Il bagno cieco è un bagno senza finestre, di solito di piccole dimensioni. Per essere a norma di legge, il bagno cieco deve rispettare alcuni requisiti imprescindibili, necessari a garantire la salubrità dell’ambiente.
Normativa di Riferimento
Per realizzare un bagno a norma vanno rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che contengono i requisiti di aerazione e illuminazione. Nel caso della messa a norma di un bagno cieco, bisogna fare riferimento ai regolamenti edilizi, ai regolamenti d’igiene (in particolare, quello del Comune di residenza) e anche al Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, il quale prevede che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento. In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.
Aerazione e Aspirazione
Un bagno dovrebbe sempre avere un’apertura verso l’esterno, come una finestra, per garantire un adeguato ricambio d’aria. Oltre alle dimensioni, un altro aspetto fondamentale per poter procedere alla costruzione del bagno cieco è assicurare una corretta aerazione dell’ambiente. Non essendoci finestre, questo aspetto è fondamentale per evitare muffa, umidità e cattivi odori. Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio d’aria è assicurato dall’immissione di una determinata portata d’aria esterna e, conseguentemente, l’estrazione di una equivalente portata d’aria viziata viziata mediante un apposito apparecchio.
Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.
Dimensioni del Bagno
Le dimensioni minime del bagno dipendono dalla tipologia che si intende realizzare, se bagno padronale o di servizio. Il bagno padronale è di solito più ampio e completo, includendo tutti i sanitari, una vasca e/o una doccia, e talvolta anche uno spazio dedicato alla lavanderia. Contrariamente il bagno di servizio è più essenziale e presenta wc, bidet e lavabo. Passando alle dimensioni dei bagni ciechi, non esistono particolari indicazioni circa i metri quadrati, almeno a livello nazionale.
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂą corta.
Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o più di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m. Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso l’ufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.
Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975) l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Regolamenti Condominiali e Fori di Aerazione
Praticare un foro di aerazione in facciata potrebbe sembrare un’operazione tanto comune quanto scontata, ma occorre anche in questo caso valutare con attenzione possibili regolamenti al riguardo sia comunali che condominiali. Regolamenti comunali e condominiali potrebbero vietare di realizzare liberamente fori di aerazione in facciata. Lo chiarisce il Tribunale di Salerno.
Nel caso in cui, invece, si volesse inserire una finestra nel bagno cieco potrebbe esserci il rischio di ricevere un veto posto da parte del condominio o dei vicini. Anche l’apertura di una finestra deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale e del Codice civile in materia di apertura di luci e vedute. Nel caso di un condominio, poi, interviene anche il regolamento condominiale e la normativa civilistica prevista per l’utilizzo della cosa comune e del decoro architettonico.
Una condomina realizzava liberamente tre fori di aerazione sulla facciata condominiale, ma successivamente il condominio adottava il regolamento che ne vietava esplicitamente l’apertura senza autorizzazione dell’assemblea. Infatti, anche se i fori erano stati praticati prima del regolamento condominiale, la richiesta e il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è avvenuto dopo l’approvazione del regolamento.
In merito ai regolamenti condominiali, i giudici citano la Corte di Cassazione sull’art. 1138 “Regolamento di condominio” e spiegano che: L’art 1138 c.c. individua le norme assolutamente inderogabili del condominio nella predisposizione del regolamento tra cui non rientra l’art 1102 c.c. La giurisprudenza conferma la certa derogabilità alle regole (di) utilizzo e modifica alla cosa comune, precisando che l’art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, ragion per cui i suoi limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o dalle apposite delibere assembleari.
Impianto Elettrico e Sicurezza
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.
La norma Cei 64-8, che per la parte “sicurezza” non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia). La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno. In sostanza quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi.
Secondo Bagno in Condominio
In generale è quasi sempre possibile ricavare un secondo bagno negli appartamenti (in condominio) dalle dimensioni generose. Per le abitazioni in cui lo spazio scarseggia si possono separare gli elementi o ripensare alla configurazione delle stanze adiacenti. Tutte queste operazioni devono essere progettate tenendo conto che per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine dell’appartamento del condomino vicino (art. 889 c.c.). Tuttavia, è ammessa la deroga al rispetto delle distanze ma solo nel caso in cui vi sia l'impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni, attesa la (necessaria) contiguità delle unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale.
Secondo l’articolo 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità , avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tale norma trova piena applicazione in ambito condominiale. In particolare, ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza pressoché unanime è approdata alla conclusione che debba applicarsi il cosiddetto “criterio comparativo”.
Del resto non si può escludere che il disturbo sia aggravato dal frequente uso del bagno nelle ore notturne: in tal caso è quasi certa una lesione del diritto dei vicini alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana. Per evitare un inutile conflitto il costruttore del secondo bagno dovrebbe realizzazione una serie di opere idonee a ridurre le immissioni; in ogni caso, va riconosciuto alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale anche se non sussiste alcuno stato di malattia. In altre parole anche se non risulta integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.
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