La questione dell'accesso ai bagni nei locali pubblici è spesso fonte di dibattito. Molti si chiedono se sia lecito usufruire dei servizi igienici di un bar senza effettuare una consumazione. La risposta non è univoca e dipende da diversi fattori, tra cui la normativa vigente e le decisioni dei singoli gestori.
La Normativa di Riferimento
La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. 187 stabilisce che gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, salvo un giustificato motivo.
In un video sui suoi canali social, prendendo spunto da un cartello affisso in un locale - «Si avvisa la gentile clientela che i bagni sono riservati ai clienti previa consumazione» - ha chiarito ogni dubbio: «La legge prevede sì l’obbligo per chi fa somministrazione, quindi bar e ristoranti, di avere un bagno, ma sono obbligati a metterlo a disposizione solo della clientela pagante» spiega Massimiliano Dona, avvocato specializzato in tutela dei consumatori e Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne. A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti.
La Sentenza del TAR Toscana
Lo ha chiarito la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”.
La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost. Il Tribunale Amministrativo Regionale in quell'occasione ritenne che rendere pubblici i servizi igienici fosse troppo oneroso per gli esercenti e così annullò la decisione del Comune.
Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili.
Cliente Pagante: Cosa Significa?
Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo piĂą basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno.
E poi approfondisce: «Non è però necessario sedersi, ordinare, o fare una consumazione minima per poter usufruire della toilette: idealmente basta anche solo comprare una caramella». Quel che conta, insomma, se si ha bisogno impellente della toilette, è spendere del denaro per una consumazione o un bene da portare via.
Quando è Possibile Negare l'Accesso al Bagno?
Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un “giustificato motivo”. Siccome la legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante, l’unico giustificato motivo che verrebbe in mente per impedire ad un cliente di utilizzarlo è che il bagno sia occupato oppure che sia guasto a causa della condotta di un precedente cliente, il quale ha reso impossibile provvedere immediatamente alla riparazione.
Ci sarebbero altri motivi per cui negare un bagno in un bar ad un cliente: ad esempio, che chi lo chiede sia una persona molesta, che dà fastidio agli altri forse perché troppo alticcio. Ma qui subentra il diritto dell’esercente ad allontanarlo dal suo locale, non tanto la questione del bagno.
Obblighi del Gestore e Sanzioni
Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.
Nel caso in cui il gestore dell’esercizio pubblico rifiuti ingiustificatamente l’uso del bagno ai clienti paganti Il cliente, il consumatore potrà rivolgersi alle forze dell’ordine che provvederanno a sanzionare il detentore del pubblico esercizio.
Bagno in Locale Commerciale: Ulteriori Considerazioni
Quando si progetta il bagno in locale commerciale occorre conoscere la normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il bagno in locale commerciale richiede particolare attenzione alle normative edilizie ed igienico-sanitarie che descrivono e disciplinano le caratteristiche precise e i requisiti fondamentali che i locali igienici devono rispettare per essere considerati a norma.
Il punto di riferimento normativo, nello specifico, per la progettazione di bagno e antibagno è il Decreto ministeriale n°190 del 5 luglio 1975, che disciplina le dimensioni minime dell’antibagno e i requisiti di ventilazione e ricambio dell’aria, illuminazione, isolamento e riscaldamento.
Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti.
Requisiti Specifici per Diverse AttivitĂ
Le toilette sono obbligatorie in tutti gli esercizi che prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti e pizzerie. Al contrario, non è obbligatorio per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto.
Nei casi obbligatori, i bagni devono essere sempre due e distinti per sesso, più il bagno per i disabili che può essere integrato già a un bagno esistente (solitamente quello delle donne).
Nel dettaglio Per locali ristorante con meno di 100 posti coperti occorre prevedere un bagno per uomini ed uni per donne. Dai 100 ai 150 posti, i bagni devono diventare due; oltre i 150 tre per sesso e così via.
Per quanto riguarda i diversamente abili, la normativa prevede:
- dimensione minima 180Ă—180 cm
- spazi adeguati di manovra con sedia a rotelle
- presenza di corrimano o punti d’appoggio
- porta scorrevole
- campanello per le emergenze
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