La gestione delle risorse idriche in Sicilia è un tema complesso, regolato da diverse normative e affidato a vari enti. Un ruolo importante in questo contesto è svolto dalla polizia idraulica.

Il Ruolo dell'Autorità di Bacino

L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento della Presidenza della Regione, ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.

In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

  • Ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
  • Ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
  • All'organizzazione ed al funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n.

Competenze e Consorzi di Bonifica

La sentenza numero 241 della quinta sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 5 gennaio 2024, ha chiarito le competenze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche nei comprensori di bonifica dei consorzi della Campania, con una decisione che ha rilevanza nazionale. Tale dispositivo del Consiglio di Stato è conforme alle tesi sostenute nelle fasi precedenti di giudizio dai consorzi di bonifica campani.

Secondo lo Studio legale Compagno di Roma "La decisione, che enuncia principi di diritto destinati a costituire un punto di riferimento anche per situazioni consimili sull'intero territorio nazionale, costituisce quindi un approdo particolarmente importante nell'annoso dibattito sulle competenze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche da parte degli Enti di bonifica, utile altresì per dirimere le controversie risarcitorie a fronte di esondazioni ed allagamenti".

In Campania vige la Legge Regionale n. Infatti l'articolo 2 della Legge 4/2003 stabilisce: "I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.

In tal senso va la previsione del Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), lì dove le regioni "provvedono... Su tanto il dispositivo del Consiglio di Stato osserva anche che ai sensi dell'articolo 62 del Codice dell'Ambiente: "i consorzi di bonifica e di irrigazione... "Tale disposizione - si afferma nella sentenza - riserva dunque, anche ai consorzi di bonifica, alcune particolari materie delegate dalle regioni.

Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato richiama come norma quadro l'articolo 54 comma 1 del Regio Decreto numero 215 del 1933 "Nuove norme per la bonifica integrale" che riserva ai consorzi la gestione delle sole opere di bonifica: "Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica.

Innovazione e Gestione Sostenibile dell'Acqua

Il progetto I.D.RO. si concentra sull'uso consapevole dell'acqua per l'irrigazione, particolarmente importante per colture come gli agrumi in Sicilia, una regione con storiche problematiche nella gestione delle risorse idriche e soggetta a siccità.

“Il distretto è impegnato già da anni e con proficue partnership con l’Università degli studi di Catania, a dare agli imprenditori e tecnici della filiera esempi di soluzioni innovative che, nel complesso possono aiutare a comprendere pro e contro e portare a scelte consapevoli ed efficaci.

“La desalinizzazione delle acque di falda è possibile con degli impianti a misura delle aziende”, ha affermato il professore Cancelliere mostrando agli imprenditori agli agronomi il funzionamento dell’impianto dimostrativo, made in Sicily, che è uno degli elementi fondamentali del nuovo progetto I.D.R.O.

“Un metodo semplice ed economico per utilizzare produttivamente le acque dei bacini aziendali che normalmente sono presenti in molte aziende agrumicole è la fitodepurazione”, ha illustrato il professore Cirelli.

“È importante utilizzare questo tipo di tecnologia perché questo ci consente di rilevare situazioni di stress idrico in anticipo. Monitorando lo stress idrico noi siamo in grado di capire, per esempio, quando andare a irrigare e quanto irrigare, evitando così sprechi di risorse idriche e potenziali danni alle piante o alle colture”, ha concluso Antonio Cancelliere, durante il volo dei droni in uso al progetto di ricerca.

Giudizio di Legittimità Costituzionale su Norme Regionali Siciliane

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diversi articoli della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche».

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi diversi articoli e commi della legge regionale, tra cui:

  • Art. 4, comma 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
  • Art. 4, comma 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
  • Art. 4, comma 4, lett. a), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
  • Art. 4, comma 7, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
  • Art. 5, comma 6, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
  • Art. 4, comma 8, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
  • Art. 3, comma 3, lett. i), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
  • Artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma e) ed s), Cost.
  • Art. 4, comma 6, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.
  • Art. 4, comma 12, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.

La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015.

Riepilogo delle Decisioni della Corte Costituzionale
Articolo Impugnato Motivazione Esito
Art. 4, comma 2 Violazione art. 117, co. 2, lett. e) ed s), Cost. Illegittimo
Art. 4, comma 3 Violazione art. 117, co. 2, lett. e) ed s), Cost. Illegittimo
Art. 4, comma 4, lett. a) Violazione art. 117, co. 2, lett. e), Cost. Illegittimo
Art. 1, comma 2, lett. c) Violazione artt. 3, 42, 117 Cost. Non Fondata
Art. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3 Violazione art. 117, co. 2, lett. e) ed s), Cost. Illegittimo

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