In questo articolo, esploreremo a fondo la certificazione della prova idraulica per le caldaie, analizzando la normativa di riferimento e sottolineando l'importanza di tale certificazione per garantire la sicurezza e la conformità degli impianti.
Cos'è la Certificazione dell'Impianto Idraulico?
La certificazione di un impianto idraulico è l’attestazione che lo stesso sia conforme alle norme in vigore. Da un punto di vista tecnico la conformità si riferisce al fatto che l’impianto idraulico dell’edificio è stato progettato, installato e manutenuto in modo tale da rispettare tutte le normative, le direttive e le specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti.
La certificazione attesta che l’impianto idraulico è stato realizzato secondo le migliori pratiche del settore e che soddisfa tutti i requisiti legali e tecnici. Ciò garantisce un alto livello di sicurezza per gli utenti dell’edificio e previene potenziali problemi legati all’idraulica, come perdite d’acqua, malfunzionamenti o situazioni pericolose.
Importanza della Certificazione
La certificazione per l’impianto idraulico è la testimonianza tangibile che l’impianto è stato realizzato con professionalità e competenza, riducendo al minimo i rischi di incidenti e danni. È anche una garanzia di qualità per chi acquista o affitta un immobile, poiché può essere certo che l’impianto idraulico è stato sottoposto a rigorosi controlli e verifiche.
In sintesi, la certificazione per l’impianto idraulico è un documento cruciale che sottolinea l’impegno per la sicurezza e la qualità nell’ambito delle installazioni idrauliche. È la prova tangibile che un edificio è dotato di un impianto idraulico che rispetta le leggi e le norme, offrendo tranquillità e sicurezza sia per i proprietari che per gli utenti dell’edificio.
Quando è Richiesta la Certificazione?
La certificazione dell’impianto idraulico è obbligatoria in diverse situazioni, tra cui:
- Installazione di un nuovo impianto: ogni volta che viene installato un nuovo impianto idraulico in un edificio, è necessaria una certificazione per garantire la conformità alle normative.
- Modifiche o ampliamenti: se si apportano modifiche significative a un impianto esistente o se si espande l’impianto, è richiesta una certificazione.
- Manutenzione straordinaria: anche gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono una certificazione per assicurare che le riparazioni siano effettuate correttamente.
- Allacci di nuove utenze: quando si collegano nuove utenze all’impianto idraulico di un edificio, è necessaria una certificazione.
Come Ottenere la Certificazione
Per ottenere la certificazione di un impianto idraulico è necessario seguire alcuni passaggi:
- Progetto dell’impianto: si inizia con un progetto dettagliato dell’impianto idraulico, garantendo che sia conforme alle normative locali.
- Materiali e documentazione: si stila un elenco dei materiali utilizzati, inclusi i certificati di autenticazione.
- Sopralluogo e verifica: il professionista abilitato effettua un sopralluogo e verifica che l’impianto sia stato realizzato a norma di legge.
- Certificazione: una volta completate tutte le verifiche, il professionista rilascia la certificazione per l’impianto idraulico.
Normativa di Riferimento
Il comma 1 del D.M. 37/08 definisce gli impianti per i quali è necessario rilasciare la certificazione, tra cui gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. L’impianto idraulico sanitario è detto anche idrico sanitario per via della finalità: lavaggio e pulizia della persona e dell’ambiente.
Normative UNI per Impianto Idrico Sanitario
Le 3 principali normative che dettano i parametri e i criteri tecnici per il dimensionamento degli impianti idraulici sono:
- UNI EN 806: “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano”.
- UNI 9182: “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - progettazione, installazione e collaudo”.
- UNI 12056-5:2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici - Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso”.
Rischi e Sanzioni per Assenza di Certificazione
L’assenza di una certificazione per l’impianto idraulico può comportare una serie di rischi e sanzioni di natura legale ed economica.
- Rischi per la sicurezza: la mancanza di una certificazione per l’impianto idraulico implica il rischio di malfunzionamenti, perdite d’acqua, danni strutturali e situazioni potenzialmente pericolose.
- Sanzioni amministrative: le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative in caso di mancanza di certificazione o di impianto non conforme alle normative.
- Difficoltà nella vendita o locazione: se si intende vendere o affittare un immobile senza una certificazione per l’impianto idraulico, potrebbero esserci notevoli difficoltà.
- Possibili contenziosi legali: l’assenza di una certificazione può generare contenziosi legali tra proprietari e acquirenti/inquilini in caso di problemi impiantistici.
- Problemi con le assicurazioni: le compagnie di assicurazione potrebbero rifiutarsi di coprire danni o incidenti causati da un impianto idraulico non certificato o non conforme.
Certificazione Caldaia
Quando si installa o si sostituisce una caldaia il tecnico è tenuto a rilasciare la certificazione di conformità. Si tratta della certificazione caldaia che attestata la corretta installazione dell’impianto e che soprattutto l’apparecchio rispetta tutti gli obblighi di legge in vigore. La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale n.37 del 2008, valido per la conformazione di tutti gli impianti di casa.
