Il presente articolo approfondisce i compiti e le funzioni della polizia idraulica a Palermo, alla luce delle recenti normative e direttive regionali.
Quadro Normativo di Riferimento
La materia è regolata da diverse disposizioni normative, tra cui:
- R.D. n. 523/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie," che individua le azioni finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale e in particolare, il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche."
- D.Lgs n. 152/2006: Norme in materia ambientale.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- L.R. 8 maggio 2018 n. 8: Istituzione dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia.
- D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019: Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8.
- Decreto 30 maggio 2023: Approvazione della Direttiva ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico.
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è stata istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento della Presidenza della Regione.Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa.L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica.
Competenze dell'Autorità di Bacino
L'Autorità di bacino ha il compito di:
- Assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Il risanamento delle acque.
- La manutenzione dei corpi idrici.
- La fruizione e la gestione del patrimonio idrico.
- La tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
- Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
- esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006.
L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.
In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- Ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
- Ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- All'organizzazione ed al funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n.
Attività di Polizia Idraulica
L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.
Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.
Tra le attività principali rientrano:
- Gestione delle acque pubbliche.
- Controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico.
- Controllo e sorveglianza dei fiumi e dei torrenti.
- La verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n.
L'Autorità di bacino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad adottare, previa approvazione della Giunta regionale, apposite direttive applicative nonché apposite linee guida con le quali, con riferimento al servizio di polizia idraulica, individuare i criteri, gli indirizzi ed i principi generali che regolano l'espletamento della relativa attività, le tipologie di interventi ed opere soggetti al rilascio di concessioni di polizia idraulica, di autorizzazioni, di autorizzazioni provvisorie, di nulla osta idraulici e di pareri nonché le procedure per il rilascio degli stessi. Le medesime linee guida esplicano, altresì, le ipotesi di revoca e di decadenza.
L'Autorità di bacino svolge l'attività di polizia idraulica tramite il proprio Servizio 4 - "Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica" di cui all'Allegato A.
In fase di prima applicazione, per un periodo di 18 mesi, e comunque fino all'adozione della definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica ai sensi del comma 5 del presente articolo, a tutela del prevalente interesse pubblico e al fine di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività di cui al superiore articolo 7, l'Autorità di bacino si avvale del supporto di tutti gli uffici regionali che, a diverso titolo, sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno esercitato competenze nel settore idrogeologico.
L'Autorità di bacino, per l'espletamento delle superiori funzioni, si avvale, in particolare, degli Uffici del Genio civile territorialmente competenti, nonché dei competenti uffici periferici del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana e del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
L'Autorità di bacino può, altresì, stipulare convenzioni con altre Amministrazioni preposte alla tutela, al controllo e alla salvaguardia del territorio.
Nelle more della definizione delle procedure di assegnazione del personale di cui all'articolo 5 del presente regolamento e della stipula degli accordi interdipartimentali ed interassessoriali di cui all'articolo 8, al fine di non pregiudicare il regolare espletamento delle funzioni dell'Autorità di bacino, a tutela dell'interesse pubblico generale, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, continuano a trovare applicazione le disposizioni transitorie di cui all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018.
Definite le attività di cui all'articolo 5, il Segretario generale dell'Autorità di bacino e i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali che cedono competenze alla medesima Autorità assicurano il tempestivo passaggio delle consegne, provvedendo al trasferimento del materiale di archivio nonché di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti ceduti. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle relative strutture intermedie.
Nell'ambito del passaggio delle consegne sarà data assoluta priorità ai procedimenti ancora in corso, per i quali dovranno essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti nonché ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili a garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Nell'ambito del passaggio delle consegne, viene, altresì, assicurato il trasferimento dei beni mobili e delle attrezzature di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.
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