In Italia, la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di accessibilità trae origine dalla Costituzione dove, all’articolo 3, si stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Da questi principi derivano una serie di norme, fra cui anche quella che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche: la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, sia che si tratti di luoghi pubblici che di edifici privati. Un altro riferimento normativo importante nell’ambito dell’accessibilità e delle barriere architettoniche è il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.
Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti usati nello stesso contesto quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona. Un altro termine fondamentale quando si parla di barriere architettoniche è accessibilità, usata come indice di civiltà per un paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative.
L’accessibilità identifica e riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio, di muoversi liberamente al suo interno e di usufruire di servizi in maniera indipendente. Ci sono molte condizioni, permanenti o temporanee, che rendono difficile o impossibile per le persone muoversi in libertà e in modo indipendente: la terza età, un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, i nove mesi di gravidanza durante i quali una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare in sicurezza.
Come abbiamo già visto, in Italia il riferimento normativo per l’eliminazione delle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236. La legge identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare.
Un’altra norma fondamentale che è bene richiamare è il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Uffici, scuole, ospedali. Le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro abbattimento fanno capo al Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 “recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Normativa e Prescrizioni di Legge
Esiste una specifica normativa che tratta la progettazione del bagno per i disabili. Le principali norme a cui fare riferimento sono due: la legge n. 13 del 1989 che intende favorire gli interventi riguardanti attività di abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati ed il D.P.R. 503/96 per gli edifici pubblici.
A questi si aggiungono altre norme accessorie come il D.P.R. 384/78 - Norme tecniche per le strutture pubbliche d’uso collettivo che contiene anche le informazioni delle dimensioni del bagno e della porta stessa. Fermo restando che la normativa non impone l’esistenza di un bagno ad uso esclusivo di persone con disabilità, la legge impone però che questo sia usufruibile anche da coloro che hanno particolari esigenze o difficoltà.
Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili
Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:
- WC
- Corrimani orizzontale
- Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
- Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
- Appoggio ribaltabile
- Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
- Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra
Dimensioni e Spazi di Manovra
Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:
- Una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm.
- Una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.
Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.
Dimensioni Minime del Bagno
La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata.
Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.
La dimensione minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.
Sanitari e Ausili Specifici
WC e Bidet
È consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989).
L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art. 8.1.6).
Lavabo
Per l'accostamento frontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art. 8.1.6).
Vasca da Bagno e Doccia
Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. 8.1.6). In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella.
La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6).
Corrimani
Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:
- Il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno.
- Il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
- Un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile.
- L’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
Altezze e Accessibilità
L'altezza delle maniglie deve essere, sempre secondo l'art. 8.1.1. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici (art. 4.1.6).
Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
Tecnologia Assistita e Innovazioni Recenti
Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
Tabella Riepilogativa delle Misure Principali
| Elemento | Misura/Requisito |
|---|---|
| Larghezza minima porta | 85 cm (consigliata 90 cm) |
| Altezza minima porta | 210 cm |
| Spazio di manovra antistante | Minimo 1,50 m di diametro |
| Altezza maniglia | 85-95 cm dal pavimento |
| Altezza lavabo | Max 80 cm dal pavimento |
| Altezza WC | 45-55 cm dal pavimento |
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