Questo articolo esamina il funzionamento e la normativa che regolamenta i bagni asciutti a Marina di Massa, facendo riferimento al Regolamento Urbanistico e ad altre disposizioni pertinenti.
Tessuti Prevalentemente Residenziali
Le Schede normative relative ai seguenti interventi: RCPRGV_01A, RCV_02A, TRV_01A, TRV_02A, TRV_03A, TRV_04A, sono state oggetto di nuova adozione, avvenuta con D.C.C. n. 1. Ricadono nella categoria di tessuti prevalentemente residenziali, quelli definiti dagli artt. 71, 72, 73, 74, 74 bis, 75, 76 delle presenti norme.
Sono fatte salve le varianti al P.R.G. Si recepiscono e fanno salve le deroghe agli strumenti urbanistici previgenti deliberate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 205 della legge n. 1 del 2005, fino alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico.
Aree ad Uso Pubblico
Gli edifici esistenti nelle aree ad uso pubblico CVp e CVg indicate nella "Carta della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'elaborato PR_10 possono essere destinati a funzioni di servizio dell'area stessa e con essa compatibili: CSa, CSb, CSd, CSd1, CSh, CSr, CSs.
Piano Comunale di Protezione Civile
L'area interessata dalle previsioni del vigente "Piano comunale di protezione civile" recepite dal Regolamento Urbanistico è individuata con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.
Ampliamenti Edilizi
Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è' comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato.
L'ampliamento di cui al comma 2 è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico-ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti.
Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (Sul) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dall'art. 11 per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui all'art. 6.
Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR_06 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.
Pineta Litoranea e Sistema Dunale
La pineta litoranea e la vegetazione del sistema dunale, ricadenti anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. La duna è distinta con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e ricade anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52. Per le aree dunali sono prescritti gli interventi di cui al precedente comma 2 e 3.
Tessuto Produttivo
Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 - 142 del D.Lgs.
Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. Il regolamento urbanistico individua il tessuto produttivo come area satura rispetto a quanto prescritto dall'art. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, ed attraverso l'esecuzione di opportuni studi di dettaglio in materia di infrastrutturazione stradale, traffico veicolare, mobilità, livello di inquinanti etc., l'Amm.ne Comunale potrà individuare parti di tessuto produttivo, escludibili dall'attribuzione di aree sature, ai sensi dell'art.
Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 - 142 del D.Lgs.
Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto produttivo, così come definito dall'art. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). È consentito l'insediamento di esercizi commerciali per l'esposizione e vendita di materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi, attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici.
Tessuti Rurali Prevalentemente Residenziali
Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di nuclei edilizi, in genere disposti nella piana agricola lungo strade di percorrenza e punti di scambio, in origine prevalentemente funzionali alle esigenze degli agricoltori insediati. I "Tessuti rurali prevalentemente residenziali", sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R.
Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo IV della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo II della Parte II, nel 'tessuto rurale prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso così come definite all'art. Fatto salvo quanto prescritto all'art. In particolare dovranno essere utilizzati gli elementi tipologici caratteristici della "casa maremmana", per finiture e materiali tradizionali, con divieto di realizzare coperture piane.
Il Regolamento Urbanistico conferma l'attuazione del piano di Nomadelfia, di cui al vigente Accordo di Programma, ammettendo un incremento della SUL di mq. 3500, per le attività proprie della comunità. tale intervento è comprensivo della SUL puntualmente definita nelle schede delle aree di trasformazione TRS_10TA, TRS_11TA e TRS_12TA.
Orti Sociali
Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 - 142 del D.Lgs.
Le aree individuate come orti sociali negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l'amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito regolamento redatto dall'amministrazione comunale. Il regolamento dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonchè gli obblighi degli assegnatari.
Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per la rimessa di attrezzi agricoli aventi una dimensione massima di 8 mq .Tali manufatti dovranno essere realizzati sul confine di ciascun orto e accoppiati a due a due. È consentita, in alternativa, la realizzazione di unico manufatto comune, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve.
Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero.
Disciplina per aree all’interno del perimetro delle UTOE non vincolate ai sensi degli artt. 136 - 142 del D.Lgs.
Gli orti sociali sono aree destinate alla coltivazione ortofrutticola che l’amministrazione si riserva di assegnare a particolari soggetti individuati con apposito avviso pubblico redatto dall’Amministrazione Comunale. L’avviso pubblico dovrà definire le modalità di assegnazione degli orti, di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari.
Nelle aree destinate ad orti sociali è consentita la realizzazione di un fabbricato comune finalizzato al soddisfacimento delle attività sociali ivi svolte. Il progetto dell’area dovrà garantire la dotazione idrica mediante la realizzazione di un unico pozzo di attingimento.
Le aree individuate come aree ortive nelle apposite carte PR_02 e PR_03 sono aree dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l’autoconsumo o per il tempo libero. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art.142 delle presenti norme. Per gli eventuali edifici esistenti, aventi destinazione d’uso diversa da quella disciplinata dal presente articolo sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 135 e 136 delle norme. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l’esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali. con i parametri di riferimento di cui al P.T.C. relativi alla zona a prevalente funzione agricola.
Aree ad Edificazione Speciale per Standard
Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi.
Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti incrementi di superficie superiori al 20% utile lorda (Sul) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto unitario (da parte della Giunta comunale in caso di aree e/o impianti pubblici comunali), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
Sono ammessi: interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli; interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune, previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard 'di progetto'.
In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della Parte II delle presenti norme. In particolare, in presenza di spazi pubblici centrali è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati parcheggi pubblici permeabili scoperti, oltre a modeste attrezzature e sistemazioni di arredo urbano. in ogni caso, nelle aree per standard possono essere sempre realizzati piccoli manufatti utili alla fruizione e alla qualificazione degli spazi urbani.
Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' e delle 'Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali' sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nella corrispondente "scheda normativa e di indirizzo progettuale" (Allegato "PR_06" alle presenti norme).
Patrimonio Edilizio
Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R.:
- a.
- b.
- c.
Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico-edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo IV della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 45, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 46 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino.
Il patrimonio edilizio presente al 1942 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3-costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. Agli edifici e/o complessi edilizi realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi", o "Aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", o "Aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 6, a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (Sul) e/o di volume (V), e senza possibilità di addizioni funzionali.
I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso (turistico-ricettiva, terziario-direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.) mentre si applicano nel caso di cambio di destinazione d'uso da altre funzioni in residenza. I suddetti limiti sono inoltre vincolanti nel caso di nuova edificazione con le seguenti specificazioni per la sola quota di edilizia ERS nelle aree TR_: mq. 60 per il 20% della Sul complessiva, mq.
Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.
In presenza di studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza degli interessati, modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato PR_05. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di di...
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