Questo articolo riassume i punti salienti del Testo Unico sulle opere idrauliche, toccando argomenti come la gestione delle arginature, i vincoli paesaggistici, la sicurezza nei cantieri e le procedure di autorizzazione paesaggistica.
Arginature: Generalità, Definizioni e Comportamento Idraulico
Gli argini sono costituiti da rilevati artificiali in terra, progettati per contenere le acque dei fiumi, specialmente durante le piene. Gli argini possono essere longitudinali (corrono lungo le sponde) o trasversali (disposti a coppie, simmetricamente verso l’alveo). Sono strutture di ritenuta costruite in terra argillosa, disposta a strati compressi.
La sezione trasversale di un argine è fondamentalmente trapezia, costituita da un corpo, un petto (fianco interno) e una spalla (fianco esterno). La sommità o corona dell’argine deve avere una leggera convessità per favorire lo scolo delle acque piovane e deve essere più alta del livello di massima piena.
Un argine in terra non è totalmente impermeabile; durante le piene, avviene una lentissima permeazione attraverso il corpo arginale. Nella progettazione, è fondamentale lo studio e la rappresentazione del reticolo di flusso e il calcolo delle pressioni neutraliche.
Dissesti e Rotte Arginali
Gli argini richiedono manutenzione e vigilanza costanti. Le cause dei dissesti arginali includono:
- Tracimazione o sormonto arginale: dovuta all’insufficiente altezza dell’argine.
- Sifonamento: attraverso cavità nel corpo arginale, con conseguenti fontanazzi.
- Sfiancamento a campagna: per troppa imbibizione, specialmente durante piene prolungate.
- Erosione del corpo arginale a fiume: causata dalla forza della corrente.
- Sfiancamento a fiume: in caso di riduzione del livello della piena dopo la fase acuta.
Le opinioni relative agli effetti delle arginature non sono concordi. Da un lato sono evidenti la necessità ed i vantaggi delle arginature, per proteggere territori talora vastissimi dalle inondazioni. Però l’arginamento di un tronco fluviale, ossia il suo restringimento tra argini, eleva il livello di piena ed aggrava i pericoli di rotte, le difficoltà di scolo delle zone laterali, che devono provvedere allo smaltimento delle acque o tramite una diversa propria rete di scolo, o mediante opere di regolazione (chiaviche) attraverso il corpo arginale, manovrabili in caso di piena, ovvero con impianti di sollevamento per il convogliamento delle acque al di sopra dell’argine stesso.
Gli argini possono anche produrre effetti dannosi di riduzione di alimentazione sulla falda freatica. Inoltre l’arginamento, sopprimendo zone di espansione, accresce la portata di piena nei tronchi di valle.
Vincoli Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004) e Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. 31/2017)
I vincoli sul paesaggio sono disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
Il D.P.R. 31/2017 individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del D.L. 83/2014 (decreto cultura).
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 D.Lgs. 42/2004):
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
- i ghiacciai e i circhi glaciali
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civili
- le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 448/1976
- i vulcani
- le zone di interesse archeologico
Iter procedurale autorizzazione paesaggistica ordinaria:
- l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica
- entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica
- la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
- dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace
Il D.P.R. 31/2017 prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:
- opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
Il D.P.R. 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità (Allegato B del D.P.R. 31/2017) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; tra questi citiamo:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
L’art. 8 del D.P.R. 31/2017 disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare. In particolare, si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al D.P.R. 31/2017 (Allegato C) e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D al regolamento medesimo.
Contenuti della relazione paesaggistica semplificata:
- sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
- è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento
- è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
- è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
- sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Sicurezza nei Cantieri Edili (D.Lgs. 81/2008)
La norma principale di riferimento in Italia è il D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Di fatto il D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81 ha accorpato e integrato le precedenti normative in un unico testo per la sicurezza sul lavoro.
Nei cantieri edili sono in vigore norme severe per regolare il personale in entrata e in ufficio. Le figure che possono circolare nell’area sono espressamente indicate dalle norme in vigore. Il cantiere è uno dei luoghi lavorativi con il più alto rischio di infortuni e malattie professionali.
Documenti Specifici per la Gestione della Sicurezza in Cantiere:
- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento): Individua i principali rischi connessi al cantiere, redatto in fase di progettazione.
- POS (Piano Operativo per la Sicurezza): Misure effettivamente adottate in fase esecutiva, include valutazione dei rischi e misure di prevenzione.
- PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi): Contiene informazioni necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'uso dei ponteggi.
Responsabilità e Figure Chiave:
- Committente o Responsabile dei Lavori: Nomina CSP e CSE, comunica i nominativi delle imprese e verifica l’idoneità tecnica professionale dei lavoratori.
- Datore di Lavoro: Responsabile della consegna dei DPI, accettazione del PSC e redazione del POS.
- CSP (Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale) e CSE (Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione): Nominati dal committente.
Tutti i lavoratori devono essere dotati degli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, che sono responsabilità del Datore di Lavoro, ovvero dell’impresa edile per cui lavorano. La scelta di questi dispositivi viene effettuata a seguito della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
INDICE DEGLI ARTICOLI Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Art. 88 - Campo di applicazione
- Art. 89 - Definizioni
- Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Art. 95 - Misure generali di tutela
- Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
- Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Art. 99 - Notifica preliminare
- Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 101 - Obblighi di trasmissione
- Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
- Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
- Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- Art. 105 - Attività soggette
- Art. 106 - Attività escluse
- Art. 107 - Definizioni
- Art. 108 - Viabilità nei cantieri
- Art. 109 - Recinzione del cantiere
- Art. 110 - Luoghi di transito
- Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
- Art. 113 - Scale
- Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
- Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
- Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
- Art. 118 - Splateamento e sbancamento
- Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
- Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
- Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
- Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
- Art. 125 - Disposizione dei montanti
- Art. 126 - Parapetti
- Art. 127 - Ponti a sbalzo
- Art. 128 - Sottoponti
- Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Art. 130 - Andatoie e passerelle
- Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
- Art. 132 - Relazione tecnica
- Art. 133 - Progetto
- Art. 134 - Documentazione
- Art. 135 - Marchio del fabbricante
- Art. 136 - Montaggio e smontaggio
- Art. 137 - Manutenzione e revisione
- Art. 138 - Norme particolari
- Art. 139 - Ponti su cavalletti
- Art. 140 - Ponti su ruote a torre
- Art. 141 - Strutture speciali
- Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
- Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
- Art. 144 - Resistenza delle armature
- Art. 145 - Disarmo delle armature
- Art. 146 - Difesa delle aperture
- Art. 147 - Scale in muratura
- Art. 148 - Lavori speciali
- Art. 149 - Paratoie e cassoni
- Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
- Art. 151 - Ordine delle demolizioni
- Art. 152 - Misure di sicurezza
- Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
- Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
- Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
- Art. 156 - Verifiche
Capo III Sanzioni
- Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
- Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
- Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
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