La polizia idraulica è un servizio pubblico essenziale che si occupa della manutenzione idraulica. Essa è finalizzata alla prevenzione dei danni che le acque pubbliche possono arrecare alle persone e all’intero territorio. Questo avviene nel caso in cui non sia rispettata la legge, ad esempio, in ordine alla distanza delle costruzioni dai fiumi, alla realizzazione dei ponti, delle dighe, ecc.
In altre parole, con l’espressione “polizia idraulica” si fa riferimento a quel complesso di norme che regolano il controllo e la manutenzione del demanio idrico e che, in genere, sono determinate dagli enti locali, essenzialmente dalle Regioni e dai Comuni.
Demanio Idrico: Cos'è?
Nel demanio idrico rientrano i fiumi, i laghi, i torrenti, le sorgenti, nonché gli alvei dei fiumi e dei torrenti. Questi ultimi sono costituiti da quei tratti di terreno sui quali l’acqua scorre fino al limite delle piene normali.
In altre parole, rientrano nel demanio idrico non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l’argine (naturale ed artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie.
Polizia Idraulica: Cosa Fa?
Come anticipato, la polizia idraulica si occupa del controllo e della manutenzione del demanio idrico, a tutela dell’interesse collettivo. Infatti, la protezione delle acque rientra tra i compiti della pubblica amministrazione. Da tanto deriva che il personale di polizia idraulica è alle dipendenze dello Stato.
Nello specifico, la legge ha attribuito alle Regioni le funzioni inerenti:
- alla pulizia delle acque,
- l’organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento,
- nonché la gestione e manutenzione delle opere degli impianti e la conservazione dei beni.
Le Regioni, a loro volta, delegano molte di queste funzioni ai Comuni, a cui sono attribuite le funzioni di adozione concreta dei provvedimenti di pulizia idraulica, di esecuzione di piccole manutenzioni e di pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua.
Pertanto, la polizia idraulica si occupa di:
- vigilanza;
- accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia;
- rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali;
- rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
Ad esempio, per ragioni di polizia idraulica, il Comune può ordinare la demolizione di un manufatto che impedisce lo scorrere delle acque fluviali oppure che le inquina per la presenza di eternit. Per le stesse ragioni, l’ente pubblico può ordinare la sospensione dei lavori di edificazione di un immobile nei pressi dell’alveo del fiume.
Sempre la polizia idraulica può intervenire per far sospendere i lavori di costruzione di un ponte, oppure per decidere la sua demolizione, nel caso in cui non sia realizzato nel rispetto delle norme.
Cosa Si Intende Quando Si Parla di “Polizia Idraulica”?
In pratica, quando si parla di “polizia idraulica” ci si riferisce a due cose:
- all’insieme delle norme (ad esempio, contenute all’interno del regolamento comunale) che disciplinano le attività e le opere che è possibile realizzare nelle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua;
- al personale, cioè ai dipendenti pubblici che si occupano dei lavori e dei controlli del demanio idrico.
Polizia Idraulica: Chi Svolge le Mansioni?
Concretamente, i compiti di polizia idraulica sono svolti dal personale del Comune. Ciò significa che, in ambito locale, può essere direttamente il Sindaco, tramite propria ordinanza, nel rispetto delle norme sulla polizia idraulica, ad adottare i provvedimenti idonei, come ad esempio ordinare la demolizione delle costruzioni che rappresentano un rischio per la sicurezza idraulica, avvalendosi del personale dipendente del Comune (ad esempio, la polizia municipale) per la loro esecuzione.
Evoluzione Normativa e Competenze Gestionali
Le problematiche connesse con la stabilità arginale e la tutela delle opere idrauliche erano già note in tempi remoti mentre gli interventi ed i servizi di tutela, pur già esistenti, vennero sistematizzati su tutta l'asta praticamente dall'unità d'Italia con l'istituzione degli uffici provinciali del Genio Civile, ed in seguito con l'emanazione del R.D. 25 luglio 1904 n.523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e del R.D. Tali disposizioni di legge, tuttora vigenti seppure con qualche integrazione e modifica, hanno regolato e regolano tuttora l'attività di Polizia Idraulica e Servizio di Piena. In particolare il R.D. 523/1904 all'art.
Risulta di particolare importanza la legge 183/89 sulla difesa del suolo, con la quale vennero istituite le Autorità di Bacino, grazie alla quale sono state emanate importanti normative quali il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (P.S.F.F., 1995), in cui per la prima volta è stata introdotta, a livello di bacino, la suddivisione delle pertinenze fluviali in fasce aventi diverso grado di interesse da parte dei fenomeni di deflusso: fascia A o di deflusso della piena ordinaria, fascia B o di esondazione per la piena di riferimento (Tr= 200 anni), fascia C o inondazione per piena catastrofica (Tr= 500 anni). Le attività iniziate col P.S.F.F.
