Abbiamo più volte ricordato l’importanza della sicurezza di apparecchi e attrezzature in pressione (ad esempio generatori di vapore, tubazioni, recipienti, accessori in pressione, …). Tale importanza è stata riconosciuta anche dall’Unione Europea che in questi anni ha uniformato le legislazioni nazionali con le direttive PED (Pressure Equipment Directive) ad esempio con la direttiva 97/23/CE o con la più recente Direttiva 2014/68/UE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Torniamo a parlare oggi della sicurezza degli apparecchi in pressione presentando una recente Prassi di riferimento, la UNI/PdR 55:2019 dal titolo “Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 2014/68/UE”, una prassi di riferimento che fornisce delle linee guida per “rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (revisione 1995) in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED)”.
Ricordiamo che la prassi di riferimento non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno dell’Inail che ha firmato un accordo di collaborazione con UNI.
E ricordiamo anche che le suddette raccolte ISPESL trattano:
- la verifica della stabilità dei recipienti in pressione (Raccolta VSR)
- la verifica della stabilità dei generatori di vapore d’acqua (Raccolta VSG)
- l’impiego dei materiali nella costruzione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta M)
- l’impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta S).
Le Nuove Prassi di Riferimento in Materia di Apparecchi a Pressione
Nella prassi di riferimento UNI/PdR 55:2019 - elaborata dal Tavolo “Linee guida per l’applicazione delle raccolte Ispesl VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva 2014/68/UE”, ratificata il 17 aprile 2019 e pubblicata il 19 aprile 2019 - si indica che le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S sono specifiche tecniche applicative del Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 21 novembre 1972 “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione”.
Sono state “specifiche tecniche cogenti, sino al 29 maggio 2002, ai fini dell’omologazione degli apparecchi a pressione da parte dell’ISPESL. Le raccolte (la cui ultima revisione è del 1995) hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia, ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione, sino all’introduzione della direttiva 97/23/CE (PED - Pressure Equipment Directive), recepita con il D.Lgs. 93/2000”.
A partire dal 2002 le raccolte - continua l’introduzione della prassi - “sono state utilizzate come riferimento nei casi di riqualificazione PED (‘valutazione della conformità’ secondo la PED) di attrezzature immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002 (e quindi omologate dall’ISPESL), in quanto originariamente progettate e costruite sulla base di tali codici. Inoltre, le raccolte hanno continuato ad essere applicate come codici di progettazione e costruzione di nuove attrezzature marcate CE, in quanto, in base alla PED, i fabbricanti hanno la facoltà di far riferimento, oltre che alle norme armonizzate, anche a specifiche tecniche diverse (genericamente definite nella PED ‘altre specifiche tecniche’), a condizione che siano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’Allegato I della direttiva”.
Tali raccolte sono risultate e “risultano tuttora utili per la fabbricazione di attrezzature a pressione non coperte dalle norme armonizzate (per esempio attrezzature in ghisa lamellare, rame/leghe di rame, titanio/leghe di titanio e materiali non metallici)”.
Lo Scopo e l’Applicazione delle Linee Guida
Si segnala che nel 2003, il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con la partecipazione dell’ISPESL, dei rappresentanti di costruttori, utilizzatori, organismi notificati e ispettorati degli utilizzatori operanti in Italia, “ha elaborato e pubblicato il documento R-02 “Raccomandazioni del CTI per l’uso delle Raccolte ISPESL Rev. 95, nell’ambito della Direttiva 97/23/CE”, per consentire agli operatori di applicare le Raccolte ISPESL nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della PED. Le raccomandazioni CTI sono state revisionate nel 2005”.
E le linee guida presentate ora riprendono i contenuti del documento R-02 “aggiornandoli in base ai RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) definiti dalla nuova direttiva PED 2014/68/UE (atto di rifusione che revisiona la direttiva 97/23/CE) e tenendo conto dei cambiamenti normativi intervenuti (aggiornamenti delle norme UNI EN 13445, UNI EN 12952, UNI EN 12953)”.
Dunque la presente prassi di riferimento, come indicato a inizio articolo, fornisce specifiche linee guida per “rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (revisione 1995) in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED). Le linee guida, in combinazione con le Raccolte ISPESL, possono essere utilizzate come riferimento per assicurare la conformità alla PED nella progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e insiemi”.
E tali linee guida possono essere anche “utilizzate ai fini della valutazione della conformità secondo la direttiva 2014/68/UE di attrezzature progettate e/o fabbricate secondo le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S e immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002. Inoltre, possono essere considerate come corretta prassi costruttiva per le attrezzature che ricadono nell’ambito dell’art. 4, c. 3 della PED, nonché, limitatamente agli aspetti tecnici, al di fuori dell’ambito di applicazione della PED”.
L’Adeguamento Relativo alla Prova di Pressione
Facciamo un breve cenno ad uno degli adeguamenti di carattere generale che interessano tutte le raccolte ISPESL.
Riguardo alla prova di pressione si indica che per i soli recipienti o generatori progettati con efficienza di saldatura maggiore o uguale a 0,85, “la pressione di prova idraulica dovrà essere eseguita utilizzando, per ogni recipiente o generatore di vapore, il più basso dei valori ottenuti applicando a ciascuna membratura principale degli stessi” una formula riportata nella prassi.
E nel caso di recipienti o generatori progettati con efficienza di saldatura inferiore a 0,85, “deve invece essere applicato il più elevato dei valori ottenuti” applicando sempre tale formula a ciascuna membratura principale. In ogni caso “la pressione di prova non può essere inferiore a: 1,43 x Pressione di Progetto”.
