Il Superbonus 110% ha dato una forte spinta ai lavori di ristrutturazione edilizia, offrendo un'agevolazione che copre l'intero ammontare dei lavori e consente di recuperare un ulteriore 10% rispetto alla spesa.
Detrazioni Fiscali per la Ristrutturazione del Bagno
Iniziamo dalle spese che possono essere detratte al 50%. Sulle piastrelle e sui sanitari è possibile accedere a questa tipologia di detrazione purché non si tratti di una semplice sostituzione. Per richiedere la detrazione occorre infatti eseguire lavori che non si configurano come interventi di manutenzione ordinaria.
In caso di manutenzione ordinaria è possibile accedere al bonus idrico, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Grazie a questo contributo, è possibile eseguire interventi di sostituzione di wc in ceramica a scarico ridotto e rubinetteria, soffioni e colonne per la doccia dotate di una nuova tecnologia che permette il risparmio idrico.
Le opere volte a rendere il bagno un ambiente adatto a una persona con difficoltà motorie rientrano tra quelle elencate nelle diverse detrazioni. Secondo l’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, rientrano al 50% gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e favoriscono la mobilità interna della persona disabile.
Il rifacimento classico del bagno, dalla sostituzione del pavimento a quella del sanitario, non rientrano nel Superbonus. Ad esempio, se scegli di installare un sistema di riscaldamento a pavimento, considerato più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quello presente allora il 110% può riguardare anche il bagno.
Superbonus 110%: Ulteriori Chiarimenti
Diversi chiarimenti in tema di Superbonus al 110% sono stati forniti nel corso dello speciale Telefisco, con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE. Ecco alcuni punti chiave:
- Superbonus al 110%: ammessi cessione e sconto anche per la detrazione del 50% in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione per la vendita.
- Nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato anche le pertinenze non servite dall’impianto concorrono al calcolo della spesa massima.
- L’unico proprietario di più unità site in un solo edificio può donarne una a un proprio parente e costituire legittimamente un condominio.
- Il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.
- In caso di Sismabonus al 110% sono agevolate anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, rilevano anche le pertinenze non servite dall’impianto termico.
- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili con Ecobonus o con Sismabonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.
- In caso di esecuzione, sullo stesso edificio, di interventi “trainanti” sia da Eco e che da Sismabonus, nonché di ulteriori lavori “trainati” il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari alla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
- Per calcolare il limite massimo di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, che prevedono solo il limite massimo di detrazione occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista per 1,1.
- I soggetti titolari di reddito d’impresa possono usufruire del Superbonus per le spese sostenute relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio.
- Il duplice salto di classe energetica richiesto per accedere al Super Ecobonus non riguarda la singola unità, ma l’intero edificio in caso di condominio, o di edificio unifamiliare.
- Gli interventi agevolati con il Bonus Facciate influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono rispettare i requisiti tecnici di trasmittanza previsti dal DM “requisiti tecnici”.
- L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
- Tutti gli interventi agevolati con Ecobonus ai sensi dell’art.14 del DL 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) possono essere trainati.
Bonus Ristrutturazioni: Novità dal 2025
Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni più longeve e utilizzate nel panorama delle detrazioni edilizie italiane, ma dal 2025 subisce modifiche significative, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Per la prima casa, l’aliquota scende al 50% nel 2025 e al 36% dal 2026. Per le seconde case, si applica una detrazione del 36% nel 2025, ridotta al 30% dal 2026.
Abbinato al Bonus Ristrutturazioni, il consueto Bonus Mobili (grandi arredi ed elettrodomestici ad alta efficienza) prevede un limite di spesa di 5.000 euro nel 2025 (lo stesso del 2024) con la detrazione del 50%. Gli acquisti devono riguardare elettrodomestici di classe energetica elevata.
A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore il nuovo Bonus Elettrodomestici, dedicato esclusivamente all’acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica. Questa misura mira a incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti con soluzioni più ecologiche e performanti, in linea con le direttive europee sulla sostenibilità.
Ecobonus: Incentivi per l'Efficienza Energetica
L’Ecobonus è uno degli strumenti centrali per incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici in Italia, consentendo la detrazione di una parte delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli immobili. Resta confermata la possibilità di usufruire dell’Ecobonus al 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, anche nel 2025.
Sono incentivati solo gli interventi che prevedono l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica, come pompe di calore e sistemi di accumulo.
Superbonus 110%: Interventi Ammessi e Requisiti
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi.
Interventi Trainanti e Trainati
Ecco una tabella riassuntiva degli interventi trainanti e trainati in base alla zona sismica e alla presenza di un impianto termico funzionante:
| Zona Sismica | Impianto Termico Funzionante | Interventi Trainanti | Interventi Trainati |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | SI |
|
|
| 1, 2, 3 | NO | Nessuno |
|
| 4 | SI |
|
|
| 4 | NO | Nessuno | Nessuno |
Demolizione e Ricostruzione con Superbonus
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) divenuto poi L. 77/2020, ha introdotto il Superbonus 110. La detrazione maggiorata al 110% spetta anche nel caso in cui gli interventi vengano effettuati attraverso lavori di demolizione e ricostruzione.
Gli interventi che consentono di accedere al Superbonus 110% possono pertanto essere anche realizzati con lavori di demolizione e ricostruzione. Resta ben inteso che detti interventi debbano essere inquadrati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’Art. 3, C. 1, Lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380).
La definizione di ristrutturazione edilizia è stata poi aggiornata nel DL Semplificazioni (Legge 120/2020). Ad oggi, la ristrutturazione edilizia comprende infatti anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Per accedere al Superbonus, gli interventi di efficientamento (trainati e trainanti) devono assicurare un salto minimo di 2 classi energetiche. Dove non possibile, occorre quindi conseguire la classe più alta da dimostrare tramite APE ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sconto in Fattura e Cessione del Credito
Lo sconto in fattura, applicabile a partire dal 15 ottobre 2020 e valido per tutto il 2021, rappresenta una modalità davvero appetibile per le famiglie, che possono evitare di sborsare un solo euro per rendere più efficiente e confortevole la propria casa. Funziona in questo modo: il privato cede il credito d’imposta spettante al prestatore dei lavori (come l’Installatore o l’idraulico) e il professionista pratica uno sconto sulla fattura corrispondente al 100% della spesa.
Il Decreto Rilancio che ha introdotto l’opzione dello sconto immediato in fattura per il Superbonus 110% ha esteso questa possibilità anche all’Ecobonus del 50% e del 65%, agevolazione fruibile fino al 31 dicembre 2021 per le singole abitazioni residenziali (dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021). Il privato recupera, quindi, immediatamente una buona parte della spesa invece di portarla in detrazione in dieci anni.
Accanto al Superbonus 110%, il decreto rilancio porta con sé la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche per gli interventi di ristrutturazione tradizionali, per l’ecobonus con le aliquote standard e per il bonus facciate. Questi interventi sono agevolabili solo se eseguiti su parti comuni.
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