Il Decreto Ministeriale 37/08 specifica le regole per l’installazione a norma di legge degli impianti all’interno degli edifici. Per il settore termoidraulico, il punto di riferimento è la lettera C, che fa riferimento a impianti di:

  • Riscaldamento
  • Climatizzazione
  • Condizionamento
  • Refrigerazione
  • Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense
  • Ventilazione ed aerazione dei locali

Interpretazioni e Chiarimenti del Mi.S.E.

Il Mi.S.E. ha fornito diversi chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 37/08 in situazioni specifiche. Vediamo alcuni esempi:

Impianti Termici e Canne Fumarie

Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore. Indipendentemente dalle sue potenzialità - l’installazione di caminetti e stufe rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008, lettera C (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m.

Il Mi.S.E. ha specificato che l’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell’ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

Ha richiamato in proposito quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1 del d.m.

Impianti di Refrigerazione

Al contrario, qualora le operazioni poste in essere si riferissero all’attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione presso edifici civili e non, le stesse debbano considerarsi pienamente rientranti nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.

Impianti al Servizio degli Edifici

Il Mi.S.E. ha chiarito che questi impianti debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze). Qualora vengano rispettati tali presupposti, l’impresa installatrice di siffatti impianti deve necessariamente essere abilitata ai sensi del d.m.

Allacciamento Apparecchi Utilizzatori di Gas

Con il presente parere il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di ”allacciamento degli apparecchi utilizzatori di gas” rientra nell'ambito di applicazione del d.m.37/08 e dunque può essere svolta esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui alla lettera e) dell’art.1, comma 2 del d.m.

Rifacimento Impianto Fognario Condominiale

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha chiarito che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione sopramenzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall’impresa incaricata).

Coibentazione Tubazioni

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno segnalare che se l’impresa si limita ad eseguire le “operazioni di coibentazione” di tubazioni già installate o destinate ad essere installate da “altra impresa abilitata d.m. 37/2008” non è ovviamente necessario che detta impresa debba essere abilitata ai sensi del d.m.37/2008 né che possa far valere l’attività pregressa ai fini del riconoscimento di requisiti, in quanto l’attività dalla stessa esercitata (operazioni di coibentazione) non rientra nel campo di applicazione del decreto medesimo.

Responsabile Tecnico e Dichiarazione di Conformità

Se sei abilitato a certificare impianti di riscaldamento e climatizzazione, potrai ufficialmente dimostrare di aver installato un impianto in modo corretto, secondo le norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.

L’installatore che ottiene l’abilitazione alla lettera C presso la propria Camera di Commercio viene nominato “Responsabile tecnico”. Se non è presente la figura del Responsabile Tecnico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co in gergo comune) dell’impianto non potrà essere rilasciata, il motivo risiede nell’obbligo di firma da parte del Responsabile Tecnico.

L’installatore termoidraulico nominato “Responsabile tecnico” deve possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/08. Per verificare il possesso dei suddetti requisiti occorre consultare la propria Camera di Commercio. Ad ogni modo, è considerato requisito idoneo uno dei seguenti:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica tra cui le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica o Architettura presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma di tecnico superiore, ottenuto presso Istituti Tecnici Superiori, Area Tecnologica - Efficienza Energetica;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, relativa a impianti termoidraulici di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento.

Abilitazione alla Lettera C e Patentino F-Gas

L’acquisizione della lettera C non è un prerequisito per conseguire il Patentino F-gas. Si tratta di certificazioni definite a seguito della conferenza sul clima e del Protocollo di Kyoto, trattato internazionale stipulato nel 1997 e relativo al surriscaldamento globale che prevede l’obbligo, da parte degli stati che hanno aderito, a ridurre le emissioni inquinanti.

Tali certificazioni, dunque, hanno lo scopo di prevenire l’emissione dei gas fluorurati responsabili dell’effetto serra. Ciò avviene tramite l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale, la comunicazione degli interventi svolti alla Banca Dati F-gas e l’applicazione di sistemi di rilevazione delle perdite.

Il Registro Telematico Nazionale è gestito dalla Camera di Commercio locale. L’iscrizione è obbligatoria per coloro che decidono di conseguire il Patentino e la Certificazione F-gas. La Banca Dati F-Gas, invece, è stata istituita con il DPR 146/2018 e sostituisce la Dichiarazione F-Gas.

TAG: #Idraulico

Potrebbe interessarti anche: