L’abbigliamento da lavoro è un aspetto fondamentale per garantire sicurezza e professionalità in vari settori lavorativi. In particolare, la normativa abbigliamento da lavoro prevede che ogni datore di lavoro fornisca ai propri dipendenti un abbigliamento adeguato, che non solo rispecchi l’immagine dell’azienda, ma che sia anche funzionale alla protezione del lavoratore.

La sicurezza sul lavoro è un tema centrale nella normativa sull’abbigliamento professionale. L’obbligo della divisa sul posto di lavoro non è solo una questione di immagine aziendale, ma diventa un elemento cruciale per la sicurezza del lavoratore. La Legge 626 riguardante l’abbigliamento da lavoro è una pietra miliare nella normativa italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quando si parla di abbigliamento da lavoro si fa riferimento alla linea di indumenti nati per proteggere i capi civili dall’usura e dallo sporco, e, soprattutto, per creare un’immagine uniforme tra i membri dell’azienda. Gli indumenti da lavoro diventano abbigliamento antinfortunistico quando contribuiscono a proteggere l’utilizzatore da eventuali rischi legati al settore di appartenenza, trasformandosi quindi in un vero e proprio strumento di protezione.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Categorie e ConformitĂ 

Tecnicamente si parla quindi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che devono essere conformi al Decreto Legislativo 2016/425 del 9 marzo 2016. Questo Decreto definisce i DPI come “i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza”.

I DPI vengono suddivisi in tre categorie in base alla gravitĂ  del rischio da cui devono salvaguardare il lavoratore:

  • Categoria I: Appartengono a questa categoria i DPI di progettazione semplice, destinati a proteggere la persona da rischi di danni fisici di lieve entitĂ  (azioni lesive superficiali prodotte da strumenti meccanici, azioni lesive lievi e reversibili causate da prodotti per la pulizia, ordinari fenomeni atmosferici ecc.). Essi devono essere muniti di autocertificazione rilasciata dal fabbricante, che produce e commercializza il prodotto dichiarandone la conformitĂ  ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva.
  • Categoria II: Differente invece per la Categoria II e per la Categoria III, in cui è un Organismo Notificato Europeo a verificare la regolaritĂ  e la documentazione del Dispositivo, e a rilasciare un attestato di certificazione.
  • Categoria III: Infine, alla Categoria III fanno parte i Dispositivi di progettazione complessa che proteggono da rischi che possono portare a morte o lesioni gravi. Infine, i DPI di Categoria III, proprio per l’importante funzione di protezione che devono garantire, vengono sottoposti a controlli periodici, con o senza preavviso, da parte di un gruppo audit esterno. Questo gruppo di esperti può decidere di effettuare test tecnici realizzati internamente o esternamente all’azienda produttrice, per verificare la qualitĂ  e l’efficacia protettiva del Dispositivo in questione.

Il gruppo audit deve poi trasmettere al fabbricante una relazione sulla visita e sugli eventuali test effettuati. In caso di esito negativo, il DPI deve essere modificato, sostituito o eliminato.

Il datore di lavoro è tenuto ad analizzare le caratteristiche della sua azienda, individuando eventuali rischi e procurando DPI adeguati per i propri dipendenti, soprattutto in caso di lavori estremamente pericolosi, sostituendoli periodicamente o sottoponendoli a periodica manutenzione. I lavoratori devono utilizzare i DPI forniti dal datore di lavoro in modo corretto, consultando precedentemente il foglio illustrativo. È loro responsabilità la cura dei Dispositivi, provvedendo alla loro igiene e manutenzione. Hanno inoltre l’obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e/o addestramento, in caso il datore di lavoro lo ritenga necessario.

I Dispositivi di Protezione Individuale sono uno strumento essenziale per lavorare in sicurezza. Molti lavoratori hanno quotidianamente a che fare con il pericolo. Un abbigliamento da lavoro sicuro e di qualità può davvero fare la differenza in termini di incolumità.

Normative di riferimento per l'abbigliamento da lavoro

La sigla EN identifica quelle elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), l’Organismo di Normazione Europea.