E nella determinazione della pressione di prova idraulica “si deve inoltre tenere in debito conto la resistenza in prova di eventuali collegamenti mandrinati. In particolare, nel caso di generatori di vapore del tipo a tubi di fumo dotati di tubi collegati alle piastre tubiere unicamente a mezzo di mandrinatura, non è necessario superare la pressione di prova idraulica minima calcolata con la formula precedente, sempre che l’efficienza di saldatura di tutti i giunti saldati dell’apparecchio sia almeno pari a 0,85”.
Nell’ambito della Direttiva PED, secondo la PED, un recipiente può essere classificato come a pressione solo se la pressione massima ammissibile PS è superiore a 0,5 bar (pressione relativa). Dopo aver definito se l’apparecchiatura è ricompresa nel campo di applicabilità della Direttiva 2014/68/UE, il passo successivo è la definizione della Categoria PED a cui appartiene.
Ora mettiamo a confronto questi parametri con le tabelle presenti nell’allegato II della normativa:
- Dimensioni dell’apparecchiatura (volume V per recipienti, diametro DN per tubazioni);
- Pressione massima ammissibile (PS);
- Temperatura minima/massima ammissibile (TS);
- Tipologia di fluido (gruppo I o gruppo II).
L’Analisi del Rischio viene fatta in base alla categoria di appartenenza. Serve per verificare e tracciare la corrispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza - riportati nell’Allegato I - la fedeltà alla costituzione del Fascicolo Tecnico e alla redazione del Manuale d’Uso e Manutenzione.
L’ultimo passaggio, prima di approdare sul mercato comunitario, riguarda la marcatura CE dell’apparecchiatura e la possibilità di ricorrere all’Organismo Notificato (per le Classi da II a IV). Il numero di notifica elaborato dell’Organismo deve essere riportato sul certificato e sulla targa.
Il Ruolo del Fabbricante nelle Norme PED
Il fabbricante ha un ruolo fondamentale nella normativa PED, poiché esso è il responsabile della produzione e della commercializzazione degli apparecchi a pressione nonché garante della sicurezza degli stessi. Il fabbricante è l’interlocutore principale di questa direttiva, quello che ha il compito di realizzare attrezzature a pressione sicure. Inoltre, ha l’onere della marcatura CE dei prodotti fabbricati e la completa responsabilità a livello progettuale, costruttivo e di commercializzazione. In altre parole, deve far rispettare tutti i requisiti che sono imposti nella direttiva.
Il fabbricante deve rispettare una serie di requisiti tecnici e amministrativi per poter commercializzare i propri prodotti:
- Identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura tramite le Categorie di rischio, suddivise in base ai seguenti valori:
- PS - livello della pressione ammissibile;
- V o DN - dimensione dell’apparecchiatura;
- TS - temperatura;
- tipo e stato del fluido.
- La categoria di rischio di appartenenza determina l’identificazione dell’attività in uno o più Moduli di valutazione delle conformità.
Gli Obblighi del Datore di Lavoro
I doveri del Datore di Lavoro sono tanti e tutti indicati nel D.Lgs. 81/2008 e nel Decreto tematico specifico D.M. 329/2004. Tutte le installazioni degli impianti a pressione che fanno riferimento a quest’ultima legge devono essere segnalate, comunicate e denunciate all’INAIL. Successivamente, devono essere verificate periodicamente con i seguenti adempimenti:
- Dichiarazione di messa in servizio;
- Verifica di primo impianto;
- Verifiche di riqualificazione periodica.
Dichiarazione di Messa in Servizio
La Dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per tutti i recipienti semplici a pressione con volume V superiore a 25 litri (se PS superiore a 12 bar) oppure con volume V superiore a 50 litri (se PS inferiore a 12 bar). La Dichiarazione deve essere trasmessa all’INAIL, sul portale applicativo CIVA, e all’ASL competente per territorio con un fascicolo tecnico che contiene questi documenti:
- Elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- Schema di impianto;
- Relazione tecnica con le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- Dichiarazione attestante che l’installazione è avvenuta in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso e di manutenzione;
- Verbale della verifica, dove è applicabile;
- Elenco dei componenti che operano in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.
Verifica di Primo Impianto
Nel caso più comune dei recipienti semplici, la verifica non è obbligatoria se la pressione PS è inferiore a 12 bar e se il prodotto fra il volume V (in litri) e la pressione PS (in bar) è inferiore a 8000. Le attrezzature o gli insiemi a pressione che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/2004, quando vengono installati e assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
La verifica deve essere richiesta dal Datore di Lavoro all’INAIL tramite l’applicativo CIVA e consiste in un controllo del funzionamento in sicurezza di attrezzature e insiemi, ma anche in un accertamento della loro corretta installazione in conformità alla normativa vigente e al manuale d’uso fornito dal fabbricante.
Verifiche di Riqualificazione Periodiche
L’ impiego degli impianti a pressione da parte dell’utilizzatore è regolamentata dal D.M. Tutte i sistemi e le attrezzature a pressione possono continuare a essere tenuti in esercizio solo se sono sottoposti alle verifiche di riqualificazione periodiche.
Le verifiche di riqualificazione periodica consiste nell'ispezione delle membrature delle apparecchiature mediante esame visivo, controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
Sono obbligatorie per tutti i recipienti soggetti a corrosione e per tutti quelli non soggetti a corrosione. Quali sono le condizioni che devono sussistere?
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