Quando si costruisce una nuova abitazione o si ristruttura un bagno esistente, è fondamentale attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza. Queste norme sono stabilite dal Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 e dal Regolamento Edilizio del Comune di appartenenza.
Misure e Superfici Minime per il Bagno
La legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per il bagno, ma elenca i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, e lavabo. Per conoscere le dimensioni minime, è necessario consultare il Regolamento Edilizio del proprio Comune. In alcuni casi, non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete più corta.
Ad esempio, il Regolamento Edilizio del Comune di Milano prescrive che ogni abitazione debba avere un locale bagno di dimensioni adatte ad ospitare la dotazione minima di sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con un lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Eccezione: Non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se l’intervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.
Bagno a Norma: Deroghe e Caratteristiche
In molte località sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Ad esempio, è ammesso l’apparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitari.
È possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture specifiche per il bagno. Il Regolamento edilizio di Milano, ad esempio, indica che pavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad un’altezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.
Finestre e Ventilazione
La legge nazionale richiede che in tutti i locali di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Per il bagno, è necessario un’apertura finestrata per il ricambio dell’aria oppure un impianto di aspirazione meccanica. La normativa locale dà in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale.
A Milano, è possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando l’abitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi, i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq.
Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale, l’altezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm, in quanto si tratta di locali “accessori”. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Antibagno: Regole per il Disimpegno
Il Regolamento edilizio di Milano impone che il bagno sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio. Nell’antibagno si può mettere il lavabo.
Impianto Elettrico e Sicurezza
La variante V3 alla norma Cei 64/8 stabilisce le prestazioni minime riguardo all’impianto elettrico domestico e prescrive l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto. Lo standard minimo per il bagno richiede almeno 2 punti presa e 2 punti luce.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato. La norma Cei 64-8 tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno, riducendo il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno.
Zone di Rischio Elettrico
La norma Cei 64-8 suddivide il bagno in zone in base al rischio elettrico:
- Zona 0: Volume interno alla vasca o al piatto doccia.
- Zona 1: Volume sovrastante la vasca o il piatto doccia fino a 225 cm di altezza.
- Zona 2: Volume immediatamente circostante la vasca o il piatto doccia, esteso fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale.
- Zona 3: Volume esterno alla zona 2, fino alla distanza orizzontale di 240 cm.
Bagno Accessibile ai Disabili
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili in casa per facilitare la cura della persona e garantirne la sicurezza.
Domande Frequenti
Quanto deve essere alto un bagno per essere a norma?
Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa un’altezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). Così il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.
Quanto può essere piccolo un bagno?
Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purché ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
Distanze Minime tra i Sanitari
È opportuno ricordare che esiste però un riferimento che riguarda la distanza minima tra i sanitari pari a 20 cm, mentre sono ben 55 i centimetri che devono separare il lavandino dagli altri sanitari.
Riferimenti Normativi
- Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975
- Regolamento Edilizio Comunale
- Norma CEI 64-8
- Norme UNI
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