In generale, una bevanda è definita come un liquido destinato al consumo umano. Le bevande idrauliche, in particolare, sono quelle a base di acqua, spesso arricchite con altri ingredienti per migliorarne il sapore o le proprietà.
Bevande Alcoliche: Vino e Birra
Si definiscono bevande alcoliche tutte quelle che contengono alcool etilico, la cui concentrazione è espressa in gradazione alcolica che ne indica i millilitri su 100 ml di bevanda.
Vino
Il vino nasce dalla fermentazione degli zuccheri presenti nell’uva che avviene ad opera di particolari lieviti. Il mosto viene sottoposto ad una prima fermentazione che avviene eliminando le bucce se quello che si va a produrre è vino bianco, altrimenti le vinacce possono rimanere per più o meno tempo in base al tipo di vino che si vuole ottenere (rosso o rosato). La composizione del vino varia molto in funzione della zona di coltivazione dell’uva, della lavorazione, del tipo di uva. Il valore nutrizionale deriva dall’apporto energetico dell’alcol (che produce 7 chilocalorie per grammo) in quanto il vino non apporta proteine, carboidrati e grassi.
In enologia, esiste un prodotto (detto più comunemente mistella o mistello) ottenuto dal mosto, di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12°, reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcol in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° e a non più di 22°.
Birra
Il mosto viene quindi filtrato e messo in una caldaia a bollire con il luppolo per un periodo di 1-3 ore durante il quale acquisisce il tipico sapore amarognolo. Il grado di essiccazione del malto, la temperatura e la durata della fermentazione determinano delle differenze che definiscono una serie di tipologie di birra. Se il processo di essiccazione del malto avviene a basse temperature si producono birre chiare, se avviene a temperature elevate si ottengono birre scure o ramate; a loro volta queste due categorie comprendono diversi tipi di birra.
Tipologie di Birra
- Birra analcolica, che ha da 3 a 8 gradi saccarometrici (1-2,6% alc.).
- Birra leggera o light, da 5 a 11 gradi saccarometrici (2,6-3,6% alc.).
- Birra, da 11 a 13 gradi saccarometrici (3,6-4,3% alc.).
- Birra speciale, da 13 a 15 gradi saccarometrici (4,3-5% alc.).
- Birra doppio malto, oltre 15 gradi saccarometrici (oltre 5% alc.).
Bevande Analcoliche: Quadro Normativo (D.P.R. 19 maggio 1958, n. 128)
Il D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 (G.U. 24 luglio 1958, n. 184), regolamenta la produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche. Di seguito sono riportati alcuni punti chiave:
- L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- Le bibite devono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato.
- Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare sostanze idonee all'alimentazione umana, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
- Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive.
- Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite devono portare una etichetta recante la denominazione della bibita e le indicazioni previste dal regolamento.
- I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, avere una superficie non inferiore a mq.
La produzione e il commercio di acque gassate e bibite analcooliche sono soggetti alla vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, a norma degli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Esenzioni temporanee
Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento è consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico, nella dose massima di gr. L'eventuale contemporaneo impiego di più agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la quantità complessiva di gr. Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile, con caratteri indelebili, alti non meno di mm.
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