Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Proprio per questo motivo, oggi vorrei parlarti della normativa e delle prescrizioni di legge sul progetto del bagno per i disabili.

Il rispetto delle prescrizioni sui servizi igienici per disabili potrebbe essere richiesto anche dai regolamenti edilizi comunali per altri interventi oppure dal SUAP per l'apertura di attività commerciali, industriali, artigianali o di vicinato.

Normativa di Riferimento

La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.

È opportuno ricordare, poi, che per la legge italiana i servizi igienici sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una attività di somministrazione di cibo o di bevande (bar, ristoranti, pizzerie e così via).

Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere. Anche il wc per disabili è sempre obbligatorio.

Dimensioni Minime e Spazi di Manovra

Non esiste una dimensione minima del bagno per disabili, ma occorre rispettare una serie di regole che, indirettamente, qualche limite dimensionale lo impongono. Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6.

La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. In più, è opportuno considerare lo spazio di manovra in sedia a rotelle all’interno e fuori dal locale del bagno.

Il problema principale relativo alle dimensioni del locale bagno riguarda le manovre della carrozzina e l’utilizzo di apparecchi e ausili per chi soffre di una capacità motoria ridotta.

Per permettere l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, se previsto, deve essere garantito uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (art. 8.1.6).

Caratteristiche e Requisiti dei Sanitari

WC e Bidet

E' consigliato l'uso di modelli sospesi per quanto riguarda il bidet e il wc (art. 8.1.6 DM 236 del 1989). L'altezza da terra del bordo anteriore del sanitario deve essere compresa tra i 45 e i 55 cm e il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore (art. 8.1.6 DM 236 del 1989).

L'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (art. 8.1.6).

Inoltre, ti consiglio di posizionare la cassetta di scarico dietro la schiena con funzione di appoggio: meglio se il pulsante di scarico è di grandi dimensioni e di facile azionamento. A mio parere, il sistema di scarico dell'acqua deve essere facilmente azionabile e semplice da usare, tipo a pressione su leva o a tiraggio verso il basso. Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet (art. 4.1.6).

Lavabo

Per l'accostamento fontale bisogna installare un lavabo a mensola (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), senza colonna con sifone, accostato o incassato a parete, con il bordo superiore a un'altezza di circa 80 cm dal pavimento, per consentire il passaggio delle gambe (art. 4.1.6 DM 236 del 1989).

Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.

Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm frontali. Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.

Vasca da Bagno e Doccia

Per far sì che si possa accostare la carrozzina lateralmente alla vasca, ci deve essere uno spazio libero di 140 x 80cm (art. 4.1.6 DM 236 del 1989). In prossimità della vasca, ci devono essere almeno un corrimano a parete ed un campanello di emergenza (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), meglio se del tipo con cordicella. Le vasche devono essere dotate, al loro interno, di uno zoccolo o di un sedile, fisso o mobile. Nei casi di adeguamento, la vasca può anche essere sostituita con una doccia a pavimento (art. 4.1.6).

Bisogna garantire lo spazio necessario per accostarsi lateralmente alla doccia. La doccia deve essere del tipo a pavimento (DM 236 del 1989 art. 8.1.6): sono esclusi, perciò, i piatti doccia con i bordi rialzati. La doccia deve essere dotata di sedile ribaltabile, facilmente raggiungibile per il trasferimento carrozzina-seggiolino e doccia a telefono (DM 236 del 1989 art. 8.1.6). Occorre installare i maniglioni di sostegno. A mio parere, la dimensione minima ideale del piatto doccia dovrebbe essere di 90 x 90cm, con un'inclinazione del 3% per far defluire l'acqua.

Altri Elementi Essenziali

  • Porte: Le porte del bagno devono preferibilmente aprirsi verso l'esterno o essere a scorrimento (art. 4.1.6 DM 236 del 1989), per evitare che in caso di malore non sia possibile aprire la porta all'interno, perché ostacolata dalla persona caduta o dalla carrozzina. Secondo l'art. 8.1.1. L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare. È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.
  • Rubinetti: Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici (art. 4.1.6).
  • Corrimano: Per assicurare una solida presa nei trasferimenti (carrozzina-wc, carrozzina-doccia) è necessario installare opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa (art. 8.1.1).
  • Pavimentazione: Sarebbe meglio usare utilizzare una pavimentazione antisdrucciolo (obbligatoria nei bagni per disabili ad uso pubblico, art. 4.1.6). Nel progettare un bagno per disabili bisogna innanzitutto considerare i pavimenti. Devono essere costruiti in un materiale antiscivolo e antisdrucciolo, per evitare le cadute. Inoltre, la superficie deve essere il più possibile liscia, priva di gradini, dislivelli, impedimenti o fughe spesse e pronunciate.

Aggiornamenti Normativi Recenti

Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.

Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Tabella Riepilogativa Misure e Altezze

Elemento Misura/Altezza Note
Dimensioni minime bagno 180x180 cm Spazio minimo per manovra carrozzina
Altezza WC 45-55 cm Bordo anteriore
Distanza WC da parete laterale Min. 40 cm Asse WC
Spazio per accostamento WC Min. 100 cm Dall'asse dell'apparecchio
Altezza lavabo Circa 80 cm Bordo superiore
Spazio frontale lavabo Min. 80 cm Per accostamento
Altezza specchio 90-170 cm Da terra
Larghezza porta Min. 75 cm
Altezza corrimano 80 cm Dal pavimento

TAG: #Bagno

Potrebbe interessarti anche: