Una delle difficoltà dei lavoratori italiani di fronte al proprio contratto di lavoro è quella di orientarsi in maniera corretta tra normativa, CCNL, busta paga e quindi retribuzione. Una delle difficoltà principali è proprio quella di capire quale è il corretto livello di inquadramento spettante in riferimento alla mansione effettivamente svolta sul posto di lavoro e quindi, di conseguenza, quale è lo stipendio al quale si ha diritto.

Nel contratto commercio, l’art. 100 definisce i livelli, le mansioni ed in generale la declaratoria con la quale individuare il livello di inquadramento spettante e dal quale dipende la retribuzione lorda indicata nelle tabelle retributive del CCNL Terziario Confcommercio e, di conseguenza, anche la retribuzione netta. I livelli e le mansioni del contratto commercio sono indicate nell’art. Affrontiamo quindi l’elenco completo dei livelli e mansioni del contratto commercio di cui all’art. Il livello di inquadramento incide anche sui termini del preavviso di dimissioni e licenziamento, nonché sul trattamento di fine rapporto.

A chi spetta il terzo livello del contratto commercio?

Anche in questo caso occorre analizzare le differenze rispetto al secondo livello (ed in realtà anche rispetto al quarto livello, che descriveremo in seguito). Da una prima analisi, balza all’occhio che nel terzo livello si parla anche di lavoratori che svolgono “prevalentemente” mansioni di concetto.

Laddove manchi l’esperienza adeguata o una particolarità nelle conoscenze tecniche o comunque manchi un’approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica accompagnata da condizioni di autonomia operativa, ma siamo di fronte ad un lavoratore che abbia conoscenze pratiche conseguite nel tempo o accompagnate da una preparazione teorica, l’inquadramento da considerare è quello del quarto (o quinto livello in alcuni casi).

Da un primo confronto, si evince subito che coloro che hanno funzioni di vendita o compiti operativi di vendita, ivi compreso operazioni complementari, sono da inquadrare nel livello quarto del contratto commercio. Per capirci meglio, la commessa addetta alla vendita al pubblico è inquadrabile nel livello quarto del contratto commercio, mentre nel terzo livello vanno inquadrati i commessi stimatori di gioielli ad esempio, così come il vetrinista, l’addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato, nonché il commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa.

Livelli Contrattuali e Mansioni: Una Panoramica

Orientarsi tra i livelli di inquadramento del CCNL Commercio non è semplice: quale è l’inquadramento di un responsabile di negozio? La mansione di commessa dà diritto al quarto livello o al quinto livello come aiuto commessa? Quale è il corretto inquadramento di una cassiera? Quali sono i livelli di inquadramento di impiegati e operai? Quale livello spetta ad un apprendista nel commercio?

La premessa è che ogni contratto collettivo accompagna i livelli con una declaratoria descrittiva e poi con l’indicazione di esempi di mansioni appartenenti a quel livello.

Primo Livello

E’ chiaro che a questo livello appartengono lavoratori che hanno funzioni di alto profilo “anche” con responsabilità di direzione e che quindi comandano delle unità produttive. Non a caso negli esempi elencati c’è il gestore di negozio. La declaratoria fa riferimento anche a coloro che hanno una funzione che gli consente di avviare iniziative nell’ambito di una autonomia operativa condita da responsabilità.

Secondo Livello

Per una comprensione della ratio che determina l’inquadramento nel secondo livello rispetto al primo livello, occorre analizzare le declaratorie dei primi due livelli di inquadramento del CCNL Commercio. Dalla lettura dei grassetti si può già capire che laddove non vi sono funzioni direttive, ma funzioni di concetto, ma comunque caratterizzate da una autonomia operativa o funzioni di coordinamento e controllo, siamo in presenza di un lavoratore inquadrabile al secondo livello, piuttosto che al primo, in quanto il lavoratore inquadrato al primo livello ha “responsabilità di direzione”. La declaratoria del secondo livello apre l’appartenenza anche ai lavoratori che nell’esercizio della propria mansione apportano creatività.

  • ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’ art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n.
  • ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n.

Quarto Livello

Quando un commesso ha diritto al primo livello?

Quinto Livello

Passando al quinto livello di inquadramento, vediamo quali sono le mansioni al 5 livello commercio. L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori).

La differenziazione tra quarto e quinto livello è tutta nelle conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che sono proprie del livello quarto. Tornando agli esempi di prima il mansionario, oltre che la declaratoria, stabilisce che al commesso alla vendita al pubblico spetta il livello 4 del contratto commercio, mentre spetta il 5 livello all’aiutante commesso e per soli 18 mesi. Il CCNL precisa anche che “L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori)”. Quando si parla di aiutante commesso, si sottintende che nel negozio o nell’esercizio commerciale vi sia un altro lavoratore inquadrato come commesso o comunque un lavoratore gerarchicamente superiore, ivi compreso il titolare del negozio.

Sesto Livello

Il concetto di normali conoscenze si evince soprattutto nel mansionario laddove viene considerato come inquadrabile nel livello 6 del commercio il custode, il portiere, l’usciere, il guardiano (quindi tutte mansioni di attesa) o mansioni di conducente, portapacchi, addetto al carico e scarico, imballatore o impaccatore o fattorino.

Mansioni Superiori e Passaggi di Livello

Il contratto collettivo del commercio prevede un articolo che tratta il passaggio di qualifica, ossia il passaggio di livello contrattuale. L’art. Le mansioni superiori scattano dopo 3 mesi. Nel secondo caso, quello dello svolgimento di mansioni equivalenti, ossia una delle mansioni indicate nello stesso livello di inquadramento, il lavoratore ha diritto alla retribuzione afferente il livello contrattuale, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Il contratto collettivo tratta anche il caso delle mansioni promiscue nel contratto commercio, previste dall’art. 102. L’art. Quale è l’attività prevalente. I criteri li indica sempre l’art. 102: “Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

L’art. 103 tratta i “Passaggi di livello” stabilendo che “Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.

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