Le normative che regolano la progettazione e la conseguente costruzione o ristrutturazione in edifici pubblici e privati si sono evolute notevolmente negli ultimi trenta anni, in conseguenza dell’acquisizione di una maggiore coscienza sociale e della consapevolezza che è diritto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, di poter accedere ad ambienti e servizi.

È questa la prospettiva con cui oggi dovrebbe affrontarsi tutta la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani, secondo un concetto per cui la condizione di normodotato di oggi si trasformerà con il tempo, naturalmente e non per motivi traumatici. Quindi una visione progettuale più ampia, che non immagini ambienti per “minorati”, secondo una terminologia in uso negli anni Sessanta e Settanta, ma che sia rivolta a tutti, capace di offrire al progettista stimoli per costruire in maggiore aderenza alle esigenze dell’uomo, e non quindi vincoli limitativi.

L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione.

La legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Principali Riferimenti Normativi

In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:

  • Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” - Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.
  • Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” - Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.
  • Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Servizi igienici accessibili” - Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” - Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

Altri Decreti e Leggi Importanti

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Obblighi e Contestualizzazione

In Italia, i bagni per disabili sono obbligatori in determinati contesti e tipologie di edifici pubblici o privati aperti al pubblico. La progettazione di aree bagno per persone con difficoltà motoria è obbligatoria, secondo legge, in diversi contesti.

È importante notare che l’obbligo di avere bagni per disabili può variare in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso e alla data di costruzione dell’edificio. Le disposizioni specifiche possono essere reperite nelle normative tecniche di riferimento, come la normativa UNI 9177, che fornisce linee guida sulla progettazione e l’installazione di servizi igienici accessibili.

Esempi di Contesti Obbligatori

  • Centri commerciali e grandi magazzini
  • Luoghi pubblici

Come Progettare un Bagno Accessibile

I bagni per disabili devono essere progettati in modo da garantire l’accesso e l’uso autonomo a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. Un bagno senza barriere architettoniche è un ambiente accessibile anche a chi ha una ridotta capacità motoria o sensoriale, affinché chiunque possa prendersi cura di sé e della propria igiene in sicurezza, muovendosi liberamente nello spazio e in autonomia.

Ecco alcune linee guida generali comuni nelle normative sulla progettazione di bagni accessibili:

  • Dimensioni: Il bagno deve essere sufficientemente spazioso per consentire il movimento di una sedia a rotelle. Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm.
  • Accesso: Il bagno deve avere un ingresso senza barriere architettoniche, preferibilmente con una porta larga che consenta il passaggio di una sedia a rotelle. La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
  • Lavabo: Il lavabo deve essere posizionato a un’altezza accessibile, in modo che una persona seduta su una sedia a rotelle o con altre limitazioni fisiche possa facilmente raggiungerlo. Il lavabo deve essere di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del "tipo a leva" e lo specchio deve essere fruibile per tutti (bambini o chi seduto su sedia rotelle) quindi o abbassato vicino a bordo o reclinabile. Il lavabo deve avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete.
  • WC: Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative. Il wc deve avere altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm, sono da prevedere maniglioni orizzontali su un lato e ideale una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate - obbligo di campanello. Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative. i w.c. e i bidet sono di tipo sospeso (preferibilmente), in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. Qualora l’asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
  • Corrimani: È necessario anche prevedere dei corrimani, che possano fungere da punti di appoggio per la persona che deve sedersi o alzarsi, oppure che deve spostarsi dalla sedia a rotelle. Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
    • il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno;
    • il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti;
    • un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile;
    • l’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
  • Doccia: È anche possibile sostituire con un box doccia la vasca, elemento spesso complicato da gestire per chi ha difficoltà di movimento. Esistono ormai diverse soluzioni che permettono di installare un box doccia accessibile, come le docce a filo pavimento o walk-in. In caso di doccia, il piatto deve essere filo pavimento e consigliato un sedile posto a 50 cm da terra e prevedere maniglioni posti a 80 cm. La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
  • Piani di appoggio: Se possibile, prevedere un piano di appoggio o un ripiano all’interno del bagno, che possa essere utilizzato per appoggiare oggetti o effettuare trasferimenti.
  • Campanello di emergenza: È anche obbligatoria la presenza di un campanello per chiamare in caso di emergenza, da applicare vicino alla vasca o alla doccia. Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.

Aggiornamenti Normativi del 2024

Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.

Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento. Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale. Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.

Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Bonus Barriere Architettoniche

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Questo bonus può essere utilizzato per rifare il bagno soltanto nei casi in cui, alla data del 29 dicembre 2023, sia stata già presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario.

Una condizione fondamentale per accedere al bonus in esame è quella di rispettare la normativa di settore, così come indicato all’interno dell’art. 119-ter del D.L. 34/2020. In particolare il comma 4 del decreto rilancio comunica che, per l’accesso alla detrazione in esame e ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi previsti devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 236/1989.

Per il 2024, l’art. 3 del D.L. 212/2023 ha introdotto importanti limitazioni sul bonus barriere architettoniche; nello specifico, questo bonus può essere utilizzato per rifare il bagno soltanto nei casi di seguito riportati:

  • se alla data del 29 dicembre 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto salva Superbonus) è stata già presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • in caso non sia prevista la presentazione del titolo abilitativo, è possibile accedere all’agevolazione solo se i lavori sono già iniziati;
  • nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati deve essere stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o servizi oggetto dei lavori e deve essere stato già versato un acconto sul prezzo.

Per coloro che non hanno rispettato il termine per i suddetti adempimenti, il bonus barriere architettoniche può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche quali: scale; rampe; ascensori; servoscale; piattaforme elevatrici.

Ad oggi, nessuna agevolazione consente di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Edilizia Residenziale e Locali Aperti al Pubblico

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi. La tipologia e le caratteristiche dei maniglioni devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., ad un’altezza di 80 cm dal calpestio, e di 3-4 cm di diametro; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentito eliminare il bidet e provvedere alla sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra, anche senza modifiche sostanziali.

Requisiti Essenziali per un Bagno Accessibile

  • WC: Rialzato (seduta a 42/45 cm da terra), sospeso, sporgente dal muro 75/80 cm, posizionato sulla parete opposta alla porta.
  • Corrimani: In tubo di acciaio rivestito, fissati a 80 cm dal pavimento e a 5 cm dalle pareti.
  • Lavabo: Sospeso, piano superiore a 80 cm dal pavimento.
  • Specchio: Posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, reclinabile.
  • Campanello: Campanello di emergenza vicino al wc o alla vasca.
  • Pavimento: Antiscivolo.

Tabella Riepilogativa Misure e Dimensioni

Elemento Misura/Dimensione
Dimensioni minime bagno 180cm x 180cm
Larghezza porta 85 cm
Altezza seduta WC 45/50 cm
Altezza lavabo 80 cm dal pavimento
Altezza corrimano 80 cm dal pavimento
Distanza asse WC dalla parete Minimo 40 cm
Spazio di manovra per carrozzina Cerchio di 150-170 cm di diametro

TAG: #Bagno

Potrebbe interessarti anche: