Il bagno per disabili è un ambiente pensato e progettato per consentire a persone con disabilità motorie o sensoriali di utilizzare i servizi igienici in modo sicuro e autonomo. Il bagno per persone diversamente abili deve essere accessibile anche a persone anziane o con difficoltà temporanee di movimento, come ad esempio donne in gravidanza o soggetti con lesioni. Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società.

Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. L'accessibilità rappresenta il grado più alto di utilizzo dello spazio costruito.

Normativa di riferimento per i bagni disabili in Italia

La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto, dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm. La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Non esiste una dimensione minima del bagno per disabili, ma occorre rispettare una serie di regole che, indirettamente, qualche limite dimensionale lo impongono.

Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti: una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina.

Porta del Bagno

La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). Nella maggior parte dei casi è bene optare per una porta scorrevole che finisce dentro la parete: si tratta senza dubbio della soluzione più pratica. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.

Caratteristiche dei Sanitari per Disabili

Oltre agli spazi di manovra è necessario verificare la possibilità di fruire di ogni singolo sanitario da parte del disabile.

WC

Il wc deve avere altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm. Il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta. Deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm da destinare all’accostamento della sedia a rotelle e allo spostamento verso il WC.

L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989) . Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento. L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale.

Vicino al wc occorre installare il campanello di emergenza (art. A mio parere, il sistema di scarico dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo a pressione su leva o a tiraggio verso il basso.

Lavabo

Il lavabo deve essere di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del "tipo a leva" e lo specchio deve essere fruibile per tutti (bambini o chi seduto su sedia rotelle) quindi o abbassato vicino a bordo o reclinabile. Per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe.

Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni. Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.

Doccia

In caso di doccia, il piatto deve essere filo pavimento e consigliato un sedile posto a 50 cm da terra e prevedere maniglioni posti a 80 cm. Bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno.

Ulteriori Accorgimenti e Accessori

  • Corrimano: sono da prevedere maniglioni orizzontali su un lato e ideale una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm. Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.
  • Specchio: deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
  • Pavimentazione: sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art.
  • Campanello: obbligo di campanello. Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.

Tecnologia Assistita e Aggiornamenti Normativi 2024

Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti. Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili.

Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili. Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.

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