Dal 2010, in base a una convenzione sottoscritta tra Regione Emilia-Romagna e AIPo sono state conferite a quest'ultima le competenze fino ad allora esercitate dall'ARNI, l'Azienda Regionale per la Navigazione Interna. Con l'approvazione di apposite norme (art. 37 della L.R. n. 9/2009 e l'art. 54 della L.R. n. 24/2009) l'Emilia-Romagna ha infatti stabilito la soppressione dell'ARNI (istituita nel 1989), riappropriandosi delle sue funzioni e assegnandole dal 1° febbraio 2010 all'AIPo.
L’attribuzione allo Stato del demanio idrico contenuta nell’art. 822 c.c. deve essere intesa alla luce del processo di progressivo decentramento alle autonomie territoriali. Le regioni a statuto speciale sono proprietarie dei beni del demanio idrico presenti nel rispettivo territorio in attuazione dei rispettivi statuti, mentre le regioni a statuto ordinario sono proprietarie dagli anni settanta degli acquedotti di interesse regionale e delle opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.
Più recentemente è intervenuto il cosiddetto “federalismo demaniale” con il d.Lgs. 28/05/2010 n. 85, in base al quale, mediante un successivo d.P.C.M. di trasferimento, si sarebbe dovuto attribuire agli enti territoriali i beni del demanio fluviale, tranne i fiumi di ambito sovraregionale, e alle province dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia. Sennonché non risulta l’emanazione del d.P.C.M. di trasferimento, per cui il d.Lgs. 28/05/2010 n. 85 è rimasto, al momento, lettera morta. Ciononostante, alcune regioni hanno costituito ugualmente un proprio demanio idrico, ingenerando ulteriore incertezza.
Anche per quanto riguarda le competenze gestionali, un susseguirsi di interventi contraddittori e scoordinati ha generato incertezza. Nel 1972 sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative agli acquedotti locali e comprensoriali interessanti il territorio della singola regione, le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché i lavori pubblici concernenti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate, e le opere di navigazione interna sui laghi regionali, rimanendo allo Stato le funzioni relative agli acquedotti interregionali.
Nel 1989 sono state costituite le autorità di bacino, con funzioni di pianificazione e programmazione (elaborazione dei piani di bacino e dei programmi di intervento) in materia di difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico nell’ambito dei bacini idrografici; la realizzazione delle attività programmate è stata devoluta, secondo le rispettive competenze, a Stato, regioni a statuto speciale ed ordinario, province autonome di Trento e di Bolzano, province, comuni, comunità montane, consorzi di bonifica ed irrigazione.
Nel 1998 sono state ribadite le funzioni regionali relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, i compiti di polizia idraulica nonché tutte le funzioni relative alla gestione del demanio idrico. Nel 1999 sono state assegnate alle province tutte le funzioni amministrative in materia di acque e di gestione dei beni del demanio idrico spettanti in precedenza alle regioni.
Nel 2006 il codice dell’ambiente detta i principi fondamentali per la difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, ivi compresi quelli di interesse nazionale, la protezione del paesaggio e del patrimonio naturale, la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nonché il risarcimento del danno ambientale. Tale codice disciplina altresì la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la riduzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate attività, la protezione dell’ambiente e del sottosuolo, risanamento idrogeologico del territorio, messa in sicurezza delle situazioni a rischio e lotta alla desertificazione, a cui «concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione» (art. 53, comma 3).
In continuità con la legge del 1989, l’art. 61, comma 1, lettera ‘d’, del codice dell’ambiente, ha attribuito alle regioni il compito di redigere ed eseguire i progetti, gli interventi e le opere da realizzare nei distretti idrografici per la parte di propria competenza, e il medesimo articolo, alla lettera ‘e’, attribuisce alle regioni «la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni», attribuendo altresì alle regioni, alla lettera ‘h’, con una formula “di chiusura”, un obbligo generale di assunzione di ogni altra iniziativa in materia di difesa del territorio, tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza, esercitando ogni altra funzione prevista dalla relativa sezione del decreto legislativo.
Sempre in continuità con la legge del 1989, l’articolo 62, del codice dell’ambiente, circoscrive le competenze degli enti locali e degli altri soggetti alla partecipazione all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Il codice dell’ambiente e successivi provvedimenti legislativi hanno dunque rimarcato che gli enti locali e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti non sono direttamente titolari dei beni né direttamente investiti di compiti gestionali. Pertanto, a seguito del codice dell’ambiente il dominus gestionale del demanio idrico è tornato ad essere l’ente regionale, mentre gli enti locali e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti non hanno funzioni proprie ma partecipano a quelle regionali, secondo le direttive regionali, mentre allo Stato rimane la gestione dei fiumi di ambito sovraregionale.
Riassumendo, attualmente la proprietà dei fiumi spetta alle regioni a statuto speciale in ordine a quelli di carattere regionale, spetta allo Stato (in attesa dell’attuazione del federalismo demaniale) in ordine a quelli di carattere regionale nelle regioni a statuto ordinario, spetta sempre allo Stato in ordine a quelli di carattere sovraregionale.
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