Gli aspetti da considerare per avere un bagno a norma sono molti, vista la particolaritĂ dellâambiente: un locale di servizio ma anche di relax, spesso di dimensioni contenute, che vede la presenza contemporanea di acqua ed elettricitĂ . Quando si costruisce una nuova abitazione e quando se ne ristruttura una esistente (anche se si interviene su un solo locale, come il bagno), è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze, compreso il bagno.
Queste norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) che disciplina la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato. Questo importante strumento viene redatto ed emanato da ogni singolo ente di governo locale, in forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale.
Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni dâuso degli stessi, le attivitĂ di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilitĂ amministrative di verifica e di controllo. In sostanza, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte âarchitettonicaâ del locale.
Misure per un Bagno in Casa
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) non indica una superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare i componenti indispensabili: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per sapere quanto deve misurare un bagno bisogna controllare che cosa dice in merito il Regolamento edilizio del proprio Comune. In alcuni casi non viene specificata una superficie minima, ma la lunghezza minima della parete piĂš corta.
Per fare un esempio, si prenda in considerazione il Regolamento edilizio del Comune di Milano in vigore dal 2014 che prescrive per ogni abitazione un locale bagno (o piĂš di uno) di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavabo, doccia o vasca, water, bidet), con lato minimo non inferiore a 1,20 m. Altrove in Italia, invece, sono specificate le metrature necessarie per il bagno. Ci sono poi localitĂ in cui non è previsto lâobbligo di una superficie minima per il bagno, come appunto a Milano, ma questo può essere dimensionato a piacere.
E ci sono anche territori urbani dove è importante solo la presenza degli accessori indispensabili. Per tutti questi motivi, quando si costruisce o si ristruttura il bagno ci si deve informare presso lâufficio tecnico del Comune (lo può fare un progettista se il tipo di pratica ne richiede la presenza) per sapere che cosa dice la legge a livello locale.
Lâeccezione: In generale non si è tenuti ad adeguare alle prescrizioni della normativa un bagno non in regola se lâintervento di ristrutturazione è limitato al solo rinnovamento del suo interno e non ne altera forma e dimensioni.
Bagno a Norma: le Deroghe
In molte localitĂ sono previste eccezioni sia per il bagno principale sia per il secondo bagno. Per esempio è ammesso lâapparecchio wc-bidet in sostituzione della coppia di sanitaria.
Caratteristiche Prescritte
Ă possibile che le normative locali prescrivano caratteristiche e finiture che il bagno deve avere. Ne è un esempio il Regolamento edilizio di Milano che indica: âpavimenti e pareti devono essere rivestiti sino ad unâaltezza di 180 cm in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; il soffitto deve essere rifinito con materiale traspirante.â
In Bagno Ci Vuole la Finestra?
La legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) richiede che in tutti i locali di unâabitazione ci sia illuminazione naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali. Ma per il bagno specifica che deve esserci unâapertura finestrata per il ricambio dellâaria oppure un impianto di aspirazione meccanica. La normativa locale dĂ in genere indicazioni piĂš restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale.
Ricorrendo sempre al Regolamento edilizio di Milano, risulta possibile avere bagni ciechi con ventilazione attivata quando lâabitazione è dotata di sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) o ha superficie inferiore a 70 mq. In tutti gli altri casi i locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile allâesterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dellâaria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. Se il bagno principale della casa ha la finestra, gli altri possono esserne privi.
Per aerazione attivata si intende la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale e nei quali il ricambio dâaria è assicurato dallâimmissione di una determinata portata dâaria esterna e, conseguentemente, lâestrazione di una equivalente portata dâaria viziata viziata mediante un apposito apparecchio.
Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un bagno, purchĂŠ si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito allâaerazione attivata.
Il progetto è relativo a un bagno privo di finestra, consentito perchĂŠ nellâabitazione ve ne è un altro dotato invece di aeroilluminazione naturale. In questo caso la superficie di 3,5 mq consente di avere entrambi i sanitari, ma trattandosi di secondo bagno sarebbe stato anche possibile rinunciare al bidet.
