Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Le normative che regolano la progettazione e la conseguente costruzione o ristrutturazione in edifici pubblici e privati, quello che nella sostanza è l’ambiente costruito, si sono evolute notevolmente negli ultimi trenta anni, in conseguenza dell’acquisizione di una maggiore coscienza sociale e della consapevolezza che è diritto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, di poter accedere ad ambienti e servizi.

Quindi una visione progettuale più ampia, che non immagini ambienti per “minorati”, secondo una terminologia in uso negli anni Sessanta e Settanta, ma che sia rivolta a tutti, capace di offrire al progettista stimoli per costruire in maggiore aderenza alle esigenze dell’uomo, e non quindi vincoli limitativi. È questa la prospettiva con cui oggi dovrebbe affrontarsi tutta la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani, secondo un concetto per cui la condizione di normodotato di oggi si trasformerà con il tempo, naturalmente e non per motivi traumatici.

L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione. La legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Normativa di Riferimento

Esiste una specifica normativa che tratta la progettazione del bagno per i disabili. Le principali norme a cui fare riferimento sono due: la legge n. 13 del 1989 che intende favorire gli interventi riguardanti attività di abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati ed il D.P.R. 503/96 per gli edifici pubblici. A questi si aggiungono altre norme accessorie come il D.P.R. 384/78 - Norme tecniche per le strutture pubbliche d’uso collettivo che contiene anche le informazioni delle dimensioni del bagno e della porta stessa.

Le principali norme di riferimento per progettare un bagno per disabili sono:

  • Legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
  • D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Oltre alle norme specifiche, occorre comunque sempre tener conto anche nei piani comunali e delle disposizioni dell’ASL, soprattutto nei casi in cui il bagno è riferito ad un locale aperto al pubblico. Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.

Un altro riferimento normativo importante nell’ambito dell’accessibilità e delle barriere architettoniche è il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.

Un’altra norma fondamentale che è bene richiamare è il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Dimensioni e Spazi Minimi

Non esiste una dimensione minima del bagno per disabili, ma occorre rispettare una serie di regole che, indirettamente, qualche limite dimensionale lo impongono. La norma non definisce delle dimensioni minime che il bagno deve rispettare, piuttosto fornisce delle distanze e degli spazi di manovra da osservare per consentire la piena fruizione del bagno, anche per chi accede ai servizi con una carrozzella.

Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità.

  • Una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm.
  • Una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.

A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:

  • Se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe).
  • Se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.

Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.

Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.

Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • WC
  • Corrimani orizzontale
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  • Appoggio ribaltabile
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra

Specifiche Tecniche e Dimensionali

WC e Bidet

È consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento.

L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art. Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6).

Vicino al wc occorre installare il campanello di emergenza (art. A mio parere, il sistema di scarico dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo a pressione su leva o a tiraggio verso il basso. Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet (art.

Lavabo

Per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art.

Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni. Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.

Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta. Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.

Vasca da Bagno

Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella. Le vasche devono essere dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile. Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art.

Doccia

Bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno. A mio parere, la dimensione minima ideale del piatto doccia dovrebbe essere di 90 x 90cm, con un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua.

Porte e Corridoi

La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.

Le porte del bagno devono preferibilmente aprirsi verso l'esterno o essere a scorrimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), per evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perché ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina. Secondo l'art. 8.1.1. L'altezza delle maniglie deve essere, sempre secondo l'art. 8.1.1. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici (art. 4.1.6).

Sulle porte può essere installato, oltre alla normale maniglia opportunamente sagomata, un maniglione supplementare - interno ed esterno - per agevolare la manovra di entrata e di uscita. Si sta rivelando molto comodo, quando la struttura lo consente, l'impiego nell'abitazione di porte scorrevoli, perché sono facili da manovrare e non creano problemi di spazio, anzi molte volte li risolvono (per esempio negli sgabuzzini), o possono rendere un locale più sicuro (per esempio il bagno).

Per chi ha grosse difficoltà inerenti all'apertura e chiusura della porta, possono essere installate porte ad apertura e chiusura tramite un telecomando o tramite automatismi (per esempio le porte scorrevoli a fotocellula che vengono utilizzate nei supermercati). è invece da evitare l'installazione di porte girevoli e quelle a ritorno automatico. Deve comunque essere garantito uno spazio antistante e retrostante alla porta, dalla parte della maniglia in modo da consentire un'agevole impugnatura con le manovre necessarie per aprire e chiudere la porta e di compiere le curve per immettersi nei corridoi adiacenti.

Fermo restando che la normativa non impone l’esistenza di un bagno ad uso esclusivo di persone con disabilità, la legge impone però che questo sia usufruibile anche da coloro che hanno particolari esigenze o difficoltà.

Le dimensioni minime di un bagno per un disabile sono pari 180 cm x 180 cm mentre la porta deve avere una luce di passaggio netta di almeno 85 cm e aprirsi verso l’esterno (se a battente), mentre la maniglia va collocata ad un’altezza compresa tra 85 e 96 cm, altezza consigliata 90 cm. La chiusura deve essere del tipo “a nottolino” il che significa che la porta si può chiudere dall’interno girando una sorta di manopola (non c’è la chiave) e in caso di necessità si può aprire dall’esterno con una semplice moneta. Insieme al nottolino può essere installato anche un maniglione supplementare - interno ed esterno - che possa agevolare la manovra di entrata e di uscita dal locale.

In merito alla dimensione della porta, secondo quanto viene riportato sul sito disabili.com si legge che una luce di passaggio di 85-90 cm rischia di essere più inaccessibile rispetto ad una con una luce pari a 75-80 cm. .Questo perché difficilmente le carrozzine hanno una dimensione in larghezza maggiore di 75 cm e una porta di grandi dimensioni, oltre ad essere più difficile da manovrare per un disabile, ha costi maggiori. Ovviamente queste considerazioni fanno sempre riferimento ad una porta a battente. Una porta scorrevole a scomparsa invece non presenta questo inconveniente perché l’apertura e la chiusura non intralciano con il passaggio della sedia a rotelle.

Corrimani

Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa (art.

Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:

  • Il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno.
  • Il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
  • Un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile.
  • L’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.

Specchio

Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari...

Pavimentazione

Sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art.

Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.

Serratura

La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.

Tecnologia Assistita e Innovazioni

Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.

Aggiornamenti Normativi Recenti

Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.

Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo. Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Ausili Economici e Detrazioni Fiscali

Quando si pensa ai dispositivi per disabili viene naturale immaginarli come degli elementi costosi. In realtà non lo sono, o meglio, il prezzo è superiore rispetto ai sanitari classici, ma nulla di irraggiungibile. Discorso a parte deve essere fatto per la vasca da bagno, che deve essere dotata di sportellino e il cui costo è abbastanza rilevante.

L'agenzia delle entrate, tramite le detrazioni fiscali, permette di recuperare in parte o totalmente le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, tra le quali la realizzazione di un servizio igienico per disabili.

ECLISSE Hoist

ECLISSE Hoist permette di annullare le barriere architettoniche beneficiando dei vantaggi di una porta scorrevole. Hoist è un controtelaio che può essere collocato in concomitanza con dispositivi di sollevamento a binario motorizzati per la movimentazione e la cura della persona. ECLISSE Hoist viene realizzato su progetto.

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