La DiCo o dichiarazione di conformità della caldaia è il documento che ogni professionista dovrebbe rilasciare una volta terminate le operazioni di installazione di una nuova caldaia o di sostituzione. Possederla significa avere la garanzia che la caldaia è perfettamente funzionante e che i consumi sono ottimizzati.
Il certificato della caldaia è obbligatorio per legge e non costa nulla. Se contatti una ditta per far metter mano alla caldaia assicurati prima che questa sia abilitata per rilasciare regolare Dichiarazione di Conformità.
Documenti e Decreti di Riferimento
Di seguito, un elenco di documenti e decreti che regolano la posa, la conformità e l'idoneità degli impianti idraulici:
- D.P.R. 22 dicembre 1970 n.
- LEGGE 6 dicembre 1971 n.
- D.M.
- D.M.
- D.M.
- D.M.
- LEGGE 5 marzo 1990 n.
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.
- D.M.
- CIRCOLARE 12 aprile 1994 n.
- D.P.R. 18 aprile 1994 nr.
- D.P.R. 15 novembre 1996 nr.
- D.P.R. 15 novembre 1996 nr.
- D.P.R. 13 maggio 1998 nr.
- Legge 1 Marzo 2002 nr.
- D.P.C.M.
- D.M.
- Legge 5 gennaio 1996, n. 25
- D.P.R. del 2 aprile 2009 n.
Prova di Pressione: Sistemi Aperti e Chiusi
La prova di pressione si applica a sistemi sia aperti che chiusi (acqua o miscela acqua-glicole). Nella prima fase si verifica l’ermeticità dell’impianto, nella seconda la sua resistenza. Entrambe possono essere eseguite in un unico ciclo di prova.
La scelta del fluido per la prova dipende dal tipo di installazione e dalla messa in funzione prevista. L’impianto o il tratto da testare dev’essere riempito con acqua secondo la direttiva SITC BT102-01, se necessario aggiungendo un prodotto antigelo. Per eseguire correttamente la prova, l’impianto dev’essere riempito lentamente e spurgato completamente. Durante il riempimento dell’impianto occorre verificare costantemente che non vi siano perdite.
Per almeno 10 minuti, il manometro non deve rilevare cali di pressione. Per la prova si devono usare strumenti di misurazione tarati, in grado di visualizzare variazioni di pressione di 0,1 bar. Dopo la prova di tenuta, si passa alla prova di resistenza applicando una pressione non superiore a 1,3 volte la pressione di esercizio (pfin). Non bisogna mai superare le pressioni di prova massime previste per eventuali componenti speciali (ad es. compensatori, ammortizzatori).
La prova deve durare almeno 6 ore. Se sono presenti tubi di plastica, occorre considerare la dilatazione dovuta all’aumento della pressione. La pressione non deve scendere. Si deve attendere il raggiungimento dello stato di compensazione e stabilità termica. La prova di tenuta viene eseguita con una pressione di almeno 0,15 bar.
La prova di pressione va documentata in un verbale, una copia del quale dev’essere consegnata al committente. I valori seguenti costituiscono i dati minimi da riportare.
A soffermarsi in questi termini sulla sicurezza delle prove di pressione è la premessa di un nuovo documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail. Questo documento è meglio conosciuto come “L’esecuzione in sicurezza delle prove di pressione condotte su attrezzature in esercizio”.
Nel documento - a cura di Canio Mennuti e Giuseppe Augugliaro (DIT) - si ricorda che il principale pericolo derivante da una prova di pressione “è rappresentato dall’improvviso e involontario rilascio dell’energia immagazzinata nell’attrezzatura sottoposta a test”. Inoltre si segnala che durante l’esecuzione del test “il rischio connesso aumenta con l’aumentare della pressione che può causare la possibile fuoriuscita di fluido da giunti, raccordi, flange, valvole e altri accessori, con eventuale proiezione di parti o frammenti di tali componenti”.
Restare aggiornato, sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo, è fondamentale affinché tu possa diventare un professionista più consapevole e con molte più possibilità di essere riconoscibile sul mercato.
Generatori di Vapore e Acqua Surriscaldata: Verifiche Periodiche
I generatori di vapore e di acqua surriscaldata sono attrezzature che appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011. E anche queste attrezzature sono soggette a verifiche periodiche per accertare “la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
Queste le periodicità secondo quanto disposto dall’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A ricordare con queste parole e con queste immagini gli adempimenti correlati a queste attrezzature è il documento, del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail, “ Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
Nel documento si riportano, come indicato nel titolo, istruzioni operative per analizzare gli “elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione” nel corso dell’attività di verifica. In appendice sono presenti liste di controllo sugli elementi “a cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazione della prima verifica periodica”.
La normativa sui generatori: DM 11 aprile 2011 e DM 329/2004.
Dopo aver già affrontato, in un precedente articolo, le indicazioni generali relative alla comunicazione di messa in servizio e alla richiesta della prima verifica periodica, ci soffermiamo su alcune indicazioni specifiche.
Si indica che:
- per i generatori costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto valgono le stesse periodicità e tipologie di verifica viste nella tabella riportata sopra;
- secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, “per tutte le attrezzature a pressione di cui all’all’allegato VII al d.lgs. 81/08, restano ferme le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le ‘norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93’”.
