Non sono molti i materiali per la prevenzione che sono stati prodotti in questi anni per la sicurezza dei lavoratori delle imprese installatrici di impianti elettrici e termoidraulici che operano all’interno dei cantieri edili. Lavoratori che sono soggetti sia ai rischi caratteristici della propria attività che ai rischi correlati al lavoro di cantiere e a quelli dipendenti dalla sovrapposizione di più attività.

Di queste imprese installatrici e della loro sicurezza si è occupato il progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Il progetto e il documento “ImpresaSicura_Impiantistica” si rivolgono in particolare alle imprese installatrici di impianti elettrici e termoidraulici che operano all’interno dei cantieri edili e “che sono chiamate a realizzare gli impianti asserviti all’edificio, ossia gli impianti che resteranno a servizio dell’opera finita e non quelli a uso provvisorio, ad esempio per la fornitura di energia al cantiere durante la realizzazione dell’opera edile (alimentazione a: gru, baracche, macchine e impianti)”.

Fasi di Lavoro del Comparto Impiantistico di Cantiere

L’attività lavorativa del comparto impiantistico di cantiere, con riferimento all’impiantistica asservita all’opera finita, si può suddividere essenzialmente in tre fasi:

  1. Accantieramento delle attrezzature e del materiale in cantiere:

    Presuppone:

    • “trasporto di materiale e attrezzature in cantiere;
    • individuazione area di cantiere per la collocazione di attrezzature fisse;
    • individuazione della zona di cantiere in cui saranno effettuate le lavorazioni;
    • verifica della idoneità della viabilità e dei percorsi nel cantiere con riferimento, ad esempio, ai percorsi dell’area di stoccaggio materiali/attrezzature ai posti di lavoro”.
  2. Esecuzione della posa in opera dell’impianto:

    Presuppone:

    • “predisposizione del materiale da installare;
    • utilizzo delle attrezzature per la pre-lavorazione del materiale da installare;
    • utilizzo di macchine operatrici e/o opere provvisionali per facilitare i lavori in posa in opera degli impianti;
    • posa in opera delle infrastrutture degli impianti;
    • realizzazione degli impianti”.
  3. Collaudo:

    Presuppone:

    • “collaudo impianto;
    • misure di pre-collaudo effettuate sull’impianto a vuoto e sulle parti strutturali;
    • possibili lavori di adeguamento dell’impianto a fronte delle prove di pre-collaudo;
    • misure di collaudo effettuate sull’impianto realizzato”.

Rischi per i Lavoratori delle Imprese Installatrici

Poiché tali lavoratori durante l’installazione operano in un ambiente in cui possono essere in corso altre lavorazioni da parte di altre imprese, si possono presentare numerose situazioni di pericolo che, in particolari casi, possono dare luogo a veri e propri rischi con conseguenze anche gravi per la salute e la sicurezza.

Devono essere presi in considerazione i rischi legati:

  • all’ambiente di lavoro - “cantiere edile”;
  • alla propria attività in cantiere - “impiantistica”;
  • all’attività dalle altre imprese presenti in cantiere - “lavori di finitura, ecc.”.

E i rischi di cui sopra sono così suddivisi:

  • “rischi di natura organizzativa (in riferimento ai luoghi in cui si opera o ai rischi propri e interferenziali con altre imprese);
  • rischi legati alla sicurezza di macchine, apparecchiature, opere provvisionali, ambiente e luoghi di lavoro;
  • rischi di natura igienico-ambientale legati alla presenza di fattori chimici (polveri, fumi, gas e sostanze chimiche), fisici (rumore, vibrazioni, ecc.);
  • rischi di natura ergonomica legati alle posizioni di lavoro (movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi, uso eccessivo di forza)”.

Rischi di Natura Organizzativa

Riguardo ai rischi di natura organizzativa si sottolinea che nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) sono indicate le “misure di prevenzione e protezione da adottare, in riferimento ai rischi della propria attività svolta in cantiere conseguenti alla valutazione del rischio”.

Inoltre a seguito della “valutazione dei rischi del cantiere, in riferimento ai rischi interferenziali (ad esempio quelli derivanti dall’attività di altre imprese operanti in cantiere, viabilità, ecc.), si deve prendere in considerazione quanto previsto e prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dove previsto dalla specifica normativa”.

Ricordando che nella scelta delle corrette “misure organizzative e procedurali” dell’impresa impiantistica “diventa fondamentale la valutazione anche di quanto evidenziato nel PSC del cantiere stesso”, vediamo alcune possibili misure organizzative e procedurali di prevenzione e protezione:

  • “organizzazione dell’impresa: organigramma con le figure chiamate a dirigere i lavoratori e garantire l’applicazione delle misure di prevenzione messe in atto dall’impresa. Ciascun dirigente o preposto o lavoratore avrà un proprio mansionario che ne fissa i compiti lavorativi;
  • procedure di lavoro stabilite dall’impresa e da tenersi in cantiere: quando i lavoratori si trovano a operare in un cantiere edile devono attenersi al rispetto di procedure di lavoro previste e definite dal datore di lavoro. Tali procedure ‘di sicurezza’ sono riferite alle proprie attività lavorative. In particolare dette procedure hanno l’obbiettivo di migliorare il comportamento dei lavoratori con il fine ultimo di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute e la sicurezza anche in riferimento all’ambiente di lavoro”.

