Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo. Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società.

Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità. Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.

Normativa di Riferimento

La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

È opportuno ricordare, poi, che per la legge italiana i servizi igienici sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una attività di somministrazione di cibo o di bevande (bar, ristoranti, pizzerie e così via). Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere.

Differenze tra Spazi Pubblici e Privati

La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.

Abitazioni Private

Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.

Luoghi Pubblici

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

Le dimensioni minime del bagno per disabili devono garantire sufficiente spazio di manovra per chi utilizza una sedia a rotelle. La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.

  • Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.
  • Larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.

Caratteristiche Essenziali del Bagno Accessibile

Quando si ridisegna la stanza è importante rispettare le dimensioni minime anche per installare lavabo e wc: i due punti focali del bagno. Il rispetto delle misure e delle distanze corrette serve anche per agevolare l’installazione di accessori specifici come maniglioni e punti di appoggio, utili per chi ha difficoltà motorie. Deve essere previsto uno spazio adeguato per l’accostamento laterale della sedia a rotelle.

WC

Misure WC per disabili: il wc va posto nella parte opposta all’accesso. L’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra. Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina. Come già indicato, in fase di progettazione bisogna tener conto del posizionamento dei due corrimano o maniglioni laterali, che aiutano a usufruire del bagno in autonomia. Il pulsante di scarico e il porta-rotolo devono essere posizionati in modo da essere comodi e ben raggiungibili.

Lavabo

Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all’accesso. Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo. Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio.

Il lavabo deve infatti essere collocato a un’altezza tale da essere usato senza fatica anche da seduti. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Specchi posizionati a un’altezza accessibile sono la prassi.

Doccia

Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento. Nel caso di vasca, deve essere dotata di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Richiede attenzione anche l’allestimento della zona della doccia che in un bagno per disabili deve avere delle dimensioni minime per permettere il passaggio della carrozzina e l’inserimento di maniglie di supporto, a ventosa oppure fisse. Tra le diverse opzioni, quando possibile si predilige la doccia walk-in con il piatto doccia a filo pavimento, al cui interno posizionare direttamente la carrozzina oppure inserire le apposite sedute da doccia come lo sgabello o la sedia con schienale.

Corrimano

Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete. Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi: il tipo e le caratteristiche devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.

Altri Elementi

  • Specchio: Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.
  • Pavimenti: Devono essere costruiti in un materiale antiscivolo e antisdrucciolo, per evitare le cadute. Inoltre, la superficie deve essere il più possibile liscia, priva di gradini, dislivelli, impedimenti o fughe spesse e pronunciate.
  • Porta: Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare.

Tabella Riassuntiva delle Misure

Elemento Misure/Specifiche
Dimensioni minime bagno 180 cm x 180 cm
Larghezza minima porta 75 cm
Altezza WC 45-50 cm
Distanza asse WC dalla parete laterale Minimo 40 cm
Altezza lavabo 80 cm dal pavimento
Altezza corrimano 80 cm dal pavimento

TAG: #Bagno

Potrebbe interessarti anche: