I lavori di ristrutturazione edilizia sono stati interessati da continui interventi legislativi, soprattutto ad opera del governo. Stai pensando di rifare il bagno e vuoi approfittare delle agevolazioni fiscali per recuperare un po' di spese? Si fa presto a parlare di ristrutturazione del bagno, ma siamo sicuri di sapere esattamente in quale tipologia di interventi rientrano i lavori che vogliamo fare?
Tipologie di Interventi e IVA Agevolata
Per tutti gli interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.L'acquisto sanitari con IVA ridotta al 10% è possibile quando tale spesa rientra in un più ampio intervento di ristrutturazione. Individuare la corretta tipologia è fondamentale, poiché alcune possono dare diritto all'imposta ridotta mentre per altre è prevista l'aliquota ordinaria. La prima cosa da fare è quindi analizzare la CILA o altra documentazione relativa all'intervento.
Il fisco, infatti, distingue in modo preciso i principali tipi di intervento e le loro caratteristiche. Classificazione secondo il fisco Anche il fisco contribuisce a far confusione chiamando, nel fondamentale articolo 31 della legge 457/78 ristrutturazione una serie di interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla vera e propria ristrutturazione.
Quindi è normale che i nostri clienti, quando ci chiedono l'applicazione dell'IVA al 10%, sostengano di stare facendo un intervento di "ristrutturazione" e poi, controllando i documenti del Comune, ci si accorge di essere in presenza di un intervento di altro tipo, magari una manutenzione straordinaria. Ad aumentare la confusione sono proprio i documenti che il comune richiede in base agli interventi che, come vedremo adesso, vanno poi incrociati con gli aspetti fiscali.
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
All'art. Interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
- i lavori devono riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage);
- i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
Collegando queste condizioni ai requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per ristrutturazione edilizia, allora si può concludere che l’Iva agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, lavori che devono consistere in manutenzione ordinaria (qui la detrazione è concessa solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria (detrazioni fiscali fruibili se eseguiti sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
Acquisto di Beni e Materiali
La normativa, poi, chiarisce quale sia l’Iva da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione. L’aliquota Iva del 10% si applica, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
Per procedere con l’acquisto dei “beni finiti” va presentato al produttore, il documento rilasciato dal Comune (CILA) e un’autodichiarazione per iva agevolata.
Beni di Valore Significativo
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio pratico
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
- sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
- sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 - 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Ad esempio, se il costo totale dell’intervento di ristrutturazione del bagno è di 10.000 euro, la manodopera costerà 4.000 euro e i beni significativi come rubinetteria e sanitari costeranno 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).
Legge di Bilancio 2018
Con la Legge di bilancio 2018 viene fornita una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative relative all’applicazione dell’aliquota IVA del 10%. In presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene, ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%).
Come Richiedere l'IVA Agevolata
Per realizzare regolarmente i lavori edilizi nella propria casa è necessario presentare una C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), nel proprio comune di appartenenza. La CILA va accompagnata da planimetrie e prospetti e depositata in Comune, ma non necessita dell'approvazione. Nel caso di CILA per interventi di edilizia libera (non soggetti ad autorizzazione) l'IVA ridotta non spetta.
Attualmente (2022) la classificazione degli interventi che fa il Comune è:
- Nessun documento / attività edilizia libera
- CIL / Comunicazione di inizio lavori
- CILA / Comunicazione di inizio lavori asseverata
- SCIA /Segnalazione certificata di inizio attività
- SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
- PERMESSO DI COSTRUIRE
Ulteriori Agevolazioni
Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste agevolazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si applica l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. serovscala) e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap. Per lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili al fine di rimuovere le barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione Irpef, prevista solo per interventi sugli immobili con l’obbiettivo di favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Se siete in possesso di prima casa potete usufruire dell’agevolazione iva al 4%.
Per la residenza principale l'aliquota è del 50%, per tutte le altre tipologie di immobili la detrazione è al 36%. Inoltre, la Legge di Bilancio ha imposto delle fasce di reddito: il primo scaglione è oltre i 75mila euro di reddito.
Dichiarazione IVA Agevolata al 10%
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata 10% non è automatica. Il modello autocertificazione è il documento attraverso cui il proprietario di casa si assume ogni responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
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