  • EN ISO 11611: certifica l’abbigliamento da lavoro impiegato in saldatura. Questo settore necessita di abbigliamento ignifugo, poichĂŠ esiste il pericolo di contatto con la fiamma. Esistono due classi in base al livello di protezione.
  • EN ISO 11612: è la piĂš completa in merito all’abbigliamento che protegge dal calore e dalla fiamma. Per essere normato EN ISO 11612, l'abbigliamento da lavoro deve avere livelli prestazionali minimi sul primo indice A e su almeno uno degli altri indici specificati (da B a F).
  • EN ISO 14116: riguarda l’abbigliamento e i materiali di protezione a limitata propagazione di fiamma.
  • EN 13506: fa parte della EN ISO 11612 ed è la prova piĂš realistica per quanto riguarda l’abbigliamento ignifugo. Si tratta del test sul manichino, ovvero la simulazione di un incendio su un manichino completamente vestito e dotato di piĂš di cento sensori che registrano la variazione di energia termica in ogni singolo punto del corpo.
  • EN 469: è lo standard relativo all’abbigliamento protettivo per i vigili del fuoco.
  • EN 1486: stabilisce i requisiti per gli indumenti protettivi riflettenti utilizzati dalle squadre antincendio. Questi capi devono superare i test di trasferimento di calore radiante, di calore convettivo e di calore da contatto.
  • EN 61340: definisce i criteri per l’abbigliamento e le calzature di protezione da scariche elettrostatiche. La carica statica accumulata sul corpo è pericolosa specie se si lavora a contatto con componenti elettronici sensibili, solventi o materiali infiammabili. DPI consigliabili per l'utilizzo in ambienti ATEX poichè non creano il rischio di innesco esplosione da parte di cariche elettrostatiche.
  • EN 1149: valuta le proprietĂ  elettrostatiche degli indumenti e delle calzature di protezione per evitare scariche incendiarie.
  • IEC 61482: è la norma piĂš specifica per descrivere i metodi di prova e i test che gli indumenti di protezione per arco elettrico devono superare per essere dichiarati conformi. È stata promossa dalla International Electrotechnical Commission, l’organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricitĂ , elettronica e tecnologie correlate. I metodi di prova sono quelli dell’arco aperto e dell’arco chiuso.
  • RIS 3279 - TOM: è la norma inglese che definisce i requisiti per l’abbigliamento ad alta visibilitĂ  per l’industria ferroviaria.
  • EN 343: riguarda l’abbigliamento di protezione dalle intemperie come pioggia, neve, nebbia e umiditĂ .
  • EN 342: specifica i requisiti e i test per gli indumenti di protezione da freddo (temperatura inferiore ai -5˚). Per ottenere la miglior protezione contro il freddo, i tuoi indumenti devono essere asciutti e devi indossare guanti, copricapo ed accessori simili per evitare il raffreddamento locale. Chiudi gli indumenti ermeticamente e fissali bene, ad esempio sul polso.
  • EN 14058: anche questa norma definisce i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti destinati ad ambienti freddi.
  • EN 13034: riguarda l’abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi. La normativa descrive i requisiti di prestazione degli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche che offrono una protezione limitata contro sostanze chimiche liquide (accessori di tipo 6 e di tipo PB [6]).
  • EN 14605: prescrive i requisiti di prestazione per l’abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi o spray. Per testare la penetrazione si effettuano due test.
  • EN 14126: definisce lo standard per gli indumenti che proteggono da agenti infettivi, batteri e virus. I capi sono sottoposti a vari test e devono resistere alla penetrazione di sangue sintetico pressurizzato, batteri sospesi in soluzioni aerosol, batteri a contatto diretto e polvere contaminata.
  • EN 1073: riguarda l’abbigliamento che protegge da contaminazione radioattiva da particolato.
  • EN 812: stabilisce i criteri per i caschetti antiurto certificati. In caso di impatto, questi caschetti proteggono ammortizzando e assorbendo l’urto.
  • EN 397: riguarda i caschi industriali che devono proteggere da eventuali oggetti in caduta. Questi elmetti devono superare i test di impatto, penetrazione, infiammabilitĂ  e ancoraggio. L’energia dell’oggetto caduto deve essere assorbita dal casco, che deve anche essere resistente al taglio e alla fiamma.
  • EN 166: riguarda occhiali e visiere di sicurezza. Devono soddisfare sia i requisiti ottici (proprietĂ  rifrattive, trasmissione della luce, distorsione della lente), sia lo standard di protezione meccanica.
  • EN 175: specifica i requisiti per occhiali, maschere e schermi viso utilizzati in saldatura.
  • EN 149: definisce le specifiche tecniche per i dispositivi di protezione respiratoria, ovvero le mascherine.
  • EN 140: definisce le caratteristiche che devono avere le semi-maschere. Sono dispositivi di protezione respiratoria che devono resistere alla temperatura e alla fiamma.
  • EN 136: riguarda invece le maschere pieno facciali. Questi dispositivi si dividono in tre classi a seconda dell’utilizzo richiesto.
  • EN 388: stabilisce i requisiti per i guanti protettivi contro i rischi meccanici.
  • EN 407: definisce i guanti protettivi contro i rischi termici.
  • EN ISO 10819: riguarda i guanti di protezione da vibrazioni meccaniche.
  • EN 511: specifica i requisiti per i guanti protettivi contro il freddo fino ai - 50˚.
  • EN 374: è la norma specifica per i guanti di protezione da rischio chimico e microbiologico.
  • EN ISO 1328: definisce i requisiti per calzature resistenti allo scivolamento.
  • EN ISO 20347: descrive gli standard di tutte le calzature da lavoro non esposte a rischi meccanici.
  • EN 14404: stabilisce i requisiti di prestazione per le ginocchiere.

