Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti.
Il D.M. 37/2008 prevede che le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M.
Requisiti Tecnico Professionali
I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 sono:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta.
- Diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M.
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
- Il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attivitĂ di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
La Legge prevede 4 strade “ordinarie” (alternative fra loro), che possiamo definire “oggettivamente incontrovertibili”, ossia chiare e certe.
Interpretazioni del MISE
In talune situazioni, l'identificazione della tipologia di impianto su cui si sta lavorando non è così semplice, vuoi perché ci si trova di fronte ad una commistione di attività , vuoi perché l’ambito dove queste vengono eseguite è inusuale. Per questo motivo, il MISE ha pubblicato un documento di chiarimento, dove ha raccolto i suoi pareri in merito alle situazioni più particolari su cui è stato interpellato.
Di seguito alcuni chiarimenti forniti dal MISE:
- Impianti Termici per Riscaldamento: Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha chiarito che - indipendentemente dalle sue potenzialità - l’installazione di caminetti e stufe rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008, lettera C.
- Pulizia e Manutenzione Canna Fumaria: Il Mi.S.E. ha specificato che l’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell’ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.
- Impianti al Servizio degli Edifici: Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito che questi impianti debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze).
- Allacciamento Apparecchi Utilizzatori di Gas: Con il presente parere il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di ”allacciamento degli apparecchi utilizzatori di gas” rientra nell'ambito di applicazione del d.m.37/08 e dunque può essere svolta esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui alla lettera e) dell’art.1, comma 2 del d.m.
- Rifacimento Impianto Fognario Condominiale: Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha chiarito che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione sopramenzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall’impresa incaricata).
AttivitĂ di Coibentazione
Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno segnalare che se l’impresa si limita ad eseguire le “operazioni di coibentazione” di tubazioni già installate o destinate ad essere installate da “altra impresa abilitata d.m. 37/2008” non è ovviamente necessario che detta impresa debba essere abilitata ai sensi del d.m.37/2008 né che possa far valere l’attività pregressa ai fini del riconoscimento di requisiti, in quanto l’attività dalla stessa esercitata (operazioni di coibentazione) non rientra nel campo di applicazione del decreto medesimo.
Dichiarazione di ConformitĂ
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M.
La conformità degli impianti sui quali è stata eseguita la coibentazione deve essere “dichiarata” dall’impresa installatrice abilitata che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM 37/2008, è tenuta a “realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente, ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi”.
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