Il documento si sofferma dunque sul “combinato disposto”, sulle indicazioni derivanti dall’integrazione tra d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04:
- “per le attrezzature di cui agli artt. 2, 5 e 11 del d.m. 329/04 restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche;
- la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, nel manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita;
- la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
- le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
- ove la verifica evidenzi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve ordinare il divieto d’uso dell’attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
- la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all’espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”.
Si indica poi che possono essere autorizzate delle deroghe, “previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico o, nei casi previsti dall’art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva 2014/68/UE PED - Pressure Equipment Directive, per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.
Si ricorda che la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che “la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall’allegato VII risultano trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, si deve richiedere l’effettuazione della verifica periodica prima del suo riutilizzo”.
Il Campo di Applicazione: Caldaie a Tubi da Fumo e a Tubi d’Acqua
Riguardo al campo di applicazione si indica che il documento Inail riguarda la categoria di attrezzature a pressione denominate Generatori di vapor d’acqua e/o di acqua surriscaldata, attrezzature che appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Generatori di vapor d’acqua e/o di acqua surriscaldata”, certificati CE come “attrezzature o insiemi a pressione” da parte di un fabbricante, secondo la direttiva 2014/68/UE PED.
In particolare un generatore di vapore d’acqua “è un’attrezzatura destinata alla produzione di vapore acqueo, saturo o surriscaldato, a partire da acqua allo stato liquido, alla quale può essere fornito calore di combustione o di recupero; i generatori di acqua surriscaldata, invece, producono acqua calda sotto pressione a una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica”.
Con riferimento poi al percorso dei fumi, i generatori sono classificati in:
- caldaie a tubi da fumo: il generatore a tubi da fumo “si puo schematizzare come un bollitore cilindrico, contenente acqua a contatto con un fascio tubiero attraversato da fumi caldi; il calore latente di evaporazione e fornito all’acqua per convezione. La norma armonizzata di riferimento per la costruzione delle caldaie a tubi da fumo e la UNI EN 12953. La norma si applica alle caldaie a tubi da fumo aventi un volume superiore a 2 litri e utilizzate per la produzione di vapore e/o acqua surriscaldata a una pressione massima ammissibile maggiore di 0,5 bar e con una temperatura superiore ai 110°C. I generatori a tubi da fumo, secondo la norma UNI EN 12953, possono avere: caldaia a fiamma diretta, caldaia riscaldata elettricamente oppure caldaia a recupero di calore con pressione sul lato gas ≤ 0,5 bar e pressione di progetto, lato vapore o acqua surriscaldata, ≤ 40 bar”;
- caldaie a tubi d’acqua: questa tipologia di generatore ha, generalmente, una producibilità e una pressione di esercizio superiore rispetto a quelle di un generatore a tubi da fumo. “Nei generatori a tubi d’acqua, per ottenere un’elevata producibilità, il vapore è contenuto all’interno di un mantello cilindrico di grosso volume ma, al fine di contenere gli spessori dei materiali utilizzati per la costruzione, le pressioni di progetto e, quindi, quelle di esercizio, non possono essere comunque eccessivamente elevate. La norma di riferimento per la costruzione delle caldaie a tubi d’acqua, comprese le installazioni ausiliarie, è la UNI EN 12952; essa si applica alle caldaie a tubi d’acqua che trattano volumi maggiori di 2 litri, utilizzate per la produzione di vapore e/o acqua surriscaldata a una pressione superiore a 0,5 bar e con una temperatura superiore ai 110°C. L’applicazione delle suddette norme costruttive garantisce che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED”.
Le Specifiche Tecniche UNI per l’Esercizio e per le Verifiche Periodiche
Si segnala poi che le specifiche tecniche applicabili per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione “sono le UNI/TS 11325: Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione”.
Inoltre di particolare utilità per le verifiche periodiche “possono risultare le seguenti parti della suddetta norma:
- Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione;
- Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione”.
Mentre per le modalità di sorveglianza dei generatori, fermo restando quanto stabilito dal d.m. 01/03/1974, può risultare utile riferirsi alle parti:
- Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata. La specifica tecnica fornisce le indicazioni per la sorveglianza dei generatori rientranti nel campo di applicazione del d.m. 329/04. Essa specifica le modalità di sorveglianza per i generatori e di conduzione per le caldaie a funzionamento non automatico, nel caso di assistenza continua da parte di persona addetta o di assistenza non continua fino a un massimo di 72 ore.
- Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3”.
Per “i controlli da effettuare sui componenti dei generatori soggetti a scorrimento viscoso le parti a cui far rifermento sono:
- Parte 2: Procedura di valutazione dell’idoneità all’ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso”.
La specifica tecnica “descrive la procedura da seguire per la valutazione della frazione di vita residua dei componenti del generatore soggetti a scorrimento viscoso, al fine di ottenere l’idoneità all’ulteriore esercizio dell’attrezzatura in esame. Nell’ambito di applicazione della suddetta specifica risulta utile riferirsi anche alla:
- Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell’ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2”.
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