L’impianto idraulico, quello del gas e l’impianto elettrico sono i principali interventi a cui è necessario pensare quando si sceglie di ristrutturare casa. Nella maggior parte delle ristrutturazioni di bagni a Massa Carrara, nel 90% dei casi si rifà l’impianto idraulico del bagno.
Realizzazione dell'impianto idraulico: due modalità
La realizzazione dell’impianto idraulico del bagno nella propria abitazione può essere realizzata secondo due modalità:
- Impianto idrico a collettore
- Impianto idrico in derivazione
Impianto idrico in derivazione
L’impianto idrico in derivazione prevede l’installazione di una tubazione principale che fornisce ogni utenza. La derivazione avviene mediante l’utilizzo di raccordi a “T”; questi raccordi consentono di avere un ingresso e due uscite, così che l’acqua della tubazione principale viene così divisa in 2 e più canali.
Gli svantaggi dell’installazione di un impianto idraulico in derivazione potrebbero essere l’impossibilità nel bloccare una sola utenza alla volta: in caso di intervento si blocca l’intero impianto idraulico e nel caso di un intervento per il ripristino e la sostituzione prevederà inevitabilmente la demolizione della pavimentazione.
I vantaggi sono che è esteticamente bello, facile da chiudere ed aprire e poco ingombrante.
Impianto con collettore
L’impianto idrico con collettore prevede l’installazione di un collettore idraulico a parete, che funge da distributore centrale idrico, da cui partono tutte le tubazioni. Dal collettore parte un tubo dell’acqua fredda ed uno per l’acqua calda che fornisce una singola utenza, perciò non ci sono interruzioni sottotraccia come nell’impianto idrico in derivazione: avremo i tubi che andranno dal collettore all’utenza diretti. Con questo sistema i giunti sono all’interno della cassetta e all’utenza alla quale sono collegati, pertanto non vi sono giunzioni sotto traccia. L’assenza di giunzioni sottotraccia facilita gli interventi di manutenzione ordinaria e anche straordinaria, quando necessari.
Impianto Idraulico ad Anello
L’impianto idraulico ad anello rappresenta il modello più utilizzato per la distribuzione di acqua sanitaria, considerando gli innumerevoli vantaggi che comporta se confrontato con il sistema tradizionale con raccordo a T.
Funzionamento
Sfruttando degli attacchi doppi si collega la tubazione con un preciso punto di prelievo. Dopo il raggiungimento dell’ultima utenza, la tubazione viene nuovamente collegata alla colonna principale. Si configura in questo modo un unico impianto, che prevede il collegamento di ogni utenza coinvolta. Inoltre, anche nel caso di un solo servizio, il ricambio d’acqua è sempre garantito. Un impianto ideale contro la stagnazione dell’acqua ma perché è necessario combattere tale processo? Presto detto, per la proliferazione del batterio della legionella.
Vantaggi dell'impianto idrico ad anello
Salubrità
La struttura ad anello rappresenta un ottimo metodo per contrastare il batterio della legionella. Questo colpisce l’apparato respiratorio e può diffondersi attraverso sistemi idrici artificiali, dalle reti di distribuzione dell’acqua portabile fino agli impianti idraulici, come i sistemi di climatizzazione e umidificazione di edifici privati. Le acque stagnanti sono il luogo ideale per la proliferazione del batterio, con una temperatura tra i 5.7° e i 55° C. Qualora la temperatura dovesse essere tra i 32° e i 45° C, lo sviluppo risulta massimo. Per questa ragione risulta necessaria l’installazione di un impianto idrico ad anello, con una temperatura all’interno dei sistemi di distribuzione al di sotto dei 25° C per l’acqua fredda e al di sopra dei 60° C per quella calda.