Classificazione e Caratteristiche delle Calzature di Sicurezza

Le calzature di sicurezza sono suddivise in classi secondo la protezione fornita, ad esempio S1P e S3. All’interno di ogni classe di sicurezza hanno delle caratteristiche comuni.

  • SRC: SRA + SRB (N.B. Il solo marchio "CE" non è sufficiente per stabilire la qualitĂ  della calzatura, bisogna analizzare anche le sigle.
  • EN ISO 20347 (calzature da lavoro ad uso professionale): Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature analizzate precedentemente.

Le calzature all’interno di ogni classe di sicurezza hanno delle caratteristiche comuni. Opzioni: Diversi sistema di chiusura, scarpe e stivaletti, con e senza fodera, impermeabili ed idrorepellenti, in materiali diversi. Alcuni dotati di suole in Vibram® e resistenti a temperature fino a 300° C.

Sicurezza totale:

  • Scarpe e stivali con protezione antiperforazione e rinforzo dita.
  • Scarpe e stivali idrorepellenti con rinforzo dita, SENZA protezione antiperforazione. Utilizzato in particolare da: Persone che hanno l’esigenza di proteggersi dalla caduta di oggetti e che transitano su supporti fissi e piani senza dover correre il rischio di calpestare oggetti pericolosi.
  • Calzature con rinforzo dita, SENZA protezione antiperforazione Utilizzato in particolare da: Persone che hanno l’esigenza di proteggersi contro la caduta di oggetti e che transitano su supporti fissi e piani e che non corrono il pericolo di calpestare oggetti appuntiti.

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Nel Decreto Legislativo 81/2008 viene esplicata la normativa per l’abbigliamento da lavoro, dove, oltre a trattare in maniera approfondita ciò che concerne la sicurezza dei DPI, si indicano le generali disposizioni che i datori di lavoro sono tenuti a seguire circa la fornitura e la manutenzione degli indumenti professionali.

Tali disposizioni sono contenute nel Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. La scelta e la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale sono a totale carico del datore di lavoro, che per legge deve assicurarne il funzionamento, il controllo e il rispetto delle condizioni igieniche, la manutenzione e la riparazione, come stabilito dagli artt. 74 e successivi del Decreto Legislativo n.

Se il contratto siglato tra l’azienda e il dipendente prevede una discrezionalità nel vestiario a cura del lavoratore, sarà egli stesso a provvedere all’acquisto, salvo diversa specificazione nel contratto che incarichi esplicitamente il datore di lavoro. Se, invece, per il lavoro è previsto l’utilizzo di precise uniformi, è il datore di lavoro che deve certamente farsi carico dell’acquisto.

Nel momento in cui non sono previste particolari necessità in termini di abbigliamento tecnico, può essere però previsto l’inserimento di clausole contrattuali riportanti la richiesta al dipendente di vestire un abbigliamento sobrio o elegante.

