Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento fondamentale che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.
Il POS, Piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.
A chi si rivolge il POS nel settore impiantistico?
Il progetto e il documento “ImpresaSicura_Impiantistica” si rivolgono in particolare alle imprese installatrici di impianti elettrici e termoidraulici che operano all’interno dei cantieri edili e “che sono chiamate a realizzare gli impianti asserviti all’edificio, ossia gli impianti che resteranno a servizio dell’opera finita e non quelli a uso provvisorio, ad esempio per la fornitura di energia al cantiere durante la realizzazione dell’opera edile (alimentazione a: gru, baracche, macchine e impianti)”.
Fasi dell'attività lavorativa nel comparto impiantistico
L’attività lavorativa del comparto impiantistico di cantiere, con riferimento all’impiantistica asservita all’opera finita, si può suddividere essenzialmente in tre fasi:
- Accantieramento delle attrezzature e del materiale in cantiere.
- Esecuzione della posa in opera dell’impianto.
- Collaudo.
Accantieramento
La prima fase riguarda l’accantieramento delle attrezzature e del materiale in cantiere e presuppone:
- “trasporto di materiale e attrezzature in cantiere;
- individuazione area di cantiere per la collocazione di attrezzature fisse;
- individuazione della zona di cantiere in cui saranno effettuate le lavorazioni;
- verifica della idoneità della viabilità e dei percorsi nel cantiere con riferimento, ad esempio, ai percorsi dell’area di stoccaggio materiali/attrezzature ai posti di lavoro”.
Posa in Opera
La seconda fase riguarda l’esecuzione della posa in opera dell’impianto e presuppone:
- “predisposizione del materiale da installare;
- utilizzo delle attrezzature per la pre-lavorazione del materiale da installare;
- utilizzo di macchine operatrici e/o opere provvisionali per facilitare i lavori in posa in opera degli impianti;
- posa in opera delle infrastrutture degli impianti;
- realizzazione degli impianti”.
Collaudo
La terza fase riguarda infine il collaudo e presuppone:
- “collaudo impianto;
- misure di pre-collaudo effettuate sull’impianto a vuoto e sulle parti strutturali;
- possibili lavori di adeguamento dell’impianto a fronte delle prove di pre-collaudo;
- misure di collaudo effettuate sull’impianto realizzato”.
Rischi per i lavoratori delle imprese installatrici
Poiché tali lavoratori durante l’installazione operano in un ambiente in cui possono essere in corso altre lavorazioni da parte di altre imprese, si possono presentare numerose situazioni di pericolo che, in particolari casi, possono dare luogo a veri e propri rischi con conseguenze anche gravi per la salute e la sicurezza.
Devono essere presi in considerazione i rischi legati:
- all’ambiente di lavoro - “cantiere edile”;
- alla propria attività in cantiere - “impiantistica”;
- all’attività dalle altre imprese presenti in cantiere - “lavori di finitura, ecc.”.
E i rischi di cui sopra sono così suddivisi:
- “rischi di natura organizzativa (in riferimento ai luoghi in cui si opera o ai rischi propri e interferenziali con altre imprese);
- rischi legati alla sicurezza di macchine, apparecchiature, opere provvisionali, ambiente e luoghi di lavoro;
- rischi di natura igienico-ambientale legati alla presenza di fattori chimici (polveri, fumi, gas e sostanze chimiche), fisici (rumore, vibrazioni, ecc.);
- rischi di natura ergonomica legati alle posizioni di lavoro (movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi, uso eccessivo di forza)”.
Misure di prevenzione e protezione
Riguardo ai rischi di natura organizzativa si sottolinea che nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) sono indicate le “misure di prevenzione e protezione da adottare, in riferimento ai rischi della propria attività svolta in cantiere conseguenti alla valutazione del rischio”.
Inoltre a seguito della “valutazione dei rischi del cantiere, in riferimento ai rischi interferenziali (ad esempio quelli derivanti dall’attività di altre imprese operanti in cantiere, viabilità, ecc.), si deve prendere in considerazione quanto previsto e prescritto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dove previsto dalla specifica normativa”.
