Nella progettazione o ristrutturazione di un bagno, è fondamentale rispettare le normative vigenti per garantire uno spazio funzionale, sicuro e conforme alla legge. Questo articolo esplora in dettaglio le dimensioni minime richieste per bagni di servizio e secondi bagni, analizzando le normative nazionali e regionali italiane.
Normativa di Riferimento
La principale normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, che definisce le altezze minime e le superfici richieste per i locali adibiti ad abitazione. Questo decreto, insieme al Regolamento Edilizio del Comune di residenza, fornisce le linee guida essenziali per la progettazione di un bagno a norma.
à importante ricordare che le norme specifiche possono variare da comune a comune, quindi è sempre consigliabile consultare l'ufficio tecnico del proprio Comune per informazioni dettagliate.
Altezza Minima del Soffitto
Il decreto stabilisce un'altezza minima di 2,40 metri per locali come bagni, corridoi e disimpegni, inferiore ai 2,70 metri richiesti per gli altri ambienti abitativi. Questa riduzione è dovuta al fatto che i bagni sono considerati locali "accessori".
In base al Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975, lâaltezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze.
Superficie Minima Richiesta
Sebbene il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 non specifichi una superficie minima per il bagno principale, è generalmente consigliata una dimensione di almeno 3,5 metri quadrati per garantire un utilizzo agevole.
Per un secondo bagno completo, è consigliabile che abbia una superficie minima di 3,5 metri quadrati, in linea con le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975.
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta.
Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Ventilazione e Illuminazione
Il decreto sottolinea l'importanza di una adeguata ventilazione e illuminazione naturale per tutti i locali abitabili. Il bagno principale deve disporre di un'adeguata ventilazione e illuminazione. Ă preferibile la presenza di una finestra apribile per il ricambio d'aria naturale.
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di unâabitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci unâapertura finestrata per il ricambio dellâaria oppure un impianto di aspirazione meccanica.
Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando lâabitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile allâesterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dellâaria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq.
Impianto Elettrico e Sicurezza
La normativa CEI 64-8 (Variante V3) richiede almeno 2 punti presa e 2 punti luce per il bagno, con almeno un interruttore vicino allâingresso. I bagni sono classificati come luoghi a rischio aumentato per i contatti elettrici e devono adottare misure di sicurezza particolari. Lâimpianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere lâadozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone.
La norma Cei 64-8, che per la parte âsicurezzaâ non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare lâimpianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia).
In funzione della pericolositĂ , nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 individua quattro zone:
- Zona 0: è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
- Zona 1: è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a unâaltezza di 225 cm.
- Zona 2: comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
- Zona 3: si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.
AccessibilitĂ per Disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi vive con un anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili per garantire sicurezza e facilità di cura.
Deroghe e Semplificazioni
L'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), introduce, per gli immobili tutelati di interesse culturale, una deroga in materia di altezze minime ed ampiezza delle finestre, disciplinata dal D. Min. SanitĂ 05/07/1975.
Inoltre, l'art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020, prevede che, nelle more dell'approvazione del Decreto di cui all'art. 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, le disposizioni del D. Min. SanitĂ 05/07/1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.
Nuove deroghe sulle altezze minime per i locali abitabili
Il recente Decreto Legge 69/2024 (noto come âdecreto salva-casaâ), convertito nella Legge n. 105/24, ha modificato lâart. 24 del DPR n. 380 del 2001 riguardante lâagibilitĂ e la segnalazione certificata di agibilitĂ degli edifici, introducendo tre nuovi commi (5bis, 5ter e 5quater) relativi ai requisiti di altezza minima e di superficie minima dei locali.
In particolare, in presenza di determinate condizioni, è stata introdotta una deroga ai limiti di altezza per i locali abitabili previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. 05/07/1975, secondo cui lâaltezza minima dei locali abitabili, come abbiamo visto, è di 2,70 metri (2,40 metri per i locali accessori). Tale deroga è stata disposta in attesa dellâemanazione del Decreto sui requisiti abitativi previsto dal comma 1-bis dellâart. 20 del D.P.R. 380/2001.
Le nuove norme stabiliscono che il tecnico progettista è abilitato ad asseverare la conformitĂ del progetto alle norme igienico-sanitarie anche in presenza di locali con unâaltezza minima inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri.
Tale asseverazione può essere resa ove:
- sia soddisfatto il requisito dellâadattabilitĂ , in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche;
- sia altresĂŹ soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie dellâimmobile;
- sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dellâalloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri dâaria.
Tabella riassuntiva delle altezze minime
| Locale | Altezza Minima (m) | Note |
|---|---|---|
| Stanze da letto e soggiorni | 2.70 | Standard |
| Cucine e bagni | 2.40 | Considerati locali accessori |
| Corridoi e disimpegni | 2.40 | Come i bagni |
| Comuni montani (sopra 1000m) | 2.55 | Possibile riduzione per locali abitabili |
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