Lavaggio e Manutenzione degli Indumenti da Lavoro

L’operazione di lavaggio degli indumenti da lavoro è di norma a carico dell’azienda, e non deve dunque comportare una spesa per i lavoratori; e nel momento in cui questo non avviene, il dipendente ha diritto a un rimborso spese. La legge inoltre si sofferma anche sul concetto del tempo divisa, ossia il tempo necessario per indossare gli indumenti da lavoro: nella retribuzione questo va conteggiato a pieno titolo come lavoro effettivo.

Nel primo caso, si predilige generalmente che il lavaggio venga eseguito dall’azienda per motivi di organizzazione e di estetica. Le modalità e le procedure da seguire in queste particolari casistiche sono contenute nella già citata Circolare del Ministero del Lavoro n. È possibile lavare gli indumenti all’interno dell’azienda o incaricare imprese di pulizie esterne che siano però altamente specializzate e a loro volta attrezzate ai rischi derivanti dal trattamento di questi capi di vestiario.

Abbigliamento da Lavoro Personalizzato e Brand Aziendale

L’abbigliamento da lavoro rappresenta anche un modo per veicolare il brand aziendale. Grazie all’abbigliamento da lavoro personalizzato le persone hanno la possibilità di capire in modo istantaneo il ruolo professionale che viene ricoperto da ogni dipendente. Come noto, in qualunque contesto di lavoro è necessario indossare un ambito adatto alla mansione che si deve svolgere, non solo per questioni di sicurezza ma anche per offrire un’immagine il più possibile accurata dell’attività. Il modo in cui si vestono i dipendenti di un negozio, di uno studio professionale o di un locale può essere considerato una sorta di biglietto da visita da far vedere ai clienti.

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Esempio di Tabelle: Classi di Protezione EN 343

EN 343 è la normativa europea per gli indumenti di protezione ed indica l’indice di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo. La descrizione indica due caratteristiche. Il primo numero indica l’impermeabilità ed il secondo numero la traspirabilità del prodotto globale.

Caratteristica Descrizione
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp) Misurazione della resistenza alla penetrazione del materiale esterno e delle cuciture sotto una pressione dell'acqua di (980+/- 50) Pa/min.
Resistenza al vapore acqueo (RET) Misurazione della resistenza all'evaporazione. Maggiore è la resistenza all'evaporazione di un prodotto , piÚ questo prodotto costituisce un ostacolo importante al passaggio del vapore acqueo : un prodotto traspirante ha una resistenza all'evaporazione debole.

Classi di Alta VisibilitĂ 

I prodotti vengono classificati 1-3 dove 3 è la classe migliore (sicurezza più alta). Il primo indica la classe di sicurezza globale del prodotto. Viene determinato dall’area del tessuto a metraggio fluorescente e dall’area dei riflessi.

  • CLASSE 3: La banda rifrangente non deve avere un'altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,20 m2. Il materiale fluorescente di fondo non deve avere una superficie inferiore a 0,80 m2
  • CLASSE 2: La banda rifrangente non deve avere un'altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,13 m2. Il materiale fluorescente di fondo non deve avere una superficie inferiore a 0,50 m2
  • CLASSE 1: La banda rifrangente deve avere una superficie minima di 0,10 m2.

Solo a titolo indicativo, le tute e le giacche complete con pantaloni sono di classe 3, le giacche con maniche in colore alta visibilitĂ  sono in classe 2, i gilet sono in classe 2 mentre le bretelle sono in classe 1.

Oltre ai requisiti di superficie, anche la confezione deve seguire determinate regole circa la posizione e la distanza delle bande rifrangenti e i tratti minimi di discontinuità tra le bande. Per esempio, se si indossa una giacca certificata sbottonata od aperta davanti, quindi con una interruzione della banda rifrangente superiore a cm 3, è come se si indossasse una giacca NON certificata. A tal proposito, si consiglia di indossare sotto la giacca o il gilet una camicia o una maglietta ugualmente certificata. Anche la pulizia è importante. Quando un capo è sporco, questo perde le sue caratteristiche di alta visibilità e deve essere quindi lavato.

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