Ricordando che nella scelta delle corrette “misure organizzative e procedurali” dell’impresa impiantistica “diventa fondamentale la valutazione anche di quanto evidenziato nel PSC del cantiere stesso”, vediamo alcune possibili misure organizzative e procedurali di prevenzione e protezione:
- “organizzazione dell’impresa: organigramma con le figure chiamate a dirigere i lavoratori e garantire l’applicazione delle misure di prevenzione messe in atto dall’impresa. Ciascun dirigente o preposto o lavoratore avrà un proprio mansionario che ne fissa i compiti lavorativi;
- procedure di lavoro stabilite dall’impresa e da tenersi in cantiere: quando i lavoratori si trovano a operare in un cantiere edile devono attenersi al rispetto di procedure di lavoro previste e definite dal datore di lavoro. Tali procedure ‘di sicurezza’ sono riferite alle proprie attività lavorative. In particolare dette procedure hanno l’obbiettivo di migliorare il comportamento dei lavoratori con il fine ultimo di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute e la sicurezza anche in riferimento all’ambiente di lavoro”.
Ulteriori situazioni da valutare
Sono poi riportate alcune “ulteriori situazioni da valutare:
- le imprese del settore impiantistico, che generalmente sono di piccola-media grandezza, ricorrono, quando necessita, al sub-appalto di parte dei lavori. Questa pratica da un lato riduce l’esposizione al rischio dei lavoratori dell’impresa appaltante ma dall’altro trasferisce i rischi ai lavoratori dell’ impresa appaltatrice;
- in cantiere rimane comunque fondamentale il controllo giornaliero dell’ambiente (posto di lavoro) in cui si opera. Questo deve sempre rispettare le norme di salute e sicurezza riferite al cantiere; inoltre risulta fondamentale nella prevenzione degli infortuni la corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli utensili utilizzati;
- il datore di lavoro deve sempre individuare personale addetto alla verifica e al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni con utilizzo degli impianti e dei DPI predisposti e l’adozione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali definite nell’impresa”.
Riguardo invece ai rischi legati alla sicurezza, si sottolinea che il rischio infortunistico dell’impresa “non è legato ai soli rischi propri dell’attività (elettrico, gas infiammabili/ esplosivi, ecc.), in quanto gli impianti in realizzazione non sono allacciati alle reti di distribuzione di energia o del gas (almeno fino al collaudo), ma sono principalmente dovuti alle attrezzature/macchine che si utilizzano nel cantiere (PLE, macchine filettatrici, saldatrici, ecc.), agli impianti di cui ci si avvale (impianto elettrico di cantiere) e ai lavori in quota (ponteggi fissi o su ruote, scale, ecc.)”.
Infine segnaliamo che tra i vari rischi di natura igienico-ambientale ed ergonomica si possono annoverare, a seconda delle fasi lavorative, rischi di esposizione a:
- rumore;
- vibrazioni meccaniche (che interessano il segmento mano-braccio, come nell’uso degli utensili portatili);
- movimentazione manuale dei carichi;
- sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
- polveri.
È evidente che la diffusione dei possibili fattori di rischio è legata in parte alla specifica attività impiantistica ma in modo preponderante all’ambiente di lavoro, il cantiere edile.
Contenuti minimi del POS
Come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice.
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari.
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato.
- il nominativo del medico competente ove previsto.
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice.
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza.
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore.
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto.
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Sanzioni per mancata elaborazione del POS
In caso di inadempienza, sono previste sanzioni come indicato nella seguente tabella:
| Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Mancata elaborazione del POS | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Mancata elaborazione POS in cantieri con rischi particolari | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. |
| Assenza di elementi di cui all'allegato XV | Ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. |
| Mancata attuazione delle misure del POS | Ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. |
| Mancata verifica dell'idoneità del POS | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. |
| Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS | Sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
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