Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società.

Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge.

I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità. Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.

Normativa di Riferimento

In Italia la normativa di riferimento per i bagni destinati a persone con disabilità è stabilita dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989 n. 236, successivamente confermato dal DPR 24 luglio 1996 n. 503.

  • Legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
  • D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Oltre alle norme specifiche, occorre comunque sempre tener conto anche nei piani comunali e delle disposizioni dell’ASL, soprattutto nei casi in cui il bagno è riferito ad un locale aperto al pubblico.

Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze.

Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, la norma non definisce delle dimensioni minime che il bagno deve rispettare, piuttosto fornisce delle distanze e degli spazi di manovra da osservare per consentire la piena fruizione del bagno, anche per chi accede ai servizi con una carrozzella.

Spazi e Dimensioni Minime

Una delle convinzioni più diffuse tra i progettisti italiani riguarda le dimensioni minime di un bagno accessibile, spesso ritenute essere di 180×180 cm. In realtà, questa informazione non è corretta: la normativa italiana, così come quelle di altri Paesi, prevede diverse soluzioni che variano in base allo spazio disponibile e alle specifiche esigenze degli utenti.

La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata. Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.

Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.

Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6).

Porta

La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.

Secondo l'art. 8.1.1, la larghezza minima della porta deve essere di 85 cm.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • WC
  • Corrimani orizzontale
  • Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
  • Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  • Appoggio ribaltabile
  • Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  • Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra

WC

Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.

Osservando l’immagine della pianta, l’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.

È consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento.

L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art.

Corrimani

Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:

  • Il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno.
  • Il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
  • Un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile.
  • L’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.

Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa (art.

Lavabo

Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.

Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.

Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.

Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.

per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art.

Specchio

Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.

Campanello di Emergenza

Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.

Vicino al wc occorre installare il campanello di emergenza (art.

Doccia o Vasca

Nell’edilizia residenziale è normale prevedere anche la doccia o la vasca. Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita.

In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.

DOCCIA bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno. A mio parere, la dimensione minima ideale del piatto doccia dovrebbe essere di 90 x 90cm, con un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua.

VASCA DA BAGNO Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella. Le vasche devono essere dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile. Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art.

Pavimento

Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.

Sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art.

Serratura

La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.

Bagni Privati e Luoghi Pubblici: Differenze Normative

La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private.

Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo. Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona.

Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno.

Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza. Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6. uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC.

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