Le normative che regolano la progettazione e la costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici e privati si sono evolute notevolmente negli ultimi trent'anni. Questo è dovuto all'acquisizione di una maggiore coscienza sociale e alla consapevolezza che ogni persona ha il diritto di accedere ad ambienti e servizi, indipendentemente dalle sue condizioni.

Oggi, la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani dovrebbe essere affrontata con una visione più ampia, considerando che la condizione di normodotato può trasformarsi nel tempo. L’industria ha risposto a questa evoluzione culturale producendo ausili tecnicamente validi, esteticamente curati e adatti a diversi ambienti. Questo ha permesso un'evoluzione delle normative, che ora possono indicare linee di indirizzo invece di dettare regole statiche.

La legislazione nazionale è integrata da disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, costituiscono un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Legislazione di riferimento

  • D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.
  • Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
  • Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. n. 503 24 luglio 1996: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Legge n. 13/1989
  • Circolare Ministeriale n. 1669 del 22/06/1989

Definizioni Importanti

È fondamentale definire alcuni concetti chiave:

  • Barriere architettoniche: Ostacoli fisici che limitano la mobilità e l'utilizzo sicuro degli spazi.
  • Accessibilità: Possibilità per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in sicurezza e autonomia.
  • Visitabilità: Possibilità di accedere a spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
  • Adattabilità: Possibilità di modificare lo spazio costruito nel tempo per renderlo completamente fruibile anche da persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Criteri di Progettazione

In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito:

  • L’accessibilità esprime il più alto livello, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.
  • La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
  • L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.

Servizi Igienici Accessibili

Nei servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per la fruizione degli apparecchi sanitari. In particolare, deve essere garantito:

  • Lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice.
  • Lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola.
  • La dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
  • Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Specifiche Dimensionali Minime

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere previsti, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

  • Lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario.
  • Lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.
  • Lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Strutture Ricettive

Ogni struttura ricettiva deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Il numero delle stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • WC
  • Corrimano orizzontale
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  • Appoggio ribaltabile
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra

Dimensioni Minime del Bagno

La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Questo spazio è necessario per garantire le manovre della carrozzina e l’utilizzo degli ausili.

Caratteristiche Specifiche

  • Pavimenti: Antiscivolo e antisdrucciolo.
  • Porta: Larghezza minima di 75 cm, preferibilmente scorrevole o con apertura verso l’esterno. La maniglia deve essere posta a circa 90 cm dal pavimento.
  • Lavabo: A mensola, con spazio libero sottostante di 70 cm. Il bordo anteriore deve essere posto a 80 cm dal pavimento e deve possedere almeno 80 cm frontali.
  • WC: Altezza della seduta di 45-50 cm e deve sporgere 80 cm dal muro. Lo spazio laterale deve essere di almeno un metro.
  • Corrimano: Due corrimano verticali vicino al wc fissati al pavimento e al soffitto. Il primo corrimano deve essere a sinistra, distante 40 cm dall’asse e 15 cm dalla parete retrostante.
  • Doccia: Senza gradino, a filo con il pavimento.
  • Vasca: Munita di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. Deve presentare un sedile interno alto tra i 50 e i 55 cm e un doccino estraibile e flessibile.

Aggiornamenti Normativi del 2024

Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.

Tecnologia Assistita

Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Formazione del Personale

Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Tabella Riassuntiva Dimensioni e Requisiti

Elemento Dimensione/Requisito
Dimensioni Minime Bagno 180x180 cm (spesso maggiore nelle nuove normative)
Larghezza Porta Minimo 75 cm
Altezza Lavabo Bordo anteriore a 80 cm dal pavimento
Altezza Lavabo (Aggiornamenti 2024) Compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento
Altezza Seduta WC 45-50 cm
Spazio Laterale WC Almeno 100 cm dall'asse dell'apparecchio

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