registra, nel tempo, eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Con il Decreto Ministeriale del 10/07/2014 è stato introdotto un nuovo modello di libretto d’impianto, che sostituisce sia il vecchio libretto per i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) sia quello per gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
Il nuovo libretto è applicabile:
- agli impianti di riscaldamento tradizionali,
- agli impianti di climatizzazione estiva,
- ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o collegati al teleriscaldamento.
Il libretto di uso e manutenzione di un impianto termico è di tipo modulare, quindi devono essere compilate solo le pagine e le sezioni pertinenti al caso specifico. Il responsabile dell’impianto, con l’assistenza del manutentore, deve sostituire il vecchio libretto con il nuovo, mantenendo comunque il vecchio documento. La sostituzione deve avvenire durante la prima manutenzione successiva al 15 ottobre 2014. Per assicurarti di produrre i libretti dei tuoi impianti termici in linea con le norme nazionali e regionali, affidati ad uno specifico software per libretti d’impianto e rapporti di controllo con cui puoi redigere gratuitamente il libretto di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica ed averli sul cloud.
Manutenzione Impianti Termici: le Sanzioni
Secondo l’articolo 15 del D.lgs 192/05 il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3000 €. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 € e non superiore a 6000 €. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Gli impianti termici degli edifici civili sono soluzioni tecnologiche fondamentali per il mantenimento del comfort interno e del benessere delle persone. Sono utilizzati principalmente per la produzione del calore necessario al riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti, però, hanno anche un impatto ambientale e sulla sicurezza delle persone, di conseguenza richiedono dovute attenzioni.
Tra i temi principali, comunque, c’è sicuramente quello dell’efficienza energetica, con il primo Decreto Legislativo 192/2005 in materia di efficienza energetica degli edifici. In questo testo è presente anche la definizione di impianto termico. Inoltre, il D.P.R. 74/2013 disciplina le modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici, con periodicità e obblighi per il controllo fumi delle caldaie. Questo decreto è fondamentale sia per il mantenimento dell’efficienza degli impianti, che per un loro utilizzo sicuro.
Una volta installati, gli impianti termici sono soggetti a controlli e interventi di manutenzione obbligatori, finalizzati a verificare il loro corretto funzionamento e le prestazioni energetiche assicurate. Obbligatorio per legge, invece, è il controllo fumi, la cui frequenza dipenda dalla tipologia di combustibile e dalla potenza dell’impianto. È biennale nel caso di combustibile liquido o solido e potenza termica fino a 100 kW, annuale per potenze superiori. Nel caso delle caldaie a gas, invece, biennale nel caso si superino i 100 kW, ogni 4 anni per tutti gli impianti di taglia minore.
Inoltre, per gli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, è necessario eseguire i controlli di efficienza energetica e redigere il relativo rapporto (art. 8, D.P.R. 74/2013 e decreto 10/2/2014).
La manutenzione della caldaia è importante per assicurarne un corretto funzionamento e il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza nel tempo. La frequenza di questi interventi dipende da quanto definito dal produttore, che specifica le attività richieste per ogni modello realizzato. A ciò, si aggiunge il controllo dei fumi, finalizzato a verificare la corretta combustione, obbligatorio per legge.
Anche le pompe di calore sono soggette ad obblighi di legge, connessi all’attività di manutenzione e verifica periodica. Secondo la normativa, infatti, tutti gli impianti termici, incluse le pompe di calore, con potenza termica utile nominale di riscaldamento superiore ai 10 kW e potenza per il raffrescamento superiore ai 12 kW, sono soggetti al controllo di efficienza energetica. Per questa tecnologia, la frequenza è pari a 4 anni fino ai 100 kW e ogni 2 anni per potenze superiori.
Per apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e per le pompe di calore fisse utilizzate anche per la climatizzazione invernale potrebbe essere obbligatorio verificare che non vi siano perdite dei gas refrigeranti utilizzati per il loro funzionamento, potenzialmente dannosi per l’ambiente in caso di perdite. Si parla, nello specifico di FGas. Ve ne sono di diverse tipologie, anche se tra i più diffusi ci sono l’R32 e l’R410. Per sapere se si ricade nell’obbligo dei controlli delle perdite, è necessario conoscere la quantità F-Gas contenuta nell’impianto.
Inoltre, anche in occasione dell’installazione, di possibile riparazione e manutenzione, è necessario rivolgersi esclusivamente a soggetti certificati, i cui nominativi sono consultabili sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati.
Oltre agli obblighi connessi alla manutenzione e ai controlli sugli impianti, vi è un altro aspetto altrettanto interessante da conoscere. La nomina, ovviamente, non è sempre obbligatoria e questa figura è generalmente presente nei grandi condomini, piuttosto che negli edifici dedicati al lavoro. Nello specifico, si è tenuti a nominare un terzo responsabile nel caso di impianti con potenza termica superiore a 232 kW, poiché per la conduzione dell’impianto è necessario personale con apposito patentino.
Controllare le caldaie è un dovere civico poiché preserva la salute propria e di tutti i cittadini. Il buon funzionamento degli impianti permette una corretta combustione con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Grazie agli interventi preventivi si riducono i consumi di gas e di manutenzione, quindi le spese.
Il responsabile dell’impianto, cioè l’occupante, il proprietario o, nel caso di un impianto centralizzato in un condominio, l’amministratore o suo delegato, deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica (Decreto legislativo del 19/08/2005, n. 192, art. 7, com. 1). Se il responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una sanzione per un importo da 500,00 € a 3.000,00 € (Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2015, n. 10/3965, art. 24, com. 5, let. l). La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un'impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37.
Nei Comuni con meno di 40.000 abitanti, l'Amministrazione comunale collabora con la Provincia o Città metropolitana per il controllo degli impianti termici. La Provincia o Città metropolitana effettua infatti le verifiche a campione degli impianti, poi segnala al Comune i casi che possono essere pericolosi per gli occupanti e che devono essere messi a norma.
Nei Comuni con più di 40.000 abitanti, l'Amministrazione comunale è direttamente responsabile dei controlli sugli impianti termici (Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n. 551, art. 13 e Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2015, n. 10/3965, art. 5, com. 2). In entrambi i casi, quando un impianto non è conforme, il Comune emette appositi provvedimenti di messa a norma e fissa il termine per l'adeguamento. Se il provvedimento non è rispettato, il Comune fa denuncia alla Procura.
La manutenzione deve essere effettuata:
- secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore o fabbricante
- rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
Senza queste indicazioni, in Lombardia si deve intervenire almeno:
- una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso
- una volta all’anno per gli altri impianti.
Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia e analisi dei prodotti di combustione dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico e il libretto d'impianto. Successivamente, il responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.
Il manutentore, una volta ogni due anni, inserisce la dichiarazione di avvenuta manutenzione sul sito del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), secondo le modalità previste da Regione Lombardia, e la trasmette ogni due stagioni termiche alla Provincia o Città metropolitana competente, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.
Per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva ≥ 116 kW, oppure per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva ≥ 350 kW, è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento (dal 15 ottobre al 15 aprile).
Il responsabile dell'impianto, una volta ogni due anni, esegue il pagamento del contributo economico. Il rapporto, corredato dell’originale di attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo economico, diventa così a tutti gli effetti la dichiarazione di avvenuta manutenzione.
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