Altezza del Soffitto
In base alla legge nazionale (Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975) lâaltezza minima interna dei bagni può essere ridotta a 240 cm (invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze), in quanto si tratta di locali âaccessoriâ. Questo significa che se lâabitazione ha soffitti molto alti, in bagno è possibile inserire ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Antibagno: Regole per il Disimpegno
Il Regolamento edilizio di Milano, per esempio, impone che il bagno, o comunque lâambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere lâantibagno, il corridoio o un atrio: âlâambiente contenente il vaso igienico deve essere delimitato da pareti a tuttâaltezza e serramenti; lo stesso dovraĚ essere disimpegnato dal locale cucina o da quello contenente lâangolo cottura mediante disimpegno dotato di serramenti (antibagno, corridoio/ingresso o altro locale principale-accessorio-servizio avente le medesime caratteristiche)â. Nellâantibagno si può mettere il lavabo.
Il progetto illustra come sfruttare lâantibagno di circa 2 mq: in questo caso è stata allestita una zona lavanderia, poichĂŠ la normativa ammette lâinserimento del lavabo in questo spazio di disimpegno. Per agevolare i percorsi e ottimizzare i due ambienti, bagno e antibagno, sono state previste porte scorrevoli a scomparsa.
Impianto Elettrico in Bagno
Ă la variante V3 alla norma Cei 64/8 âimpianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continuaâ (pubblicata il 31 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 2011) che stabilisce le prestazioni minime riguardo allâimpianto elettrico domestico e prescrive lâinstallazione di un numero minimo di punti presa per lâenergia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dellâimpianto. Lo standard minimo (classificato al livello 1 della nuova ripartizione introdotta dalla variante), per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.
Inoltre la variante V3 alla norma Cei 64/8 prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale (compreso il bagno) deve essere posto almeno nei pressi dellâingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purchĂŠ aggiuntivi a quello menzionato.
Sicurezza: Acqua e Luce Insieme
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), come luoghi a rischio aumentato. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere lâadozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. Lâimpianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti.
La norma Cei 64-8, che per la parte âsicurezzaâ non ha subito modifiche sostanziali con la variante V3, tratta le prescrizioni particolari per realizzare lâimpianto elettrico in bagno (o comunque nel locale contenente bagno o doccia). La progettazione e lâinstallazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce devono rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della norma Cei 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dellâambiente bagno. In sostanza quanto piĂš ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto piĂš le condizioni di pericolo sono gravi.
In funzione della pericolositĂ , nei locali bagno e doccia la norma Cei 64-8 (alla sez. zona 0 - è individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, lâaltezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. zona 1 - è individuata dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a unâaltezza di 225 cm. Nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a piĂš di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrĂ misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. zona 2 - comprende il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale, con la distanza verticale misurata dal pavimento. zona 3 - si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm. Queste quattro zone non si estendono allâesterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che lâinterruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.
Zona 0: colore bianco - zona 1: colore arancione - zona 2: colore giallo - zona 3: colore azzurro. La zona 0 è il volume interno alla vasca o al piatto doccia. La zona 1 non include la zona 0.
Domande e Risposte
Come deve essere un bagno a norma?
Un bagno a norma deve essere corrispondente alle indicazioni fornite dal Regolamento edilizio comunale (quando non è stilato si fa riferimento alla legge nazionale che è il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975). In genere non vengono fornite indicazioni per quanto riguarda la superficie minima del locale, ma piuttosto per quanto riguarda la larghezza minima e la dotazione minima.
Quanto deve essere alto un bagno per essere a norma?
Per essere a norma, un bagno deve essere alto quanto stabilito dal Regolamento edilizio locale o dal Decreto ministeriale SanitĂ del 5 luglio 1975. Solitamente per i bagni, essendo locali accessori, è ammessa unâaltezza inferiore a quella stabilita per gli ambienti principali, ma superiore a quella dei locali di servizi (che sono i corridoi, gli spazi di passaggio, i disimpegni, i ripostigli). CosĂŹ il bagno può essere alto 240 cm, mentre gli ambienti principali almeno 270 cm e gli ambienti di passaggio 210 cm.
Quanto può essere piccolo un bagno?
Un bagno può essere piccolo quanto si desidera, purchÊ ci stia la dotazione minima di apparecchi previsti dalle norme locali o dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio.
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