Pressione e temperatura uniforme
Altro vantaggio è dato dalla distribuzione uniforme di pressione e temperatura. L’utente potrà ottenere una riduzione delle perdite di carico fino a un massimo del 50%. Non risulta necessario inoltre che l’utenza sia vicina alla colonna principale. L’impianto è infatti in grado di servire anche chi è posizionato a una notevole distanza. A parità di sezione del tubo è inoltre possibile collegare un numero nettamente maggiore di punti di prelievo. Questa tipologia di installazione risulta utile anche in caso di disinfezione dell’impianto, potendo eseguire un trattamento in tutte le sezioni.
Se si vuole installare un impianto idrico ad anello è sempre meglio contattare un idraulico professionista e richiedere un preventivo.
Strategie di regolazione
La strategia di regolazione degli impianti idraulici può variare a seconda di svariati fattori. Molto diffusa è la semplice regolazione scorrevole del setpoint, che si basa sulla temperatura esterna. Implementando un semplice circuito idraulico si ottiene una decisa flessibilità di controllo per quanto concerne le temperature dell’anello. Al tempo stesso anche un ottimo funzionamento della pompa di calore. Elementi che accrescono il livello di affidabilità dell’intero impianto.
Sfruttando una valvola a tre vie si può controllare la temperatura dell’anello, grazie all’ausilio di una sonda. Si potranno così gestire due circuiti a diverse temperature. Al fine di favorire il flusso dell’acqua sono stati sviluppati degli appositi terminali doppi, con staffe. Un terminale che presenti uscite dal basso favorirà la circolazione a pavimento.
Impianto Idrico Condominiale: Aspetti Legali e Normativi
La Riforma del Condominio con la legge 11 dicembre 2012 n. Il testo dell’art. 1117 c.c., così come sostituito dall’art. 1 della legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, pur senza apportare eclatanti innovazioni, ma recependo, in gran parte, gli orientamenti cui è pervenuta l’eleborazione della giurisprudenza di legittimità più recente, dà una definizione più articolata della nozione di “parti comuni” dell’edificio e ne integra l’elenco, tuttora non tassativo, ma meramente esemplificativo, già previsto nella precedente formulazione, anche alla luce dei bisogni emersi negli ultimi anni e delle nuove tecnologie il cui uso si va sempre più diffondendo.
Nella nuova enunciazione gli impianti che ricadono tra le parti comuni - prima indicati come “gli acquedotti, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili” - vengono ora definiti, con terminologia più moderna, “gli impianti idrici e fognari e sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria.
Nel testo novellato, infine, vengono definiti in modo diverso e in maniera decisamente di più respiro, rispetto al testo precedente, gli impianti che ricadono tra le parti comuni. è l’insieme delle tubature generalmente di acciaio zincato, predisposte per distribuire l’acqua alle singole utenze. Anche l’impianto idrico è di proprietà comune per le parti comprese tra il misuratore dell’Azienda erogatrice e la diramazione nelle singole proprietà esclusive (art. n. 1117 del c.c.). Generalmente si compone di una conduttura ad anello, posta al piano più basso dell’edificio, che funge da collettore da cui si dipartono le colonne montanti che, salendo verticalmente, vanno a servire le varie unità immobiliari poste ai piani soprastanti. Alla sommità di ciascuna colonna montante è posta una valvola “Jolly” per il richiamo dell’aria nel caso di mancanza di flusso idrico. L’impianto può essere dotato di autoclave al fine di garantire l’affluenza dell’acqua ai piani più alti nel caso di ridotta pressione da parte dell’ente erogatore o a causa della particolare posizione dell’edificio servito. Anche questo impianto rientra nelle proprietà comuni.
Alla parte di impianto che è comune deve provvedere (e ne ha la relativa responsabilità) il condominio; alla parte di impianto di proprietà’ esclusiva debbono provvedere i singoli condomini, i quali non possono quindi pretendere che l’amministratore mandi a riparare i loro rubinetti o guasti e perdite di ogni genere che non derivino dai tubi montanti comuni.
