Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Capire quando è obbligatorio avere un bagno per disabili è cruciale per garantire l’accessibilità e rispettare le normative vigenti. Le leggi stabiliscono chiaramente quando i bagni per disabili sono obbligatori.
Contesti in Cui i Bagni per Disabili Sono Obbligatori
In Italia, i bagni per disabili sono obbligatori in determinati contesti e tipologie di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.
- Edifici pubblici e luoghi di lavoro: La presenza di un bagno per disabili è obbligatoria in base a specifiche leggi nazionali e internazionali.
- Strutture ricettive e commerciali: Grandi centri commerciali e grandi magazzini devono mettere a disposizione bagni per disabili. L’obbligo di avere un bagno per disabili varia in base alla capacità e dimensione dell’edificio.
È importante notare che l’obbligo di avere bagni per disabili può variare in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso e alla data di costruzione dell’edificio. Le disposizioni specifiche possono essere reperite nelle normative tecniche di riferimento, come la normativa UNI 9177, che fornisce linee guida sulla progettazione e l’installazione di servizi igienici accessibili.
Normative e Fonti di Legge
In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:
- Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” - Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.
- Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.
- Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili” - Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” - Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.
Come Progettare un Bagno Accessibile
I bagni per disabili devono essere progettati in modo da garantire l’accesso e l’uso autonomo a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. I requisiti specifici possono variare da paese a paese, ma fornirò alcune linee guida generali che spesso sono comuni nelle normative sulla progettazione di bagni accessibili.
- Dimensioni: Il bagno deve essere sufficientemente spazioso per consentire il movimento di una sedia a rotelle. Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.
- Accesso: Il bagno deve avere un ingresso senza barriere architettoniche, preferibilmente con una porta larga che consenta il passaggio di una sedia a rotelle. Per questo motivo, la porta del bagno deve avere una larghezza minima di 85 centimetri e deve aprirsi verso l’esterno.
- Lavabo: Il lavabo deve essere posizionato a un’altezza accessibile, in modo che una persona seduta su una sedia a rotelle o con altre limitazioni fisiche possa facilmente raggiungerlo. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento. Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180 dalla parete posteriore.
- WC: Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. I sanitari bagno per disabili devono essere preferibilmente del tipo sospeso. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative.
- Piani di appoggio: Se possibile, prevedere un piano di appoggio o un ripiano all’interno del bagno, che possa essere utilizzato per appoggiare oggetti o effettuare trasferimenti.
- Materiali antiscivolo: Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
- Tecnologia Assistita: Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
Doccia o Vasca per Disabili?
La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile.
Formazione del Personale e Manutenzione
Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità
Ci sono dei luoghi in cui un bagno per disabili deve essere accessibile, altri in cui può essere adattabile o visitabile. Qual è la differenza?
- Accessibilità: Consiste nella possibilità di raggiungere un edificio ed i suoi singoli locali (quindi anche il bagno), di entrarvi in modo agevole e di fruire spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
- Visitabilità: È, invece, la possibilità di accedere agli spazi di relazione (spazi di soggiorno o di pranzo, dei luoghi di lavoro, d’incontro, ecc.) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
- Adattabilità: È, infine, la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito limitando le spese per renderlo fruibile anche alle persone con disabilità.
Obblighi nei Luoghi di Lavoro
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, che siano di piccole o di grandi dimensioni, l’obbligo di bagno per disabili è vincolato dal fatto che le aziende siano o non siano tra quelle interessate dal collocamento obbligatorio e che siano o meno aperte al pubblico.
La regola dettata dalla legge, ed in virtù dei tre concetti che abbiamo visto poco fa (accessibilità, visitabilità e adattabilità), è questa:
- Le aziende non coinvolte nel collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico devono avere dei bagni visitabili e adattabili per disabili.
- Le aziende coinvolte nel collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico devono avere dei bagni accessibili per disabili.
- Le aziende non coinvolte nel collocamento obbligatorio in locali non aperti al pubblico devono avere dei bagni adattabili.
- Le aziende coinvolte nel collocamento obbligatorio in locali non aperti al pubblico devono avere dei bagni accessibili.
Bisogna, inoltre, ricordare che la legge sulla sicurezza sul lavoro obbliga i datori a strutturare gli ambienti tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap per quanto riguarda porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e dei posti in cui si svolge l’attività lavorativa.
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