Uno dei sistemi utilizzati per la messa in sicurezza dei siti oggetto di bonifica è la barriera idraulica, e le condizioni per il suo utilizzo sono definite dall’allegato 3 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e le attività pregiudiziali da svolgere.
Attività Pregiudiziali alla Messa in Sicurezza
La principale attività pregiudiziale da eseguire è rappresentata dalla formulazione di un modello concettuale che chiarisca quali siano le connessioni esistenti tra i diversi fattori che intervengono in un sito oggetto di contaminazione, quali: sorgenti di contaminazione, percorsi di migrazione, vie di esposizione e bersagli finali, fattori che permettono di rilevare e valutare le condizioni di rischio presenti nel sito per la salute umana e per l’ambiente.
Solo la formulazione di un tale modello permette di stabilire gli interventi necessari per l’eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione e per l’interruzione dei possibili percorsi di migrazione individuati al fine di procedere alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito stesso. Come primo approccio è prevista la redazione del modello concettuale preliminare che consenta di indirizzare le indagini successive, utili per l’impostazione dell’analisi di rischio e la definizione del modello concettuale definitivo che permetta di individuare gli effettivi interventi da realizzare.
Sorgenti della Contaminazione
Le sorgenti della contaminazione possono essere distinte in:
- Sorgenti primarie: dalle quali trae origine la contaminazione del sottosuolo, quali ad esempio serbatoi, tubazioni, sottoservizi e rifiuti interrati, che andranno rimosse o isolate o comunque dovranno essere poste in condizione di non peggiorare la situazione e saranno di fatto oggetto degli interventi di messa in sicurezza di emergenza.
- Sorgenti secondarie: costituite dalle porzioni di matrici ambientali contaminate dalle sorgenti primarie, rappresentate da:
- Suolo superficiale (<1 m da p.c.)
- Suolo profondo (>1 m da p.c.)
- Acque sotterranee
Interventi di Messa in Sicurezza
I possibili tipi di intervento di messa in sicurezza sono definiti dalle lettere m), n) ed o) del primo comma dell’art.240 del D.Lgs. 152/06 e sono esplicitati nell’allegato 3 al titolo V della parte IV del medesimo decreto e sono distinti in: interventi di messa in sicurezza di emergenza, interventi di messa in sicurezza operativa ed interventi di messa in sicurezza permanente.
La normativa prevede per tutti i tipi di messa in sicurezza di un sito inquinato che essi siano anche comprensivi delle azioni di monitoraggio e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate e che i valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate si mantengano al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR).
Interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione (Art. 240 lett. m).
Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.
Le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono:
- Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate.
- Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei.
- Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza.
- Installazione di trincee drenanti di recupero e controllo.
- Costruzione o stabilizzazione di argini.
- Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati.
- Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
In relazione agli interventi di messa in sicurezza di emergenza si deve anche tenere conto che la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2526).
Interventi di Messa in Sicurezza Operativa
Essi hanno carattere di continuità e compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (Art. 242 comma 9).
Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio. Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l’ambiente a livelli di accettabilità attraverso il contenimento degli inquinanti all’interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell’ambito del sito.
Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in:
- Mitigative: interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Esse sono attuate in particolare con:
- Sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase
- Trincee drenanti
- Sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi ed estrazione dei vapori
- Sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente che provochi il rilascio di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, corpi idrici
- Di contenimento: esse hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee. Esse sono generalmente applicate in prossimità dei confini del sito produttivo.
- Misure di sbarramento passive di natura fisica o statica, tra cui:
- Barriere o diaframmi verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili
- Sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti
- Misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica, tra cui:
- Sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio adeguato ad intercettare il flusso di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee
- Trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate di sistemi di prelievo di acque contaminate
- Sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei
- Misure di sbarramento di tipo reattivo operano l’abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti materiali in grado di degradare i contaminanti (barriere reattive permeabili).
- Misure di sbarramento passive di natura fisica o statica, tra cui:
Interventi di Messa in Sicurezza Permanente
Questi interventi hanno carattere di definitività nei casi in cui, nei siti non interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili (Art. 240 lett. o).
Tali tipologie possono considerarsi come interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, definendo un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale ed il sistema di classificazione adottato per individuare la tipologia di intervento (in situ, ex situ on site, ex situ off site).
L'impiego delle Barriere Idrauliche
L’art. 243 del D.Lgs.152/06 al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati oltre a prevedere in generale l’adozione delle migliori tecniche disponibili per eliminare, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette, prevede di procedere anche alla conterminazione idraulica e emungimento e trattamento delle stesse, valutando la possibilità tecnica di utilizzare le acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito.
Prevede comunque che l’immissione delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo in un apposito impianto di trattamento delle acque di falda.
Barriera al Vapore, Freno al Vapore e Membrane Traspiranti
La barriera al vapore, il freno al vapore e le membrane traspiranti sono tecnologie progettate per “impedire” il passaggio del vapore acqueo. Questi materiali possono essere classificati come teli tecnici e rientrano nella categoria degli Schermi e Membrane Traspiranti (SMT).
Il vapore acqueo, come il calore, tende a migrare attraverso gli strati di una costruzione. Questo fenomeno, noto come condensa interstiziale, può danneggiare i materiali costitutivi dell'edificio compromettendone le prestazioni nel tempo, e creare condizioni favorevoli alla formazione di muffe e degrado.
Per evitare problemi legati all'umidità durante una ristrutturazione, è essenziale verificare l'assenza di condensa, sia superficiale che interstiziale, prima di procedere con interventi come l'isolamento termico a cappotto, il rifacimento della copertura, la posa di un sistema radiante a pavimento con parquet o semplicemente del parquet. La verifica potrebbe essere fatta con l’analisi termografica passiva. Se l'analisi evidenzia la necessità di intervenire, i teli tecnici rappresentano una soluzione efficace.
Un esempio di membrana traspirante è costituito da un materiale in polipropilene o poliammide. Un esempio di freno al vapore è un foglio di tessuto non tessuto (TNT) realizzato in polietilene. La membrana traspirante e altamente traspirante riveste un ruolo di primaria importanza nelle coperture a tetto.
Nel caso di parquet su impianto radiante la norma UNI 11371:2017 sulle pavimentazioni in legno prevede, per impedire efficacemente la risalita di umidità dagli strati inferiori, la posa di un freno a vapore a bassa diffusività o barriera a vapore con valore relativo dello spessore d’aria equivalente Sd maggiore di 40m.
La regola da rispettare per evitare il fastidioso fenomeno dell’umidità di condensa è quella di avere una muratura con permeabilità al vapore via via crescente dall’interno verso l’esterno, o più precisamente dal lato caldo a quello freddo. Che sia piana o inclinata, la copertura è soggetta all’azione della pioggia dall’esterno e al vapore proveniente dall’interno o dall’esterno. Allo strato di tenuta all’acqua, che potrebbe essere ad esempio una guaina bituminosa, vengono accoppiati un freno al vapore al di sotto dell’isolamento termico ed una membrana traspirante nella parte superiore (all’estradosso) a diretto contatto dell’isolante.
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