Oneri di conservazione, riparazione e manutenzione dell’impianto
Il condominio è tenuto a mantenere in efficienza l’impianto idrico comune, trattandosi di un servizio essenziale e irrinunciabile, ed ogni indispensabile riparazione di esso ha quel carattere di urgenza che legittima l’amministratore a provvedere anche senza la preventiva approvazione della spesa da parte dell’assemblea (ultimo comma art. n. 1135 del c.c.). Gli oneri derivanti dalla conservazione, riparazione e manutenzione dell’impianto vengono normalmente ripartiti tra i condomini in ragione delle quote millesimali di ciascuno, se tutte le proprietà’ esclusive usufruiscano del servizio, altrimenti parteciperanno proporzionalmente alla spesa solo i condomini serviti. Ciò’ salvo diverse disposizioni del regolamento di condominio.
Installazione del servizio nelle proprietà esclusive sprovviste
A norma dell’art. n. 1102 del C.C. ciascun condomino ha diritto, in ogni tempo, ad allacciarsi all’impianto comune dell’acqua, se la sua proprietà’ esclusiva non e’ servita, o anche di creare nuovi allacciamenti. Ogni spesa di allacciamento è a suo carico e le opere debbono essere fatte in modo da non danneggiare l’impianto e le parti comuni. L’allacciamento comporta, ovviamente, l’onere del condomino che lo ha effettuato di partecipare alle spese di manutenzione, esercizio e conservazione dell’impianto nonché di pagare la sua quota di consumo, secondo i criteri in uso nell’edificio di cui si tratta.
Ripartizione delle spese secondo le quote millesimali
All’interno dell’edificio il consumo dell’acqua potabile varia da condomino a condomino, a seconda dell’ampiezza della proprietà esclusiva, del numero di abitanti e della destinazione (si veda ad esempio la differenza di consumo tra un appartamento e un magazzino di commercio all’ingrosso o fra un negozio di pescheria ed uno di ottica). Ne dovrebbe conseguire l’inapplicabilità alla specie del 1* comma dell’art. 1123 del C.C. e l’applicabilità dei commi successivi del medesimo articolo del codice civile. Va quindi ritenuta illegittima una delibera assembleare che approvi il criterio di ripartizione delle spese di acqua potabile in base alla tabella millesimale e ciò indipendentemente dalla circostanza che le proprietà’ esclusive siano o non siano munite di contatore, perché’ la ripartizione delle spese per l’acqua potabile deve avvenire in base ai consumi e non per millesimi (Appello di Roma, sentenza n. 2116 del 2.5.1959), o, comunque, in base all’uso potenziale che ciascun utente può fare ( Cassazione, sentenza n. 1253 del 14.2.1985). E’ criticabile, quindi, l’operato di quell’amministratore che, in mancanza di norme del regolamento o di espressa delibera assembleare, ripartisca la spesa secondo le quote millesimali.
Sennonché non sono affatto rari i regolamenti di condominio “contrattuali”, e quindi modificabili solo con l’unanimità’ dei consensi, i quali aggiungono le spese dell’acqua potabile all’elenco delle spese generali che vanno ripartite fra i condomini, proprio in base alla tabella millesimale.
Ripartizione delle spese secondo il numero degli abitanti
Il metodo di ripartizione che è preferibile adottare quando non esistano ne’ contatori nelle proprietà esclusive, ne’ una norma di regolamento, dovrebbe essere quello per numero di abitanti. Tale criterio è certamente il più adatto per stabilire dei consumi presuntivi abbastanza attendibili, anche se la sua pratica applicazione presenta alcune difficoltà, specie se il condominio comprende anche locali ad uso diverso dall’abitazione. Per quanto riguarda gli appartamenti, il numero degli abitanti va determinato indipendentemente dall’età di essi, essendo nozione comune che i bambini provocano un consumo di acqua almeno pari a quello degli adulti.
