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Rendiconto della Gestione Finanziaria

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 prevede a decorrere dal 10 gennaio 2015 l'obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto, nonché di adottare a partire dal 1° gennaio 2016 specifici schemi di bilancio e rendiconto. Prevede che cessino di avere efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015 le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola.

L'articolo 3, comma 1, del decreto prevede che:

  • Art. - della programmazione (allegato n.
  • - della contabilità finanziaria (allegato n.
  • - della contabilità economico-patrimoniale (allegato n.
  • - del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.

Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all' art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 413.

Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio.

In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 413, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere.

Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, ii. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3.

Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'autonomia di bilancio e contabile del Consiglio regionale è disciplinata nell'ambito delle disposizioni contenute al Titolo Il (art. 5-8) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 .

Ciò posto, per l'anno 2016, nel rispetto dei nuovi principi e regole contabili e nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 67 del decreto, il Consiglio regionale approva il rendiconto della gestione sulla base della proposta di rendiconto approvata di presidenza, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10, che ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del decreto, comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

Nel rendiconto della gestione trova specifica evidenza il riaccertamento ordinario dei residui. Al rendiconto della gestione sono allegati i prospetti, le tabelle, gli elenchi di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto, nonché la relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6 del decreto medesimo.

Al rendiconto della gestione 2016, primo esercizio di adozione della contabilità economico-patrimoniale, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale, di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto, riferito contabilmente al 10 gennaio 2016, predisposto nel rispetto delle modalità di cui al punto 9.2 dell'allegato 413 del decreto concernente il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale.

La composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto costituisce oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale. Al rendiconto della gestione del Consiglio regionale è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto.

Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3 del decreto. Con proprio provvedimento n. 39 del 15 maggio 2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011.

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano complessivamente pari a euro 1.558.904,05. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano complessivamente pari a euro 18.163.786,13. Con il riaccertamento ordinario dei residui sono state apportate le conseguenti variazioni al fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni che risultano non più esigibili nell'esercizio 2016 cui il rendiconto si riferisce.

L'elenco degli impegni imputati all' esercizio 2017 finanziati dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016 pari a euro 1.888.186,93 è riportato in allegato al rendiconto della gestione secondo quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 412 al decreto concernente il principio contabile ap...

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