Sono poi riportate alcune “ulteriori situazioni da valutare:

  • le imprese del settore impiantistico, che generalmente sono di piccola-media grandezza, ricorrono, quando necessita, al sub-appalto di parte dei lavori. Questa pratica da un lato riduce l’esposizione al rischio dei lavoratori dell’impresa appaltante ma dall’altro trasferisce i rischi ai lavoratori dell’ impresa appaltatrice;
  • in cantiere rimane comunque fondamentale il controllo giornaliero dell’ambiente (posto di lavoro) in cui si opera. Questo deve sempre rispettare le norme di salute e sicurezza riferite al cantiere; inoltre risulta fondamentale nella prevenzione degli infortuni la corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli utensili utilizzati;
  • il datore di lavoro deve sempre individuare personale addetto alla verifica e al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni con utilizzo degli impianti e dei DPI predisposti e l’adozione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali definite nell’impresa”.

Rischi Legati alla Sicurezza

Riguardo invece ai rischi legati alla sicurezza, si sottolinea che il rischio infortunistico dell’impresa “non è legato ai soli rischi propri dell’attività (elettrico, gas infiammabili/ esplosivi, ecc.), in quanto gli impianti in realizzazione non sono allacciati alle reti di distribuzione di energia o del gas (almeno fino al collaudo), ma sono principalmente dovuti alle attrezzature/macchine che si utilizzano nel cantiere (PLE, macchine filettatrici, saldatrici, ecc.), agli impianti di cui ci si avvale (impianto elettrico di cantiere) e ai lavori in quota (ponteggi fissi o su ruote, scale, ecc.)”.

Rischi Igienico-Ambientali ed Ergonomici

Infine segnaliamo che tra i vari rischi di natura igienico-ambientale ed ergonomica si possono annoverare, a seconda delle fasi lavorative, rischi di esposizione a:

  • rumore;
  • vibrazioni meccaniche (che interessano il segmento mano-braccio, come nell’uso degli utensili portatili);
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
  • polveri.

È evidente che la diffusione dei possibili fattori di rischio è legata in parte alla specifica attività impiantistica ma in modo preponderante all’ambiente di lavoro, il cantiere edile.

Piano Operativo di Sicurezza: cos’è e come si redige

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
  • misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
  • organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc)

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.

Piano Operativo di Sicurezza: contenuti minimi

Come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
    • il nominativo del medico competente ove previsto
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
    • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
    • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
    • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
    • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
    • l’esito del rapporto di valutazione del rumore
    • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
    • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
    • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
    • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Piano Operativo di Sicurezza: modello semplificato

Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro.

La scelta di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato o con metodologia classica è una facoltà del datore di lavoro dell’impresa esecutrice non condizionata né dal tipo di attività svolta dall’impresa né dalla tipologia di cantiere in cui è chiamata ad operare.

Il Modello semplificato di POS nasce con la finalità di essere il più possibile chiaro, facile da seguire e di aiuto nella corretta interpretazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.

Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile

Quando si parla di salute e sicurezza sul lavoro, all’interno dei cantieri, uno degli aspetti più importanti è quello che riguarda la redazione del Piano operativo di sicurezza, meglio conosciuto come POS.

Il Piano operativo di sicurezza serve a tutelare i lavoratori occupati in cantiere, al fine di rendere sicure le condizioni di lavoro ed evitare l’insorgere di situazioni che possano risultare rischiose per l’integrità e la salubrità dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a detenere tale documento quando si svolgono lavori al di fuori dell’azienda mediante l’utilizzo di cantieri “temporanei o mobili”.

Tuttavia, l’obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza riguarda solo certi tipi di aziende.

Sono, infatti, esenti dalla redazione del Piano operativo di sicurezza i datori di lavoro che non articolano la loro attività tramite l’utilizzo di “cantieri temporanei o mobili”.

Il Piano operativo di sicurezza quando non è obbligatorio?

Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per i datori di lavoro che non configurano la loro attività come “cantiere temporaneo o mobile”.

Con la dicitura “cantiere temporaneo o mobile” si intende un qualunque spazio esterno adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile (art.89 comma 1 lett. a del TUS).

Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per:

  • il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; ad ogni modo, il lavoratore autonomo resta comunque obbligato a fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici della sua attività secondo l’art.26 D.Lgs. 81/2008;
  • l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto; diverso è il caso in cui a sua volta l’impresa in subappalto coinvolga un lavoratore autonomo nella gestione dei lavori, in quanto quest’ultimo non avrà l’obbligo di redigere il POS perché rientra nella categoria di lavoratore autonomo (come espresso in precedenza).

Il Piano operativo di sicurezza quando è obbligatorio?

Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il Piano operativo di sicurezza è obbligatorio, invece, per le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri “temporanei o mobili” in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 e stabilisce che l’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza riguarda le imprese che eseguono in cantiere i seguenti lavori:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • opere di bonifica, di sistemazione forestale (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile);
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La legge prevede, inoltre, che debba essere redatto un Piano operativo di sicurezza per ogni cantiere e chi deve farlo è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, tenendo conto della valutazione dei rischi per i lavoratori dell’impresa, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e dell’organizzazione della sicurezza dell’impresa.

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