Per quanto riguarda, invece, i locali ad uso diverso dall’abitazione non si può parlare, seriamente, di “abitanti” in relazione al consumo di acqua. In molti casi si assumono come “abitanti” i titolari e dipendenti di ciascun ufficio o azienda, senza tenere conto dell’attivitàin concreto svolta, che è l’unica ad influire sull’entità del consumo. In linea generale, quando il consumo di acqua non dipende dal tipo di attività esercitata, il criterio di considerare come abitanti le persone che lavorano nelle proprietà esclusive è errato per eccesso. Potrà esserlo, invece, per difetto, quando l’acqua venga consumata anche per lo svolgimento dell’attività aziendale (ad esempio, lavanderie, bar, ristoranti, officine che usano l’acqua per raffreddamento delle macchine ecc..).
Per tutte le unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione nessun criterio, che non sia quello di misurazione effettiva (contatore) o di computo “virtuale” (cioè rapportato all’uso effettivamente presumibile) del numero di abitanti, può essere sicuramente valido. Dovrà infine tenersi conto (ove taluno sollevi delle eccezioni) di eventuali vasche, piscine e giardini pensili di proprietà’ esclusiva, aumentando con ragionevole presunzione il numero di abitanti delle proprietà esclusive a cui servono, che, anche in questo caso, diventerà “virtuale”.
Esistenza di contatori in tutte le proprietà esclusive
L’esistenza di contatori del consumo di acqua potabile in ciascuna proprietà esclusiva offre la possibilità di ripartire esattamente la spesa, in base alla lettura dei contatori, e, quindi, una corretta applicazione dei criteri che ispirano i commi 2* e 3* dell’art. 1123 del c.c. Sia che il regolamento di condominio disponga che la ripartizione deve essere fatta in base alla predetta lettura, sia che non disponga nulla, la ripartizione dovrà certamente farsi in base alle letture dei contatori.
Se pero’ un regolamento “contrattuale”, nonostante l’esistenza dei contatori nelle proprietà esclusive, dispone che la ripartizione debba avvenire in modo diverso (secondo i millesimi o gli abitanti di ciascuna unita’ immobiliare ecc.) non si potrà tenere conto dei contatori: il criterio di ripartizione, essendo contrattuale, potrà essere modificato soltanto con l’unanimità di tutti i condomini e in forma scritta.
Installazione autoclave
Le questioni condominiali sulla installazione dell’autoclave, necessaria per ovviare alle deficienze di erogazione dell’acqua potabile nei piani alti, sono in genere caratterizzate dalla resistenza, rispetto alla spesa, da parte dei condomini dei piani bassi, che non risentono dell’inconveniente e, al contrario, dalla pretesa dei condomini dei piani alti che la spesa vada ripartita fra tutti e non sia posta solo a carico di essi. Occorre ora precisare, ai fini della maggioranza occorrente per la delibera di installare l’autoclave, come si inquadri tale opera nelle norme del condominio. I condomini che vogliono impedire l’installazione sostengono spesso che si tratti di una innovazione: la tesi e’ infondata. L’autoclave non muta ne’ la consistenza ne’ la destinazione dell’impianto idrico esistente, bensì’ lo modifica.
La spesa va ripartita fra tutti i condomini secondo le rispettive quote millesimali, a nulla rilevando la diversa utilità’ dell’opera. L’installazione dell’autoclave è infatti riferibile ad un servizio essenziale (in quanto compensa la carente erogazione dell’acqua ai piani più alti dell’edificio) e non può quindi esimere alcun condomino dal pagamento della relativa spesa anche se in effetti alcuni condomini non se ne avvantaggiano (Appello di Roma, sentenza n. 878 del 30.1.1962, Cassazione n. 7172 del 29.11.1963).
Sicurezza dell’impianto
Gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso e consumo di acqua all’interno degli edifici condominiali sono soggetti, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore, alla legge 5 marzo 1990, n. 46 in tema di sicurezza degli impianti.
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