La dichiarazione di rispondenza è un documento introdotto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (il 37/08 o "nuova 46/90"), precisamente dall'articolo 7 "dichiarazione di conformità", comma 6.
Approfondiamo la compilazione della Dichiarazione di Rispondenza, da chi può essere realizzata e quando è necessario compilarla.
La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità, prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91, con lo scopo di andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non fosse presente o reperibile.
Quando è Necessario Rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza?
Il D.M. 37/08, all'art. 7 comma 6 e all'art. 8 comma 3, prevede il rispetto di alcune specifiche condizioni per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza:
- Quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile, la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008.
- Quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata, oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge.
Risulta quindi fondamentale la definizione dell'ambito temporale su cui può agire la Dichiarazione di Rispondenza, che riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell'entrata in vigore del D.P.R. 447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 con l'introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).
Secondo l'art. 7 c. La DIRI può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990.
Quindi, se l'impianto elettrico o gas di casa tua fosse precedente al '90 sarebbe inutile incolpare tua mamma o tua nonna di non ricordarsi in quale cassetto hanno lanciato la dichiarazione. Ma nulla è perduto.
Qualora il tuo impianto risalisse a prima del 2008, potresti certificarlo senza doverlo smantellare. Mentre, se stessi realizzando un impianto nuovo di pacca, staresti leggendo i consigli dell'ingegnere giusto ma l'articolo sbagliato.
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza
Per rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, avendo esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza
- Per i soli impianti sotto i limiti dimensionali previsti dell'art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nello stesso settore impiantistico.
Ribadisco! Attenzione, la DiRi per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (quindi per gli impianti per cui non è obbligatorio il progetto di un professionista iscritto albo professionale, come un ingegnere) può essere rilasciata solo da un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni.
Se la dichiarazione di rispondenza è firmata dal responsabile tecnico di un'impresa installatrice, questi firma la dichiarazione in quanto persona, non come impresa.
Requisiti degli impianti
Gli impianti per i quali si intende rilasciare la dichiarazione di rispondenza devono essere realizzati secondo la Regola dell'Arte, ossia rispettano al momento della loro messa in servizio:
- la legislazione vigente
- la normativa tecnica di settore
- le regole di “perizia” (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso)
i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui: “gli impianti sono installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica
La sussistenza dei requisiti di cui sopra può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della legislazione vigente all'atto della messa in esercizio dell'impianto, mediante la scelta oculata delle norme tecniche (europee e nazionali).
In generale, la regola dell'arte più recente è da considerarsi con un grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alle precedenti.
Non tutti gli impianti possono ottenere la rispondenza. Prendiamo ad esempio gli impianti elettrici realizzati prima del 2008. Scusa, non volevo lanciarti termini alla rinfusa. E' solo per fare un esempio.
Come fare la Dichiarazione di Rispondenza
Come ti anticipavo, la Diri può sostituire, nei casi sopraelencati, la dichiarazione di conformità.
Attraverso mrDico, il software più completo per la Dichiarazione di Conformità, è possibile compilare la Dichiarazione di Rispondenza in pochi semplici passaggi.
Dal menu principale di mrDico è possibile accedere alla sezione dedicata alla Dichiarazione di Rispondenza per qualsiasi tipo di impianto.
La compilazione si effettua specificando i dati generali dell'impianto e l'elenco delle verifiche effettuate. Dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico, idro-termo-sanitario, gas, canna fumaria.
La Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatta in più copie e consegnata al committente e allo sportello comunale (in genere sportello Energia).
Per avere un'idea di come si presenta la dichiarazione scarica i modelli in pdf e word editabile.
Oltre al modello della DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile, le dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc.
A differenza della DiCo, questo modello non è un allegato del DM 37/08 ma è il documento utilizzato dai Vigili del Fuoco.
Costi
Ovviamente, questi costi sono simili solo se non dovrai intervenire per rendere l'impianto certificabile. Se poi, possiedi un impianto più "consistente" che richiede la firma di un ingegnere, i prezzi salgono.
- Impianto di riscaldamento: nel caso di generatori con potenze comprese tra 50 e 200 Kw, in caso di combustibile gassoso, € 25 / 30 per kW, mentre, in caso di combustibile non gassoso 15 / 20 € per kW.
Comunque, ti consiglio di chiedere un preventivo per avere un prezzo certo.
Validità e Smarrimento
Il certificato resta valido fino a quando non interverrai sull'impianto senza certificarlo e tutto si manterrà integro!
Qualora smarrissi la dichiarazione ti consiglio di contattare l'impresa installatrice per chiederne una copia.
Cosa fare in caso di non conformità?
Se il professionista dovesse rilevare alcune difformità rispetto alle norme del tempo, quest'ultimo potrebbe richiedere delle modifiche utili al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. Quindi, se anche non fosse certificabile, non disperare.
Potresti renderlo tale. Ma attenzione! In questi casi, ti conviene chiedere due preventivi.
Qualora dovessero essere rilevate, in sede di verifica, non conformità tali da compromettere le condizioni di sicurezza, è possibile incaricare un installatore di eseguire le modifiche necessarie al raggiungimento delle condizioni di sicurezza.
L'installatore che, entro i limiti dimensionali previsti dal Decreto 37/08, è chiamato a redigere la dichiarazione di rispondenza e deve eseguire lavori, può rilasciare sia la dichiarazione di rispondenza, che la dichiarazione di conformità da allegare per quanto riguarda l'intervento svolto.
Ulteriori informazioni
La dichiarazione di rispondenza serve, ad esempio, qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile, per ottenere un aumento di potenza contrattuale (DM 37/08 Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario: "Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura ...omissis.. consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, ..omissis..
- aprire nuove attività commerciali.
Non è necessario, contestualmente alla redazione della dichiarazione di rispondenza, la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT/BT.
Tale aspetto era previsto dall'art.13 del DM, il quale prevedeva l'obbligo di possedere la documentazione tecnica degli impianti degli edifici, in modo da poterla consegnare, in caso di affitto o vendita, al nuovo inquilino, o al nuovo proprietario. Ma l'art. 13 "Documentazione", è stato abrogato dall'art.35, c.2, legge n. 133 del 2008.
- 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
- 1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
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